Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

I tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali

 

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio lo spostamento porta al prossimo 4 aprile il termine ultimo per l’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il nuovo calendario per le opzioni dei bonus edilizi

 

Con un secondo provvedimento firmato dal Direttore dell’agenzia viene disposta una proroga anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.

In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2024)




Precompilata. Il CNDCEC chiede di prorogare i termini della trasmissione dei dati relativi alle ristrutturazioni edilizie

La categoria chiede anche una “sensibile riduzione del regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati”

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, per il tramite del Tesoriere e delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, ha presentato alle competenti Istituzioni alcune istanze relative agli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Lo rende noto una informativa agli Ordini territoriali della categoria firmata dal presidente nazionale Elbano de Nuccio.

In particolare, è stata chiesta un’adeguata proroga del termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata considerate le tempistiche con cui è stato messo a disposizione il software di compilazione.

In tale ambito, il Consiglio Nazionale ha anche richiesto che sia eliminato l’obbligo di indicare i dati relativi alle spese oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, già oggetto della separata Comunicazione di esercizio dell’opzione.

Secondo i commercialisti “la comunicazione di tali spese, nei casi in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non ha particolare utilità ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”.

“L’Agenzia delle entrate  – è scritto nell’informativa – sta valutando le casistiche per le quali sia possibile evitare l’adempimento e, pertanto, si invitano gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse”.

ll Consiglio Nazionale ha anche formalizzato una proposta emendativa finalizzata ad una sensibile riduzione del regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. Attualmente, infatti, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie ovvero delle altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, la sanzione applicabile è pari a euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

“Si tratta, evidentemente – scrivono i commercialisti – di un regime sproporzionato che occorre mitigare al fine di garantire proprio il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni per violazioni che non sono certamente da ascrivere a comportamenti di tipo elusivo o evasivo da parte dei soggetti obbligati”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 19 febbraio 2024)




Amministratori di condominio. Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali trasmesse entro il 9 marzo 2020

In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, rubricato: «Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali», esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2019, gli amministratori di condominio, individuati dal medesimo articolo 2, del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020. Questo è quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 100083/2020.

 

Link al  testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 100083/2020, recante: «Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali», pubblicato il 28.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al  testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, recante:«Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata»

 




Prorogata all’8 marzo la scadenza per le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio avranno tempo fino all’8 marzo per effettuare l’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Lo stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato oggi, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria. Gli amministratori di condominio, quindi, per quest’anno, possono inviare i dati fino all’8 marzo 2019 invece della scadenza ordinaria del 28 febbraio, senza che sia compromessa la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Quali sono i dati interessati

Gli amministratori di condominio devono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per effettuare la trasmissione dovranno utilizzare le nuove specifiche tecniche implementate, a partire da quest’anno, con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e al fine di recepire le novità introdotte dalla legge n.205/2017 in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, come le spese per interventi di “sistemazione a verde”. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019, Prot. n. 48597, recante: «Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali». (Pubblicato il 27/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)

 




Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate. Aggiornato il Software di compilazione della comunicazione da parte degli amministratori condominio

Aggiornato il software (1.0.1 del 18/02/2019) Comunicazione da Amministratori Condominio dall’anno 2018. L’applicativo permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali.

Link alle pagina dell’Agenzia delle entrate per il download del software

Si ricorda che gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (Articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998,).

 

Normativa sulle modalità per l’invio all’Anagrafe tributaria dei dati delle spese di recupero edilizio/risparmio energetico condominiali –
Oneri condominiali detraibili nelle precompilate – Invio dati

 

Provvedimento del 20 dicembre 2019 – Prot. n. 1432213   Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 (Pubblicato il 20/12/2019, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 27 febbraio 2019 – Prot. n. 48597 – Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali (Pubblicato il 27 febbraio 2019)

Provvedimento del 6 febbraio 2019Prot. n. 28213 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 (Pubblicato il 06/02/2019, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 27 febbraio 2018 – Prot. n. 46319 – Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate (Pubblicato il 27/02/2018, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 6 febbraio 2018 – Prot. N. 30383 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 – (Pubblicato il 06/02/2018, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2017, prot. n. 19969/2017: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016»

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016:«Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata»