Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: l’Inps detta le istruzioni per il rilascio della certificazione dei debiti contributivi

Con il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4696, l’Inps illustra il contenuto e il termine per il rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi e la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”.

Si ricorda che seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo, al 16 maggio 2022 a opera del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

All’originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo e alle successive proroghe hanno fatto eccezione, in virtù dell’articolo 389, comma 2, del Codice, alcuni articoli per i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019. Tra tali articoli figura l’articolo 363, nel quale si stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Con la determinazione del Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019 l’Istituto ha provveduto a definire i contenuti della “Certificazione dei debiti contributivi” e i tempi per il rilascio della stessa. La Certificazione è necessaria per l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Nel messaggio, in ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell’ambito della procedura di composizione negoziata illustrata e, a regime, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate, evidenziata la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del procedimento fissati con la determinazione direttoriale n. 99/2019, al fine di escludere che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo necessaria la reiterazione della richiesta.




Da lunedì 15 novembre on-line la piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi

 

Attese a regime 10mila domande

 

Ai nastri di partenza la composizione negoziata della crisi d’impresa attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, che sarà online il 15 novembre. Perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre, è il sito www.composizionenegoziata.camcom.it che costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità – o meno – del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

“Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma possa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”.

È quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che ha aggiunto “le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare ed utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori.”

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (quelle che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro, ricavi lordi sotto i 200mila euro e debiti inferiori a 500mila euro) ospitando le commissioni regionali cui spetterà, invece, l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensione maggiore.

È proprio l’assegnazione dell’esperto, infatti, uno dei punti cardine per la riuscita di questo processo: a lui è assegnato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento ed a lui sta gran parte del successo della procedura, sulla base delle competenze specifiche, dell’esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento.

Anche per questo le Camere di commercio hanno formato oltre 150 dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda, ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno.

A regime – dopo 6 mesi circa dalla partenza del 15 novembre – ci si attende che siano circa 40mila i professionisti abilitati che alimenteranno gli elenchi regionali degli esperti (concluso l’iter formativo di 55 ore stabilito dal ministero): un numero questo che consentirà di avere una scelta più ampia per l’individuazione del giusto professionista, a tutto vantaggio del buon esito finale del provvedimento. (Così, comunicato stampa Unioncamere del 12 novembre 2021)