In chiaro il Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Diffusa, dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, con cui le Entrate precisano che se un bene strumentale dal costo non superiore a 516,46 euro viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40%, prevista dal “super ammortamento”, non può essere operata in un’unica soluzione ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

– dedurrà, a partire dall’anno 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2022, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR (nel caso di specie con l’aliquota del 20%);

– dedurrà, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2021, le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (aliquota del 25%, non influenzata dal coefficiente di ammortamento civilistico).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 145 del 24 novembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 – Ulteriori chiarimenti – Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “Maxi-ammortamento”) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 




Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, l’Agenzia fornisce tutte le indicazioni per usufruire del cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).

Chi può accedere al beneficio

Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2016)