Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

I tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali

 

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio lo spostamento porta al prossimo 4 aprile il termine ultimo per l’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il nuovo calendario per le opzioni dei bonus edilizi

 

Con un secondo provvedimento firmato dal Direttore dell’agenzia viene disposta una proroga anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.

In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2024)




Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

De Nuccio: “Conferme da MEF e Agenzia Entrate”. Regalbuto: “Più tempo per commercialisti e imprese”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Per il Consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto,

“la proroga richiesta dal Consiglio Nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro – conclude Regalbuto – essa va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata e consentirà di gestire entrambi gli adempimenti con tempistiche più agevoli”.




Società neocostituite, trasformazioni progressive e regressive o casi di interruzione o rinnovo della tassazione di gruppo: approvato un modello polivalente per consentire le opzioni fuori da Unico

Trovano spazio in un unico modello le comunicazioni per i quattro regimi di: tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP. Con il provvedimento del 17 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate, infatti, approva il modello di comunicazioni per questi quattro regimi, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, da utilizzare in determinate ipotesi come per esempio quella legata alle variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax. Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione in via telematica utilizzando il software Regimi opzionali” disponibile sul sito delle Entrate.

Le novità del 2015 – In base alle norme contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, l’opzione per i quattro regimi va comunicata all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell’IRAP (quadro IS) relative al periodo di imposta dal quale si vuole esercitare o rinnovare l’opzione o confermare l’adesione ai regimi. Le società che non possono comunicare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale con il modello Unico, poiché sono nel primo anno di attività, oppure devono ricorrere a un diverso modello Unico (ad esempio, società di persone e società di capitali) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente, possono farlo ora con il nuovo modello approvato.

Quando si utilizza il modello – La predisposizione di un unico modello di comunicazione al posto di quattro modelli distinti rappresenta una rilevante semplificazione sia per i contribuenti che per l’Amministrazione. Con il nuovo modello potranno essere comunicate le variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax, l’interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo dell’opzione, la perdita di efficacia o la conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale e l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali.

La comunicazione può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato. Nel dettaglio, il provvedimento approva il modello di “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax(articolo 5 del D.M. Mef del 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del D.M. Mef del 9 giugno 2004
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del D.M. Mef 23 aprile 2004);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente;
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività).

Per saperne di più in merito all’opzione per la determinazione dell’IRAP dovuta da società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali, vedi:

Sulle modalità di determinazione del valore della produzione per le società di capitali e per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che hanno esercitato opzione, vedi: