Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

 

Aggiornamento al 06/07/2023

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione CCC22 (versione 1.5.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo CCC22 (versione 1.5.0)

 

 

L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2514) riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Le disposizioni citate regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

Come anticipato, i sopraelencati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento (vedi infra), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

 

Inoltre, il provvedimento del 3 aprile 2023 recepisce la nuova scadenza prevista dall’articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. La lettera a) del comma in esame, modificando l’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, proroga al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito d’imposta.

 

 

I termini stabiliti dal nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023

 

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

Per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Si tratta, in particolare, dei seguenti bonus:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

 

Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta primo trimestre di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);
  • 30 giugno 2023, per il il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022.

Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al provvedimento del 3 aprile 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini sopra indicati.

 

 

Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti

 

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con il nuovo provvedimento sono approvate le nuove versioni del «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta» delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 26 gennaio 2023.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», pubblicato il 03.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Aggiornamento al 27 giugno 2023 

Bonus energia II trimestre 2023: la cessione va comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023, Prot. n. 237453/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34», pubblicato il 27.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Bonus energia per le spese di dicembre 2022. Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni per la cessione e alla tracciabilità dei crediti

L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui alle sopra riportate lettere a), b), c) e d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 e prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Inoltre, il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023,  recepisce le nuove scadenze per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta, previste:

  • dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, per i crediti riconosciuti per le spese relative all’energia elettrica e al gas, per il terzo trimestre 2022 e per il periodo ottobre/novembre 2022;
  • dall’articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 115 del 2022, per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022;
  • dall’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 144 del 2022, per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel quarto trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), con il citato provvedimento prot. n. 24252/2023 sono approvate le nuove versioni del Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

Infine, si evidenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento.

 

Le disposizione del nuovo provvedimento

 

«1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;

c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

(Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d’imposta)

 

2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

2.1. Per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

2.2. La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:

a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);

b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);

c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

 

3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

a) 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1. Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022).

b) 31 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca terzo trimestre 2022);

c) 30 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022).

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui al punto 1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2. »

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 26.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Nuova versione dei software

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione (versione 1.3.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo (versione 1.3.0)

 

 

 

 




Le novità al modello di dichiarazione annuale IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d’imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA.

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis del P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 del P.R. n. 633/72, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, parte 4);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del P.R. n. 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del P.R. n. 633/72).

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 943).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Il saldo IVA va versato tramite F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si identificano con il codice “1668”. Inoltre, nella delega è necessario riportare:

il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “0107” se a marzo si paga la prima di 7 rate; per il versamento in unica soluzione, va scritto “0101”) come “anno di riferimento”, il 2022.

 

 

Compensazione del credito IVA

 

Come spiegano le istruzioni al Rigo VX5 ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, (come modificato, dall’art. 3, comma 2, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1023) subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative, (Cfr. art. 4, comma 11-novies, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 e, dall’art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 185430 del 21 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4065) e prot. 40186 del 16 marzo 2012 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e le circolari n. 57/E del 23 dicembre 2009, (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4050) e n. 1/E del 15 gennaio 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 48/2009, pag. 4320). Come precisato nella circolare n. 10/E del 2014 (§ 9 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 781), il limite, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti a seguito del richiamo all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e, quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (in tal senso la circolare n. 29/E del 2010, quesito 1.1 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2010, pag. 1596)

Il credito indicato nel cita rigo Rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2007, pag. 1270), l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2020 e nel 2021;
  • società che nel triennio 2020 – 2022 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

Va inoltre ricordato a tal proposito che l’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…». Lo stesso articolo 31 in caso di inosservanza del divieto ha previsto una «sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d’imposta. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro»

Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 (par. 12 in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 124) e n. 13/E dell’11 marzo 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 403), è stato chiarito che i tributi ricompresi nella locuzione «imposte erariali», sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

 

Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2023

 

Tra le novità, per la verità poche, presenti nella versione 2023, al quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Inoltre, nel modello è stato previsto un quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Infine, nel quadro VA, nella sezione 2 (Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate) al rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 espunto il riferimento alle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La modifica è conseguente all’abrogazione della relativa disciplina – ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – che prevedeva pesanti penalizzazioni legate al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo). Come evidenzia la relazione illustrativa al citato D.L. n. 73/2022, la ricordata normativa, nel corso degli anni, “ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l’attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall’impresa, seppure ripetuti nel tempo, determina inevitabilmente l’applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore. Non vi è ragione dunque per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica …”.

 

 

Prime scadenze. Confermato il Quadro “VP” per evitare l’invio della Comunicazione trimestrale IVA riferita al IV trimestre 2022

 

Come evidenziato delle istruzioni il quadro “VP è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 896), di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

 

La disposizione dell’articolo 12-quater citato, mediante sostituzione del comma 1, dell’articolo 21-bis, dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

 

In tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo

Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

 

 

 




Approvati i nuovi modelli IVA 2023 con le relative istruzioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni. Tra le novità presenti nella versione approvata, al quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Inoltre, nel modello è stato previsto un quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Infine, nel quadro VA, nella sezione 2 (Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate) al rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 espunto il riferimento alle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La modifica è conseguente all’abrogazione della relativa disciplina – ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – che prevedeva pesanti penalizzazioni legate al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo). Come evidenzia la relazione illustrativa al citato D.L. n. 73/2022, la ricordata normativa, nel corso degli anni, “ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l’attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall’impresa, seppure ripetuti nel tempo, determina inevitabilmente l’applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore. Non vi è ragione dunque per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica …”

 

 




Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante primo e nel secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.

 

 

 

 

 

 




Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater” | Le nuove scadenze per l’utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge Aiuti-Ter e Quater, hanno riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I citata crediti d’imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con il provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 del medesimo provvedimento.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. Inoltre, il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste, dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, cd “Aiuti-quater”, per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022 sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022.

 

Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d’imposta

 

La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 dicembre 2022 al:

  • 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d). Entro lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.
  • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui alla lettera e).



Decreto Aiuti-bis convertito in legge. Le novità più rilevanti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge di conversione, il decreto-legge cd. Aiuti-bis, originariamente composto da 44 articoli, risulta incrementato, a 72 articoli.

Il decreto-legge ha per oggetto l’adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell’energia e dei carburanti, per il contrasto dell’emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali. Sono poi presenti, tuttavia, ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici (articolo 17 e 31-bis), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-bis), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-bis), circoli della Marina militare (articolo 37-bis), internazionalizzazione del contact center dell’INPS (articolo 42-bis).

Di seguito,un sintetico quadro delle più rilevanti misure introdotte.

L’articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell’ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

  • delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  • la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore soglia dell’ISEE pari a 12.000 euro. L’obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell’ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

L’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall’Unione europea, delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell’Italia.

L’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1), nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L’articolo 5, comma 1, estende l’applicazione dell’IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta (introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Si ricorda che con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022.

Nella risoluzione ricordato che “gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:

  • l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
  • l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi”.

Tanto premesso, nella citata risoluzione “per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6968 denominato credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6969 denominato credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6970 denominato credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6971 denominato credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6972 denominato credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA“”.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici».

L’articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Per i codici tributo vedi la citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022.

L’articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

L’articolo 9-ter istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L’articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all’energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all’ARERA di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l’ARERA si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L’articolo 12 dispone un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti  e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro.

L’articolo 13  introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall’eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

L’articolo 20  eleva al 2 per cento l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’incremento di 1,2 punti percentuali previsto in via eccezionale dall’articolo in esame per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – compresa, come specificato, la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga – opera per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Come precisato dall’INPS nella circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l’esonero in questione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

L’articolo 21-bis modifica il limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, integrando l’articolo 545 del codice di procedura civile.

L’articolo 22 dispone la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di un’indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d’urgenza adottati nel corso dell’emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L’articolo 33-ter integra  la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L’articolo 33-quater è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L’articolo 41-bis reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l’articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l’articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

L’articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l’applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

 

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 221 del 21 settembre 2022




Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Ucraina bis e il decreto Mef per la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Il Decreto Ucraina bis. Il provvedimento urgente contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri del Golden power

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67

Il decreto Mef per il taglio temporaneo delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero 18 marzo 2022, recante: «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67