Nuovo Esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Con circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021. Il documento di prassi, articolato secondo lo schema domanda-risposta, segna il punto sull’evoluzione normativa del c.d. “Esterometro”, a partire dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino alla nuova formulazione dell’ articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione. Di seguito, alcuni chiarimenti di particolare interesse. 

 

Aggiornata la “Guida alla compilazione FE ed esterometro (versione 1.7) – pdf”.

 

 

Applicazione dell’esterometro esteso alle fatture destinate ai consumatori

 

L’Agenzia dopo aver premesso, che l’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 non contiene una espressa indicazione al riguardo, “ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]”. L’evoluzione normativa dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

 

Enti non commerciali. Obbligo limitato alle operazioni commerciali

 

I forfetari e gli enti non commerciali, (sopra soglia dei 25.000, a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti) compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

 

Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI, l’esclusione dall’obbligo non è un divieto

 

La circolare chiarisce che la bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Tuttavia, non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo, Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015). Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi.

 

Link al testo della circolare dell’agenzia delle entrate n. 26 del 13 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione elettronica – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L.21/06/2022, n. 73, in corso di conversione

 

 

 

 

 




Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

 

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l’invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 85 del 27 marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regimi speciale per le “piccole imprese” previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA a ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza- Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205