SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi

Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up”

 

Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024

 

Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Incentivi agli investimenti 2025

 

Principali agevolazioni alla luce della Legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili

Strumento operativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 marzo 2025

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi
Aliquote
contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Ultime dai Tribunali, Sezioni Lavoro, sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di S.r.l. per l’obbligo contributivo alla gestione commercianti

 

La tematica attinente l’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (e del conseguente obbligo contributivo), per i soci di società a responsabilità limitata è stata oggetto di diverse pronunce da parte dei tribunali. Le decisioni contribuiscono a chiarire in ordine agli obblighi motivazionali e di prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio per l’iscrizione alla citate gestioni previdenziali. I giudici hanno evidenziato che, per l’iscrizione alle Gestione INPS, non basta essere socio e/o amministratore della società. È necessaria la prova che il socio partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività della società.

 

Le ultime Sentenze

 

Tribunale di Monza n. 177/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio; la piena responsabilità dell’impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri; la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L’iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Ne consegue che, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l’obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal sussistente il presupposto dell’obbligo contributivo.

Tribunale di Ancona n. 134/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – In tema di onere probatorio per presenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, i giudici anconetani, hanno evidenziato che grava sull’Inps ex art. 2697 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l’avviso di addebito. Nella sentenza viene, inoltre, rilevato “che a fronte di tali risultanze non è provato che la cancellazione della partita IVA e dell’iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta con effetto retroattivo sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente senza ulteriori indagini da parte degli enti preposti come sostenuto dall’opponente tenuto conto che per effettuare la cancellazione della partita IVA con effetto retroattivo è necessario che dai dati e dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate non risulti lo svolgimento dell’attività di impresa (peraltro, la presenza di inattività del titolare della partita IVA per un periodo di tre anni può portare anche alla chiusura d’ufficio)”.

Tribunale di Bari n. 411/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Anche per i giudici di pugliesi, la qualità di socio di S.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore. Inoltre, la previsione di automatismi si risolve in un’inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell’eventuale provvedimento amministrativo d’apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.

Tribunale di Napoli n. 1439/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Per i giudici partenopei, se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part-time in ogni caso, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico, ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part-time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell’accertamento impugnato.

 

Vedi anche:

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

 

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Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell’Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande (aggiornamento del 29 novembre 2022) più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




Professione commercialista e status di socio di società di capitali. Solo la gestione (anche di fatto) per “interesse proprio” determina una situazione di incompatibilità

 

Lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Questo è quanto ribadisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021 (di seguito riportato). Nel risposta Cndcec evidenzia, peraltro che “laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione”.

 

Il testo integrale della risposta “Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021”, con oggetto: Incompatibilità – Socio-lavoratore di start-up.

 

Con il quesito formulato il 21 settembre l’Ordine chiede di sapere se incorra in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritta nella sez. A dell’Albo che assuma la qualità di socio lavoratore di una start-up innovativa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (più specificamente: in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un’innovativa piattaforma di commercio elettronico locale, incentrata sulla valorizzazione delle attività locali, compresi specialisti e professionisti).

Si osserva preliminarmente che la start-up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di società cooperativa) che svolge in via esclusiva o prevalente l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (1). La legge richiede alcuni requisiti ai fini della iscrizione delle start up in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Riguardo poi al “socio lavoratore” si evidenzia che è tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un’attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro avente le caratteristiche tipiche del rapporto subordinato (2). Sulla effettiva ammissibilità di tale figura si è sviluppato ampio dibattito nella dottrina e in giurisprudenza in considerazione del fatto che la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione. In tal senso si è affermato che ciò appare da escludersi nel caso in cui il socio lavoratore sia il socio di maggioranza (3), ovvero laddove questi sia anche presidente del consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico (4) nel medesimo ente, dovendosi escludere in tali casi la possibilità di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri (che costituisce il requisito tipico della subordinazione).

Ciò premesso, l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui) (5). Poiché per “esercizio di attività di impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico, nelle Note interpretative dell’incompatibilità (6) è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l’incompatibilità ricorrerà solo qualora l’iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente (7) nella suddetta società e rivesta, nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione) (8).

Come può osservarsi, dunque, lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Le note hanno, in tal senso, precisato che lo status di socio di società di capitali è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale in ogni caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all’iscritto. Ne deriva che, come chiarito dalle Note stesse, “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11” (9). In altri termini, laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione.

Con riguardo al quesito posto, richiamando quanto indicato in riferimento alle caratteristiche del socio lavoratore e in particolare alle condizioni che permettono di realizzare concretamente il vincolo di subordinazione, sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l’incarico di amministratore con tutti o ampi poteri. Tuttavia, dovendo verificare il caso concreto, l’Ordine, al fine di escludere l’incompatibilità, dovrà accertare che l’iscritto, socio-lavoratore della start up, non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri.


(1) – Le start up innovative sono state introdotte nell’ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. D.L. ‘Start up’ o ‘Crescita’).

(2) – Sull’ammissibilità, in termini generali, di questa figura la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo orientate in senso positivo.

È appena il caso di ricordare che i soci lavoratori non sono ‘soci d’opera’ in quanto la loro attività a favore della società viene svolta non in esecuzione del rapporto societario, e quindi di socio, ma a seguito della stipula di rapporto di lavoro subordinato.

(3) – Vd. Trib. Genova, sent. n. 299/2014.

(4)  – Vd. Cass., n. 6819 del 24 maggio 2000.

(5)  – Vd. art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005:

«1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:
…
c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

(6) – Vd. “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139”, par. 3, pag. 11 e ss (vd. Informativa CNDCEC n. 26/2012) (link esterno al sito: www.commercialisti.it).

(7) – Vd. Note cit.,par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

In particolare, l’interesse economico prevalente ricorre qualora:
 – l’iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall’art. 2359 cod. civ. e altresì
 – qualora l’investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell’iscritto.

(8) – Come evidenziato nelle citate Note interpretative (link esterno al sito: www.commercialisti.it), gli ampi poteri gestionali sono ravvisabili certamente in capo all’amministratore unico, all’amministratore delegato, al Presidente del consiglio di amministrazione nonché al liquidatore.

(9) – Vd. nota precedente.