La Corte di Giustizia Ue su società di comodo e perdita della qualità di soggetto IVA e, conseguentemente, del diritto di detrazione dell’IVA per tre esercizi con ricavi sotto i minimi

La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022 (Presidente: Virgilio Biagio, Relatore: Catallozzi Paolo), ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell’IVA di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l’art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell’IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’ IVA ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, quarto comma, L. n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell’Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l’art. 30, quarto comma, L .n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’ IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative».

La causa rubricata con il numero C-341/22 ha avuto il seguente esito:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”.

 

(Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

 

 

Link al testo della Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen) della Corte di Giustizia Ue – Sezione III – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – ACCERTAMENTO – Società di comodo – Disciplina delle società non operative – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Nozione di soggetto passivo – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Società non operativa – Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte – Penalizzazioni previste per le società di comodo – Contrasto principi Direttiva 2006/112/CE – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 – Artt. 4, 19, 30 e 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva 2006/112/CE




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2022

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Commenti

 

Le definizioni agevolate delle controversie fiscali pendenti previste dalla legge di bilancio 2023
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia UE:

Frodi IVA – Regime probatorio

 

Il punto della Corte di giustizia Ue sull’onere della prova nelle frodi carosello, con particolare riguardo all’attribuzione della “conoscenza o conoscibilità” dell’evasione fiscale nelle filiere

Corte di Giustizia UE – Sezione X – Sentenza del 1° dicembre 2022, Causa C-512/21: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Controlli necessari e attribuzione della conoscenza dell’evasione fiscale nelle filiere – Soggetti passivi che commissionano a terzi varie parti del loro processo di acquisto o vendita – Diritto a detrazione dell’IVA – Determinazione del soggetto passivo – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Frode fiscale o frode carosello – Obbligo di diligenza del soggetto passivo – Ripartizione dell’onere della prova tra il soggetto passivo e l’amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di frodi carosello – Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare – Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE (vincolante con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009) – Interpretazione degli artt. 9, par. 1, 10, 167, 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Valutazione delle rimanenze di magazzino

 

Magazzino. La valutazione delle rimanenze va effettuata al minore tra “costo” e “mercato”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 35571 del 2 dicembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Valutazione delle rimanenze di magazzino – Criteri – Art. 92, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426 c.c.»

 

Debiti tributari del “de cuius” – Rinunzia all’eredità

 

La “definitività” della pretesa impositiva irrilevante nei confronti del chiamato che ha rinunciato all’eredità. La successiva cartella va annullata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità – Chiamato all’eredità – Avviso di accertamento dell’imposta – Omessa impugnazione – Rinuncia all’eredità legittimamente esercitata – Effetti – Debiti tributari del “de cuius” – Chiamato all’eredità rinunciante – Soggetto passivo dell’imposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del rinunciante di far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto – Art. 521 c.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture soggettivamente inesistenti. Il Fisco non può chiedere al contribuente-cessionario approfondite indagini (anche internazionali) proprie dell’A.F.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ancona – Sezione II – Sentenza n. 501 del 22 novembre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Rilevanza che le caratteristiche della società fornitrice (Cartiera) siano state accertate soltanto a seguito di approfondite indagini da parte degli organi inquirenti – Potenzialità investigative approfondite sul fornitore non richiedibili al destinatario delle fatture soggettivamente inesistenti – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Contenzioso tributario – Onere della prova

 

L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della Legge 31 agosto 2022, n. 130

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 dicembre 2022

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2023 al 5 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022: «Modifica del saggio degli interessi legali»

 

 

 

Registrazione del contratto di comodato

 

Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre nuovo servizio via web. La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022, prot. n. 465502/2022: «Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni»

 

 

 

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Il divieto dell’abuso del diritto nell’IVA è applicabile indipendentemente dalle norme nazionali

Trattasi di un principio generale del diritto dell’Unione che non richiede misure nazionali di recepimento

Il divieto dell’abuso del diritto ricompreso tra i principi generali dell’Unione europea

Con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-251/16 Edward Cussens e a. / T.G. Brosnan, stabilito, che il principio del divieto di pratiche abusive, quale applicato nella sentenza nella causa Halifax (sent. della Corte del 21 febbraio 2006, C-255/02 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2006, pag. 1050) alle disposizioni della direttiva sull’IVA, non costituisce una norma stabilita da una direttiva. Al contrario, tale principio trova il proprio fondamento in una costante giurisprudenza secondo la quale, da un lato, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione e, dall’altro, l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici. La Corte spiega, successivamente, che tale giurisprudenza è stata pronunciata in diverse materie del diritto dell’Unione. Essa precisa, inoltre, che l’applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai diritti ed ai benefici previsti dal diritto dell’Unione avviene indipendentemente dal fatto che tali diritti e benefici trovino il loro fondamento nei trattati, in un regolamento o in una direttiva. Secondo la Corte, quindi, il principio in questione ha carattere generale, per natura inerente ai principi generali del diritto dell’Unione. Di conseguenza, può essere opposto ad un soggetto passivo per negargli il beneficio, in particolare, del diritto all’esenzione dall’IVA, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego.

Infine, la Corte conferma che siffatta applicazione del principio del divieto di pratiche abusive è conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, anche qualora tale applicazione riguardi operazioni realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax. La Corte rileva a tale riguardo che l’interpretazione da essa fornita del diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso sin dalla data della sua entrata in vigore. Ne deriva quindi che il diritto dell’Unione così interpretato, al di fuori di circostanze eccezionali, deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione. Inoltre, nella sentenza nella causa Halifax, la Corte non ha limitato gli effetti nel tempo della sua interpretazione del principio del divieto di pratiche abusive in materia di IVA e tale limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA