“Nuova” definizione agevolata dei PVC. Pronti i codici tributo e causali

L’articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l’inserimento dell’articolo 5-quater nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione (PVC) di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 del nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della predetta adesione ai verbali di constatazione.

Questi i codici tributo istituiti:

  • “9976” denominato “IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9977” denominato “IRES e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9978” denominato “IVA e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9979” denominato “RITENUTE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9982” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9983” denominato “IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI MINORI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9984” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9985” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLATIVI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9986” denominato “SANZIONE RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9987” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9988” denominato “IRAP e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9989” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9990” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9991” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9992” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di definizione;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
    • per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet agenziaentrate.gov.it;
    • per i codici tributo 9991 e 9992, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella ““Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet agenziaentrate.gov.it.

  

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Per il pagamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono le seguenti causali:

  • “APM1” denominato “Contributi artigiani – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “CPM1” denominato “Contributi commercianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “LPM1” denominato “Contributi gestione separata liberi professionisti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • nel campo ““matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 44 del 2 agosto 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione- Art. 5-quater del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

Vedi anche:

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

Si ricorda che la comunicazione, per la quale è disponibile un modello fac-simile va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
  • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
  • nel caso di comunicazione di adesione condizionata l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, la predetta comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

 

 




PVC emessi dal 30 aprile 2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il fac simile dell’Agenzia delle entrate per l’adesione ai verbali di constatazione, emessi dal 30 aprile 2024, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. In pratica, pari ad un sesto del minimo.

Di seguito, un breve guida all’utilizzo del “nuovo” istituto definitorio.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 con la lettera d) del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: Adesione ai verbali di constatazione) di aderire alle risultanze dei PVC, emessi dal 30 aprile 2024, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. In pratica, pari ad un sesto del minimo.

L’adesione del contribuente è strutturata con due distinti percorsi, differenziati a seconda che l’adesione stessa avvenga senza condizioni ovvero sia condizionata dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè entro 20 giorni dalla definizione prevista dal comma 1 del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni indicato nel richiamato comma 1 dell’art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

 

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

La comunicazione, (vedi, fac simile) va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
  • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
  • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (vedi, infra) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

 

Il contribuente può optare per l’adesione al processo verbale di constatazione presentando via PEC, oppure in Ufficio, o per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la suddetta comunicazione senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti.

 

Nel caso di adesione “condizionata ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 5-quater D.Lgs. n. 218 del 1997, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. In pratica, l’organo verificatore, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all’indirizzo PEC del competente ufficio dell’Agenzia una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.

Nel caso di “adesione non condizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

 

Nel caso di “adesione condizionatail predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. In pratica, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di aver provveduto all’aggiornamento del verbale oggetto di definizione.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il PVC, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

Come anticipato, entro ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l’accertamento con adesione, ovvero:

  • in unica soluzione;
  • in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica,

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all’atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-bis dell’articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l’adesione riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, non è possibile avvalersi della rateazione; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e senza possibilità di compensazione ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell’atto di definizione, il competente ufficio dell’Agenzia provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. In pratica, opera una sospensione dei termini dell’accertamento per 30 giorni, per consentire l’adesione del contribuente.

Come detto, l’adesione deve riguardare il contenuto integrale del PVC, ma può essere “condizionataalla rimozione da parte dell’Amministrazione finanziaria degli «errori manifesti», che l’organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l’adesione deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l’adesione deve riguardare il contenuto “integrale” del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC ex D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. b-quater) e l’attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitori. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera b-quater) prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un analogo istituto definitorio disposto dall’abrogato art. 5-bis del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall’art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall’art. 1, comma 637, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell’ambito applicativo, che ora interessa i PVC di ogni genere, e non solo quelli che consentono «l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Inoltre, nel nuovo istituto è prevista l’adesione condizionata ed è applicabile ai comparti impositivi delle altre imposte indirette diverse dall’IVA: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (Cfr. il richiamo dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

  • IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
  • Imposte sostitutive
  • IVA
  • IRAP
  • IVIE
  • IVAFE
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria/catastale
  • Imposte sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle assicurazioni
  • Crediti di imposta e agevolativi
  • Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazione dei redditi.

In conformità, al disposto dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell’adesione, in analogia con la “vecchia” disciplina dell’adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell’atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall’Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E — in “Finanza & Fisco” n. 33/2008, pag. 2974).

Si evidenzia che l’introduzione dell’art. 5-quater nel D.Lgs. 218/97 concede solo con un intervallo di 30 giorni per l’adesione al PVC. Mentre, il nuovo art. 6-bis dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall’altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito in contrapposizione al preciso principio di delega che espressamente dispone l’«estensione del livello di maggior tutela previsto dall’articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000» (Così, art. 17, comma 1, lett. b), n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto ex comma 3, art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del contraddittorio anticipato, previsto dall’abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

 

Ipotesi particolari di definizione

 

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di legge, non hanno la qualità di soggetti d’imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l’Agenzia della entrate nella sezione del proprio sito dedicata all’adesione al processo verbale di constatazione, l’istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell’intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti “trasparenti” (società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc), l’eventuale definizione dei soci/beneficiari è successiva alla definizione della società/trust, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell’atto di definizione alla stessa, l’ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione (con versamento da effettuare entro ulteriori 20 giorni, in unica soluzione o a rate) o rinunciarvi attendendo l’accertamento parziale dell’ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all’organo verificatore, all’ufficio dell’Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

 

Istanza di scomputo delle perdite

 

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il Modello IPEC e/o Modello IPEA, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

 

Link al modello di “Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione” – Articolo 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218




Attività per la promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il softwareCompliance (Versione 1.1.0 del 20/06/2023) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta  2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.1.0 del 20/06/2023

Aggiornamento Lista degli anni disponibili
Adeguamento dei Codici Tributo utilizzati con quanto previsto dalla normativa in vigore

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

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Commenti

 

Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti: deducibilità, inerenza e aspetti contabili
di Marco Orlandi

 

Buon” diritto nel processo tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione enuncia importanti principi meritevoli di approfondita meditazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Qualificazione redditi conseguiti dall’agente sportivo

 

I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta. D’impresa se l’attività è svolta in forma societaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di agente sportivo – Qualificazione – Esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata – Redditi conseguiti dall’agente sportivo – Redditi di lavoro autonomo – Affermazione – Qualificazione dei redditi prodotti dalle Società di agenti sportivi costituite ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. n. 37/2021 – Reddito di impresa – Fondamento – D.M. 24/02/2020 – Artt. 8 e 9, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 37 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Bonus imprese energia, gas e carburante 2022

 

Bonus energetici dicembre 2022. Pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 12 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 -Art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 del D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (DL Aiuti-ter) – Art. 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (DL Aiuti-quater)»

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE -Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai beneficiari relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (DL Aiuti-ter) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517/2022 del 6 dicembre 2022»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

STP – Società tra professionisti

 

La partecipazione dei soci professionisti di STP

Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022

 

 

 

Legislazione

 

 

 

Fatture elettroniche
Utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Nuova comunicazione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”. Le nuove scadenze per l’utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.0.7 del 18/06/2021
Aggiornamento lista degli anni disponibili

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Per mettersi in regola in caso di omessa dichiarazione c’è tempo fino al 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica)

Sono in arrivo i promemoria dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest’anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l’hanno presentata compilando solo il quadro “Va” con le informazioni e i dati relativi all’attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati. Con il provvedimento del Direttore pubblicato oggi sul sito delle Entrate, vengono definite le modalità con cui è possibile richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità.

