Rottamazione-quater:  inviato l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti e l’importo dovuto. Copia della comunicazione disponibile anche online

Possibile richiedere l’addebito su conto corrente. Al via il servizio “Conti-tu”

 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha completato l’invio delle Comunicazioni delle somme dovute a chi ha aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022). Le lettere, che contengono l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati” e l’importo dovuto, sono state inviate in risposta alle circa 3,8 milioni di domande di adesione alla Definizione agevolata presentate entro il termine di legge del 30 giugno 2023. Per gestire i prossimi adempimenti in vista del 31 ottobre, termine di pagamento della prima (o unica) rata, i contribuenti possono utilizzare i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In particolare, è disponibile la funzionalità che consente di chiedere la copia della Comunicazione delle somme dovute con i primi 10 moduli di pagamento, utile per coloro che, per qualsiasi motivo, non siano in possesso della comunicazione inviata. È attivo anche il servizio per richiedere online l’addebito sul conto corrente delle rate previste dal proprio piano di Definizione agevolata, grazie al quale l’importo di ogni rata sarà corrisposto direttamente entro il termine previsto, evitando eventuali dimenticanze.

È inoltre attivo ContiTu, il servizio web per chi vuole scegliere di pagare solo alcuni degli avvisi/cartelle “rottamabili” indicati nella Comunicazione, con la possibilità di ricalcolare l’importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento.

 

La comunicazione delle somme dovute

 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto all’invio delle Comunicazioni delle somme dovute tramite Pec (posta elettronica certificata) o posta raccomandata. I contribuenti possono comunque scaricarne una copia direttamente dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. La Comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

Le Comunicazioni sono identificate in base all’esito della richiesta:

AT per l’accoglimento totale;

AP in caso di accoglimento parziale (in presenza anche di debiti non rientranti nella rottamazione);

AD per le adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare;

AX per adesioni con debiti “rottamabili” per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili“;

RI, infine, riguarda le adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Si ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla Definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. L’invio della Comunicazione delle somme dovute sarà pertanto completato entro il prossimo 31 dicembre.

 

Come chiedere online l’addebito diretto delle rate rottamazione

 

È possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata: sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.

 

Parte il servizio Conti-tu

 

Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu fra le pagine dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta con il codice fiscale, il numero della Comunicazione ricevuta con la relativa data, nonché i numeri che identificano le cartelle/avvisi che si intendono pagare (presenti nella Comunicazione). Il contribuente riceve una prima e-mail con un link per convalidare la richiesta e, dopo la verifica a video del nuovo totale da saldare e dell’importo di ciascuna rata, può concludere l’operazione per ricevere, sempre tramite e-mail, il Prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi bollettini.

Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 29 settembre 2023)




Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti: indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame

Completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande avanzate per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, con la possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, con il messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 803 (di seguito riportato) l’Istituto fornisce le indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame.

Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito INPS ai seguenti percorsi:

Nel messaggio sono puntualizzate tutte le modalità per l’invio della documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame a seguito di reiezione o accoglimento parziale.

 

Le istanze possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio 803/2022.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione  giudiziaria da notificare alla struttura INPS territorialmente competente.

Fonte: Inps – www.inps.it

 

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 803 dell’17 febbraio 2022

 

 

Oggetto: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Presentazione istanze di riesame

Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, cui ha fatto seguito il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021, l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche centralizzate in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, sono stati effettuati i controlli in merito ai requisiti di iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, nonché all’assenza di contratto di lavoro subordinato – con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – e di titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento e indicate nel citato messaggio n. 3974/2021.

Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale www.inps.it ai seguenti percorsi:

1. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22-bis L.178/2020”;

2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22-bis L.178/2020”;

3. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande e della possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, si forniscono indicazioni per la presentazione dell’istanza di riesame, presente nella procedura sopra indicata.

L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il linkRiesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.

Nell’Allegato n. 1 è riportata una sintetica descrizione della documentazione utile da produrre per le casistiche di riesame più comuni.

Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.




Esonero contributivo autonomi e professionisti: l’Inps comunica l’esito delle verifiche preliminari. Dal 29 novembre 2021 sarà visibile l’importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero

 

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l’esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

Se l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l’importo concesso per l’esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l’esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Questi i percorsi per la consultazione della domanda:

Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Fonte: Inps – www.inps.it

 

Link al testo del messaggio INPS 15 novembre 2021, n. 3974, con oggetto: CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021 – Comunicazione esiti

 

Per saperne di più:

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

I chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

Messaggio INPS n. 3217 del 24 settembre 2021, con oggetto: «Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Requisiti – Beneficiari – Verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 – Chiarimenti»

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021