Ravvedimento speciale CPB: l’Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali

Con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall’articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

 

Scadenze delle rate: riferimento al termine “legale”

 

Sul piano delle scadenze, l’Agenzia precisa che, nel nuovo ravvedimento 2019-2023, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, oppure mediante rateazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo.

Se la prima rata viene versata anticipatamente (ad esempio il 20 gennaio 2026), ciò non incide sulla scansione del piano: le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal 15 aprile 2026, poiché il 15 marzo 2026 resta il termine finale fissato dal legislatore per il primo versamento

Un’impostazione analoga viene confermata anche per il ravvedimento 2018-2022, per il quale era ammessa una rateazione più ampia (fino a 24 rate) con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso, l’Agenzia ribadisce che versamenti anticipati rispetto alla scadenza “ufficiale” della prima rata non compromettono la regolarità del piano, purché venga poi rispettata la cadenza mensile delle rate successive

 

Interessi: decorrenza e saggio applicabile

 

Rilevante il chiarimento in materia di interessi legali. Per il ravvedimento 2019-2023, gli interessi non maturano dalla data di effettivo pagamento della prima rata, ma decorrono dal 15 marzo 2026, applicandosi esclusivamente alle rate successive alla prima.

Quanto al saggio di interesse, l’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,6% e che tale misura va applicata a tutte le rate in scadenza nel corso del 2026, anche con riferimento al ravvedimento 2018-2022.

 

Coordinamento con prassi e provvedimenti

 

Le indicazioni contenute nella Faq si inseriscono nel quadro già tracciato dai provvedimenti attuativi e dalla Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, che ha istituito i codici tributo e disciplinato le modalità di compilazione del modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva e degli interessi in caso di rateazione.

 

 

Ravvedimento Cpb. Risposte alle domande più frequenti – Faq del 5 febbraio 2026

Domande:

Con riferimento alla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del ravvedimento speciale, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) e 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 84 del 2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023), è stato chiesto:

1) se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quale siano le scadenze delle successive 9 rate;

2) quale sia il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026;

3) in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 (esempio di cui al punto 1), da quando decorrono gli interessi legali.

 

Risposte:

L’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024 ha previsto per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 (ovvero entro il 12 dicembre 2024 a seguito della proroga dell’originaria scadenza disposta dall’articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155), al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, la possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023.

Tanto premesso, in relazione al quesito 1), si evidenzia che l’articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026».

Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20 gennaio 2026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è stato fissato dal legislatore al 15 marzo 2026, data a partire dalla quale iniziano, peraltro. a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive, si ritiene che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via. In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 dall’articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024, tenuto conto che il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, si ritiene che le rate mensili successive alla prima siano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via.

Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018/2022, appare opportuno precisare che il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 -e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) – debbano essere considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).

Con riferimento al quesito 2), si evidenzia che dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%. Pertanto, tenuto conto che, in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022, l’articolo 2-quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025», si ritiene che il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda il quesito 3), nel fare riferimento all’esempio del quesito 1), tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15 marzo 2026, si ritiene che gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81




Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

L’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito entro i termini di legge al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato da medesimo articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il “Ravvedimento anni pregressiex art. 12-ter si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

— hanno applicato gli ISA;

— ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020;

— ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;

— ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, previsto che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

— la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

— la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del citato decreto-legge n. 84/2025.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il citato provvedimento ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

 

Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 18 dicembre 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo Anno di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0- Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del D.L. n. 84 del 2025 prevede che «il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati».

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4091”.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

 




Nuovo ravvedimento per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Pubblicato il provvedimento che fissa tempi e regole

Pronte le indicazioni per i soggetti ISA che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al Concordato preventivo biennale (Cpb) e intendono usufruire del regime di ravvedimento “speciale” previsto dal decreto fiscale di quest’anno (D.L. n. 84/2025, art. 12-ter). Con un il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, firmato dal direttore dell’Agenzia, vengono infatti definiti termini e modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo del 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata.

 

Chi può accedere all’istituto

 

Possono optare per il nuovo ravvedimento coloro che nel periodo d’imposta 2024 hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro i termini di legge (30 settembre 2025), al Concordato preventivo per il biennio 2025-2026. L’opzione può essere esercitata per singola annualità dal 2019 al 2023; anche coloro che nell’anno interessato dal ravvedimento hanno conseguito reddito sia d’impresa che di lavoro autonomo possono accedere all’agevolazione se esercitano l’opzione per entrambe le categorie di reddito.

 

Calendario e modalità operative

 

In base alla norma, l’opzione va esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, presentando l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate previste.

 

Strumenti di supporto per chi vuole aderire

 

Nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati è disponibile una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il Cpb 2025/2026. Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale per le annualità d’imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità.

Nella stessa funzionalità del cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (.csv). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie
di Marco Orlandi

L’intervento della Consulta sul deposito in appello di deleghe e procure merita qualche approfondimento e collegamento sistematico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: il modello di adesione e le nuove regole in arrivo da conoscere
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

 

Riforma del processo tributario – Limiti e preclusioni di nuove prove in appello – Illegittimità costituzionale parziale

 

Giudizio di costituzionalità. Parzialmente illegittimo il nuovo divieto di nova in appello nel processo tributario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025: «PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti -Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Lesione del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale (limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,») – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, comma secondo Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Limiti e preclusioni – Disciplina transitoria introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 – Applicazione immediata ai giudizi di appello già instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della novella, anziché a quelli il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore della novella – Irragionevolezza e violazione del principio del giusto processo – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua (nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023 “si applicano ai giudizi instaurati (…) in secondo grado (…) a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” – Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) – Artt. 3 e 111, commi Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis – Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo e del raggiungimento di una decisione giusta – Non fondatezza delle questioni – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Atti di costituzione di diritto di superficie sui terreni – aliquota dell’imposta di registro applicabile

 

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Applicazione per la costituzione dell’aliquota ridotta al 9 per cento e non l’aliquota del 15 per cento – Rettifica di precedenti istruzioni (paragrafo 8 della circolare 29 maggio 2013, n. 18) – Art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 c.c.»

 

Legislazione

 

 

Adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026

 

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025, prot. n. 172928/2025: «Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2024

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2024. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025, prot. n. 176203/2025: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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