On line la nuova una guida alla regolarizzazione degli errori segnalati con le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate

 

Il nuovo vademecum dell’Agenzia spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi.

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate alla regolarizzazione di errori segnalati con le comunicazioni –  Aggiornamento marzo 2019

 




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall’Agenzia delle entrate una nuovatranche di comunicazione relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

i) redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Naturalmente i contribuenti che riceveranno le citate comunicazione potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni.

Per saperne di più:

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2017, prot. n. 91828/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Si segnale, infine, che nel sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile una guida (relativa alle dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013) che fornisce informazioni sul come regolarizzare la propria posizione fiscale.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”