Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore per 24.557 società cooperative non più attive

Disposto per 24.557 società cooperative lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l’assenza di valori patrimoniali immobiliari.

A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 marzo 2024 (di seguito riportato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024 – Suppl. Ordinario 13, che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.

Tutelate posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il testo del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 marzo 2024, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13, alla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26/03/2024

 

 

Decreto 8 marzo 2024

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ventiquattromilacinquecentocinquantasette società cooperative.

 

IL DIRETTORE GENERALE
servizi di vigilanza

 

Visto L’art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Visto l’art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell’incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Tenuto conto dell’elenco di cooperative elaborato in collaborazione con Unioncamere, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;

Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le n. 24.557 società cooperative riportate nell’elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall’art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Preso atto che per tutte le cooperative inserite nell’elenco allegato al presente decreto è stata verificata, con la collaborazione dell’Agenzia delle entrate, l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva, così come dispone l’art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;

Tenuto conto delle risultanze delle ulteriori verifiche effettuate sui dati forniti da InfoCamere;

 

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 223-septiesdecies. disp. att. del codice civile, è disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 24.557 società cooperative, riportate nell’elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 3

I creditori o gli altri interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale – Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Elenco n. 1 – Cooperative da sciogliere per atto d’autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell’art. 223-septiesdecies Disp. Att. c.c.

(Link al sito www.gazzettaufficiale.it)




Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2018, il comma 936, lett. b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2522), che modifica l’articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In pratica, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). Con esclusione della possibilità di un amministratore unico. Altra, rilevante modifica, anch’essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria, per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:

  • non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
  • nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  • nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio;
  • le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.