730/2026, criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 17 giugno 2026 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 e definisce i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso che possono essere sottoposte a controllo preventivo. In particolare, vengono considerati elementi di incoerenza gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rilevanti rispetto ai dati comunicati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche. Possono inoltre essere selezionate le dichiarazioni con esito a rimborso in presenza di situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Nelle motivazioni il provvedimento richiama il quadro normativo dei controlli preventivi, chiarendo che essi possono operare anche per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Per professionisti, CAF e contribuenti, la pubblicazione del provvedimento rappresenta quindi un passaggio importante nella gestione della campagna dichiarativa 2026, soprattutto nei casi in cui le modifiche apportate al modello 730 incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta e conducano a un rimborso.




“Antifrode” nella cessioni dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1°dicembre 2021, prot. n. 340450, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cd. D.L. “Antifrode al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. In particolare, sono stati individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate e sono state disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

 

I Criteri selettivi

 

La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dal citato articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

 

La procedura di sospensione e di annullamento

 

Per le comunicazioni, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Tale periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.

In particolare:

  1. la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  2. la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19) è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b). Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.

Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 riguardanti rispettivamente, i crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del ischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Inoltre, il provvedimento, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, modifica alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 01.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

Il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 E del 29 novembre 2021, con oggetto: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Decreto-Legge 11/11/2021, n. 157Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

La guida normativa del Decreto Legge “Antifrode

Il testo del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche»
Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021»