SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2017

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Commenti

La proroga del super e dell’iper ammortamento

di Marco Orlandi

 

Avvisi di recupero: concetto di inesistenza del credito e termini di notifica

di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Illegittimità dell’atto impositivo “ante tempus
Ampiezza oggettiva della fattispecie
Obbligo di
rilascio del PVC o del Verbale di chiusura

Accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione. Senza PVC non decorre il termine dilatorio di sessanta giorni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3060 dell’8 febbraio 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Ambito applicativo – Accessi istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione – Inclusione – Fondamento – Art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione – Verbale di chiusura delle operazioni – Necessità – Rilevanza – Decorrenza del termine per l’emissione dell’avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Termine dilatorio di sessanta giorni dall’adozione del PVC ex art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Ragioni – Omissione – Conseguenze – Art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Professionisti
Applicazione della c.d. “scissionedella base imponibile IRAP

Non soggetti ad IRAP i compensi di componente di collegio sindacale o di amministratore prodotti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)  – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni»

 

Senza il supporto dello studio autonomamente organizzato, i redditi realizzati nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società o consulente tecnico esclusi dall’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3790 del 15 febbraio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Avviso di recupero del credito di imposta
irregolarmente compensato

Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 

Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 

Corte di Giustizia CE:

Detraibilità dell’IVA
Rilevanza della “forza maggiore economica

La mancata locazione incolpevole non comporta l’obbligo di rettificare la detrazione IVA

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 28 febbraio 2018, Causa C-672/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto a detrazione – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detraibilità dell’IVA per beni e servizi non effettivamente utilizzati a causa di scelte inevitabili dal punto di vista aziendale – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Rettifica nel periodo di “tutela” – Inammissibilità – Caso di specie – Attività locazione e gestione di beni immobili – Proposito di dare in locazione i beni immobili con assoggettamento a IVA – Immobile non occupato da più di due anni, ma comunque oggetto di commercializzazione ai fini di una sua locazione (con possibilità di rinuncia) e/o per la prestazione di servizi (imponibili) – Articoli 167, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa interna – Artt. 19 e 19-bis2, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

Tribunali

Esecuzione forzata “semplificata” presso terzi”
Profili di incostituzionalità

Esecuzione esattoriale ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 con pignoramento presso terzi. Limiti al diritto di difesa al vaglio della Consulta

Tribunale Ordinario di Trieste – Sezione Civile – Ordinanza n. 31 del 24 ottobre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni – Applicabilità di tale regime all’attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Questione di legittimità costituzionale del D.P.R 29/09/1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 57 [, comma 1, lett. a), come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)]; e, “ove occorra”, D.L. 30/09/2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 02/12/2005, n. 248, art. 3, comma 4, lett. a) – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.»

 

Prassi

IMU
Esenzione per i terreni agricoli

Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli anche per CD e IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 28 febbraio 2018: «IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore dei i CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10 e 13, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 13, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 1, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99»

 

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di presentazione dei modelli intrastat

Semplificazione Intrastat. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018»

 

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
e introduzione del Codice del Terzo

Cooperative sociali. Oggetto, bilancio sociale e nomina dei sindaci

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018: «COOPERATIVE – Cooperative sociali – Revisione della disciplina in materia di impresa sociale e introduzione del Codice del Terzo – Quesiti in materia – Applicabilità degli obblighi di redazione del bilancio sociale – Sussistenza – Ambito temporale di applicazione – Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 – Perimetrazione delle attività che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere – Attività di accoglienza e integrazione dei migranti – Possibilità – Applicabilità dell’obbligo di nomina dei sindaci sociali – Esclusione – Art. 10, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112»

 

Contabilizzazione delle poste del patrimonio netto

Il patrimonio netto

Documento congiunto a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi Contabili e di Valutazione e di Confindustria – Dicembre 2017

 

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Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Diffuso il testo degli schemi dei decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Trasmessi alle commissioni parlamentari competenti gli schemi dei decreti delegati per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille ai fini dell’espressione dei relativi pareri.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Link all’atto n. 417 – Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare)

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto delegato ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Link all’atto n. 418 – Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto delegato prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Link all’atto n. 419 – Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Il Governo approva, in via preliminare, tre decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Il Consiglio dei ministri di oggi, (venerdì 12 maggio 2017), ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.