Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023 sono estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta sopra richiamato, con il nuovo provvedimento n. 56785/2023 sono approvate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti. Inoltre, il citato provvedimento dell’1° marzo 2023 fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni è stata aggiornata il 1° marzo 2023.

 

 

 

Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022
Dalla pagina web del sito dell’Agenzia delle entrare dedicata alla “Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

 

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, recante: «Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 01.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Bonus energetici 2022. Approvato il modello per la comunicazione (da presentare dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023)

 

Aggiornamento al 1° marzo 2023

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del provvedimento del 16 febbraio 2023 sono state estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023, prot. n. 44905/2023, approvato il modello per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione riguarda l’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

La comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

L’invio della comunicazione non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione di non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

Considerato che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023, prot. n. 44905/2023, recante: «Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 17.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

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Commenti

 

Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti: deducibilità, inerenza e aspetti contabili
di Marco Orlandi

 

Buon” diritto nel processo tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione enuncia importanti principi meritevoli di approfondita meditazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Qualificazione redditi conseguiti dall’agente sportivo

 

I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta. D’impresa se l’attività è svolta in forma societaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di agente sportivo – Qualificazione – Esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata – Redditi conseguiti dall’agente sportivo – Redditi di lavoro autonomo – Affermazione – Qualificazione dei redditi prodotti dalle Società di agenti sportivi costituite ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. n. 37/2021 – Reddito di impresa – Fondamento – D.M. 24/02/2020 – Artt. 8 e 9, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 37 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Bonus imprese energia, gas e carburante 2022

 

Bonus energetici dicembre 2022. Pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 12 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 -Art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 del D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (DL Aiuti-ter) – Art. 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (DL Aiuti-quater)»

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE -Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai beneficiari relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (DL Aiuti-ter) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517/2022 del 6 dicembre 2022»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

STP – Società tra professionisti

 

La partecipazione dei soci professionisti di STP

Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022

 

 

 

Legislazione

 

 

 

Fatture elettroniche
Utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Nuova comunicazione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”. Le nuove scadenze per l’utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

 

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Decreto Aiuti-bis convertito in legge. Le novità più rilevanti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge di conversione, il decreto-legge cd. Aiuti-bis, originariamente composto da 44 articoli, risulta incrementato, a 72 articoli.

Il decreto-legge ha per oggetto l’adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell’energia e dei carburanti, per il contrasto dell’emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali. Sono poi presenti, tuttavia, ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici (articolo 17 e 31-bis), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-bis), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-bis), circoli della Marina militare (articolo 37-bis), internazionalizzazione del contact center dell’INPS (articolo 42-bis).

Di seguito,un sintetico quadro delle più rilevanti misure introdotte.

L’articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell’ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

  • delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  • la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore soglia dell’ISEE pari a 12.000 euro. L’obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell’ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

L’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall’Unione europea, delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell’Italia.

L’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1), nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L’articolo 5, comma 1, estende l’applicazione dell’IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta (introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Si ricorda che con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022.

Nella risoluzione ricordato che “gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:

  • l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
  • l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi”.

Tanto premesso, nella citata risoluzione “per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6968 denominato credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6969 denominato credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6970 denominato credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6971 denominato credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6972 denominato credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA“”.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici».

L’articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Per i codici tributo vedi la citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022.

L’articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

L’articolo 9-ter istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L’articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all’energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all’ARERA di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l’ARERA si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L’articolo 12 dispone un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti  e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro.

L’articolo 13  introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall’eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

L’articolo 20  eleva al 2 per cento l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’incremento di 1,2 punti percentuali previsto in via eccezionale dall’articolo in esame per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – compresa, come specificato, la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga – opera per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Come precisato dall’INPS nella circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l’esonero in questione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

L’articolo 21-bis modifica il limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, integrando l’articolo 545 del codice di procedura civile.

L’articolo 22 dispone la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di un’indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d’urgenza adottati nel corso dell’emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L’articolo 33-ter integra  la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L’articolo 33-quater è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L’articolo 41-bis reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l’articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l’articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

L’articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l’applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

 

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 221 del 21 settembre 2022