Tutti i percorsi dell’alert

La comunicazione dell’opportunità disponibile viaggia su più strade. Infatti, coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, o che l’hanno presentata compilando solo il quadro Va, troveranno l’alert dell’Agenzia sia nella loro casella di posta elettronica certificata (Pec), sia all’interno del Cassetto fiscale (presente nell’area riservata dei servizi telematici delle Entrate), sia nell’interfaccia web Fatture e corrispettivi. I reminder di questi giorni servono a informare i soggetti IVA delle anomalie riscontrate e a consentire loro di rimediare tempestivamente alla eventuale dimenticanza commessa, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Gli step da seguire

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2018) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

Come richiedere assistenza

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17. Le informazioni possono essere richieste anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia della Entrare del 27 giugno 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2018, prot. n. 129515/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato», pubblicato il 27 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 




Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L’Agenzia scrive

Lettera di compliance ai fini IVA
Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l’Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

La fonte normativa del nuovo tipo di Alert

Come detto, il fonte normativa dell’informativa relativa alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, è costituita comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010. Mentre, la fonte secondaria è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774). Il citato provvedimento e i suoi allegati, oltre a definire le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse, stabilisce che le informazioni acquisite tramite le comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA, al fine di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA. In particolare, con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, stabilisce che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Cosa fare

Anche sul punto, soccorre il citato comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010, secondo cui: « … quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (…). Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste».In sostanza, anche senza il pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, comunicando l’esito della liquidazione al contribuente. Pertanto, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. I contribuenti così, potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla comunicazione preventiva, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui al citato 54-bis del D.P.R. 633/1972, che come detto, potrà essere inviata anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

A titolo di ravvedimento operoso sono dovuti:

a) in caso di versamento tardivo:

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) commisurata all’importo pagato in ritardo:

• se il ritardo è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento);

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

b) in caso di versamento carente:

— frazione non pagata

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) commisurata alla frazione non pagata:

• se il ritardo con cui versa la carenza è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento).

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico tramite compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive

Riguardo alla possibilità di regolarizzare (3) l’omesso versamento IVA periodico, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive, con circolare n. 42 E del 12 ottobre 2016, (par. 4.3 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1518) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR”. Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui al già citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro occorre il visto di conformità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009. In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione. Trattandosi, di utilizzo del credito IVA trimestrale e/o annuale – di compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro, occorre la preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità prescritto dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

 


Nota (1) – Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha previsto la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).


Nota (2) – Esiste poi il ravvedimento cd. lunghissimo, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (ossia 4,29 per cento), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma. 1, lett. b-bis del D.Lgs. 472/97,) e il ravvedimento cd. ultrabiennaleche prevede sanzioni pari ad 1/6 del minimo (ossia 5,00 per cento), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (successiva lett. b-ter);


Nota (3) – Naturalmente il mancato pagamento può essere dovuto all’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, che determina, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come introdotto dall’articolo 15, comma 1, lett. q), n. 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497), l’applicazione della sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. In tal caso è possibile sanare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso con le seguenti graduate sanzioni in ragione della tempestività:

 – alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);

– alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:

– euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));

– euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));

– euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));

– euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).

Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro. (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2713)




Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA, Segnalazioni 2017, Alert persuasivi, Comunicazioni pro-compliance, Controlli e verifiche, Inviti a regolarizzare, 




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall’Agenzia delle entrate una nuovatranche di comunicazione relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

i) redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Naturalmente i contribuenti che riceveranno le citate comunicazione potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni.

Per saperne di più:

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2017, prot. n. 91828/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Si segnale, infine, che nel sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile una guida (relativa alle dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013) che fornisce informazioni sul come regolarizzare la propria posizione fiscale.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l’esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti IVA interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016, prot. n. 221446/2016, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

I vantaggi offerti dall’adempimento spontaneo

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

L’“operazione zero controlli” viaggia via mail

L’Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Per informazioni, linea diretta contribuenti-Entrate

I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita IVA che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016)




Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L’Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d’imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d’imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

La guida, fornisce esempi sul corretto utilizzo del ravvedimento (compilazione del modello F24 e calcolo sanzioni ridotte), evidenziando inoltre, “gli errori da evitare”, già riscontrati nelle prime dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione.

Link software (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) per il calcolo delle sanzioni e degli interessi
Versione 1.0.7 del 18/06/2021

Il software “Compliance” consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”