Revisori legali. Applicate le prime sanzioni per la mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

A seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuative il Mef ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del D.M. 145/2012) e la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 – da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.




Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

 

 

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”. Nel documento evidenziato che i revisori dovranno ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020. A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)