SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2024

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Commenti

 

L’art. 7 L. n. 212/2000 è la riforma del contenzioso tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La rivalutazione di partecipazioni e terreni con la Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Sanzione al 10 per cento nei casi d’irregolare o omesso invio della comunicazione relativa al controllo automatizzato

 

Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate. L’omesso o irregolare invio della comunicazione di irregolarità (e/o dell’avviso bonario) non preclude la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla “misura ordinaria” dal 30% al 10%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6248 dell’8 marzo 2024: «CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Notifica della cartella di pagamento – Omessa/irregolare notifica della comunicazione di irregolarità (e/o dell’avviso bonario) relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – Illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%, in assenza della regolare notificazione della predetta comunicazione – Riduzione delle sanzioni dal 30 per cento al 10 per cento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462»

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato solo per la correzione di errori materiali, di calcolo o per l’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8462 del 28 marzo 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili -Interpretazione di norme – Necessità dell’avviso di accertamento – Caso di specie – Recupero dell’IRPEG per applicazione di aliquota ridotta alla metà prevista dagli artt. 6 e 11 D.P.R. n. 601 del 1973, pur non avendo i requisiti ivi previsti -Recupero che implica valutazione di presupposti di fatto e di diritto i quali devono essere contestati formalmente e sottoposti al contraddittorio sicché l’Ufficio deve procedere all’accertamento “con i canoni ordinari” – Conseguenze -Annullamento della cartella di pagamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 non consente di risolvere questioni giuridiche

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 2777 del 25 luglio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento perdita per errore di compilazione della dichiarazione successivamente corretto con dichiarazione integrativa – Disconoscimento perdite fiscali con rideterminazione dell’IRES dell’esercizio – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, utilizzabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Interpretazione di norme in tema di utilizzabilità delle perdite d’esercizio – Conseguenze – Obbligo di emissione di motivato avviso di accertamento – Sussiste – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 8 e 84, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Vedi conformi dei giudici di merito:

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

Tassative le ipotesi per l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Escluso l’utilizzo in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative

L’adesione tardiva al contenuto della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non costituisce acquiescenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione XII – Sentenza n. 4714 del 27 ottobre 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Risultati test di operatività – Cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata sul c.d. test di operatività – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Emissione di cartella – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Art. 30, della L. 23/12/1994, n.724 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione – Avviso bonario emesso a seguito del controllo automatizzato – Pagamento in ritardo – Successiva impugnazione – Effetti del pagamento – Preclusione del diritto di impugnazione – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento finalizzato ed evitare il sorgere di problematiche relative ad incassi di crediti verso la P.A. che potrebbero essere esposti a rischio pignoramento – Artt. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione. Non ammessa l’adozione della liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 6368 del 28 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Credito riportato da dichiarazione IVA omessa (o considerata tale) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione che necessità la valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) – Ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – Esclusione – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 non consente “valutazioni”. In ogni caso l’integrazione dell’atto impositivo lacunoso è inammissibile in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione VII – Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento detrazione nell’anno di verifica del credito implicante valutazioni giuridiche – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato avviso di rettifica – Sussiste – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impositivi – In genere – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

Dichiarazioni fiscali – Termini e semplificazioni

 

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi e relativi termini di presentazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONI FISCALI – Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – Misure in materia di dichiarazioni fiscali – Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA – Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA – Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione – Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta – Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni – Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (Modelli “redditi”) e dell’IRAP e dei sostituti d’imposta (modello 770) – Artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art. 38, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Artt. 1 e 5, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Artt. 2 e 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

 

Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d’impresa

Studio n. 100-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’8 febbraio 2024

 

 

Legislazione

 

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2023

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2023. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

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Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

 

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

 

Disciplina del Concordato preventivo biennale

 

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale