Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e il 31 luglio 2026, affrontano questioni in materia di lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative, concordato preventivo biennale, dichiarazioni integrative, IVA edilizia e tassazione delle attività agricole connesse.

Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

La raccolta comprende inoltre ulteriori interventi di particolare rilievo. L’Agenzia esclude l’utilizzo della dichiarazione integrativa come strumento di mero ripensamento per modificare la destinazione di un credito IRES del consolidato da rimborso a cessione infragruppo, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. In materia IVA, viene chiarito che la sede di un’associazione di promozione sociale non può essere assimilata a una delegazione comunale o a un’opera di urbanizzazione secondaria, ferma restando la possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia. In ambito agricolo, infine, viene precisato che la determinazione catastale dei redditi per le attività agricole connesse richiede non solo la prevalenza del prodotto proprio, ma anche la riconducibilità dei beni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata al 31 luglio 2026.

 

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Risposta n. 132 del 2/07/2026 – Risposta rettificata dalla risposta n. 154 del 06/08/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l’Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d’Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  • Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
  • Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

 

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l’imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l’imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall’articolo 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, indipendentemente dall’eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  • Articolo 26, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
  • Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
  • Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.

 

Risposta n. 134 del 6/07/2026

Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall’agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all’uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell’immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività non commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.  Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall’origine allo svolgimento dell’attività non commerciale può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera b), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (…)».

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 135 dell’ 8/07/2026

Partecipata serba: l’esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Participation exemption (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall’articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-bis e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’esenzione decennale prevista dall’articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi e non è estensibile alle plusvalenze.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

 

Risposta n. 136 dell’ 8/07/2026

Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l’impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA – Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell’effettivo sostenimento dell’onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l’impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l’onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano  “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’11 febbraio 2002.

 

Risposta n. 137 dell’ 8/07/2026

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all’iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante Simple Agreement for Future Equity (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell’iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I contratti SAFE che espongono l’investitore al rischio d’impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione sono investimenti in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012. La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d’imposta del bonifico, senza che l’effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L’impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all’investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l’agevolazione. Queste,  in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella risposta n. 137 del 2026.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 138 dell’ 8/07/2026

Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d’opera superstite

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-bis, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 139 del 10/07/2026

Transizione 4.0: il temporaneo stato di liquidazione non esclude il credito se manca una finalità liquidatoria e l’attività prosegue; l’interconnessione tardiva è ammessa se dovuta a cause oggettive e il credito segue il ramo d’azienda assegnato con la scissione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 139 del 10 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – TRANSIZIONE 4.0 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Temporaneo stato di liquidazione conseguente a scioglimento giudiziale, con prosecuzione dell’attività e successiva revoca – Interconnessione tardiva per cause oggettive – Fruizione del credito da parte della beneficiaria della scissione cui è assegnato il ramo d’azienda – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 spetta per gli investimenti effettuati prima del temporaneo stato di liquidazione quando, in concreto, la procedura non è finalizzata alla cessazione dell’attività, l’impresa continua a operare e lo stato di liquidazione viene successivamente revocato. L’interconnessione dei beni in un periodo d’imposta successivo non preclude il beneficio se il ritardo dipende da condizioni oggettive, documentate e non discrezionali; la fruizione in misura piena decorre dall’interconnessione. In caso di scissione, il credito maturato può essere utilizzato dalla beneficiaria alla quale è assegnato il ramo d’azienda comprensivo dei beni agevolati, anche se la scissione è non proporzionale.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 140 del 10/07/2026

Concessione demaniale digitale: la planimetria integrata nell’atto non sconta un ulteriore bollo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale – Planimetria identificativa dell’area quale parte integrante di un unico documento informatico – Provvedimento di concessione demaniale marittima  emesso in formato digitale quale ”unicum inscindibile‘, nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale ”ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale” dello stesso – Assorbimento dell’imposta nella misura forfettaria di 16 euro dovuta per il provvedimento – Articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione demaniale non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo quando è incorporata, quale componente grafica integrante e sostanziale, nel provvedimento digitale formato e rilasciato per via telematica. In tale ipotesi, il titolo concessorio costituisce un unico documento informatico e l’imposta relativa alla planimetria è assorbita nella misura forfettaria di 16 euro prevista per l’atto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 141 del 10/07/2026

Vendita dei corpi di reato: i verbali di aggiudicazione fino a 1.033 euro restano soggetti a registro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Vendita mediante asta telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato – Verbali di aggiudicazione con prezzo non superiore a 1.033 euro – Inapplicabilità dell’esenzione prevista per cause e attività conciliative di modico valore – Tassazione ordinaria secondo la natura del bene – Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

L’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato. Tali verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno natura autonoma e traslativa e non costituiscono atti giurisdizionali né atti relativi a una causa o a un’attività conciliativa. Essi sono pertanto soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro in base alla tipologia del bene aggiudicato.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 142 del 13/07/2026

Comando di personale: dal 2025 il rimborso integrale delle retribuzioni è corrispettivo soggetto a IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comando di personale da una società a favore di una struttura commissariale – Rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri sostenuti dal datore di lavoro – Qualificazione come corrispettivo della messa a disposizione del personale – Imponibilità degli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 – Articoli 3 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La messa a disposizione, mediante comando, di personale dipendente di una società a favore di una struttura commissariale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando il rimborso delle retribuzioni e degli oneri costituisce la controprestazione necessaria dell’operazione. Per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l’intero rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e dei relativi oneri deve essere assoggettato a IVA, anche se coincide esattamente con il costo sostenuto dal datore di lavoro e il personale opera nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatore.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articoli 1, 3, 4 e 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 16-ter, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025.
  • Corte di giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19.
  • Articolo 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Risposta n. 143 del 13/07/2026

Patto di famiglia: niente esenzione se i diritti riservati al donante svuotano il controllo attribuito al figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 143 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Patto di famiglia – Trasferimento al discendente della nuda proprietà del 95 per cento delle quote con attribuzione dei diritti di voto – Usufrutto e diritti particolari riservati al donante – Quorum statutario del 96 per cento e clausola di gradimento – Mancata attribuzione dell’effettivo controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni ai discendenti richiede l’acquisizione di un controllo di diritto effettivo e sostanziale, non il solo possesso formale della maggioranza dei voti. Il beneficio non spetta quando il donante conserva diritti particolari sulla nomina e sulla presidenza dell’organo amministrativo, poteri sulle partecipate e sul gradimento dei trasferimenti, mentre un quorum statutario superiore alla partecipazione donata impedisce al beneficiario di modificare autonomamente tali clausole. Il patto di famiglia è quindi soggetto all’imposta di donazione ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 144 del 13/07/2026

Libro giornale informatico: la soglia di 2.500 registrazioni riparte da zero a ogni esercizio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 144 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Libro giornale tenuto in modalità informatica – Imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione – Computo autonomo per ciascun periodo d’imposta – Esclusione del riporto delle registrazioni residue agli esercizi successivi – Versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – Articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse e il conteggio deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Le registrazioni residue di un esercizio non possono essere cumulate con quelle degli anni successivi: anche un numero inferiore a 2.500 costituisce una frazione autonomamente imponibile. Il versamento deve essere eseguito, con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 145 del 13 luglio 2026

Prima casa in successione: beneficio sull’intero fabbricato diviso tra due Comuni con unione di fatto e Modello 4 cartaceo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 145 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazione prima casa ai fini delle imposte ipotecaria e catastale – Unico fabbricato abitativo con pertinenze suddiviso in due particelle insistenti su Comuni catastali diversi e non fondibili – Unione di fatto ai fini fiscali – Applicazione del beneficio all’intera abitazione e a una pertinenza C/6 – Presentazione della dichiarazione di successione con Modello 4 cartaceo – Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’agevolazione prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale può essere richiesta per l’intero fabbricato abitativo formalmente suddiviso in due particelle non fondibili perché ubicate in Comuni catastali diversi, purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e vengano unite di fatto ai fini fiscali con la prescritta procedura catastale. Il beneficio si estende a una sola pertinenza della categoria C/6. Per rappresentare correttamente la fattispecie è ammessa la presentazione della dichiarazione di successione in forma cartacea mediante Modello 4, indicando entrambe le particelle e i relativi dati catastali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 146 del 16/07/2026

Trust: lo scioglimento anticipato con retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote già segregate non integra arricchimento gratuito né realizzo imponibile se manca un trasferimento a titolo oneroso o a favore dei beneficiari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 16 luglio 2026 – Oggetto: TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI – Scioglimento del trust e retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali segregate – Fusione delle società partecipate e modifica della forma giuridica – Assenza di arricchimento gratuito e di realizzo imponibile – Articolo 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

 

Risposta n. 147 del 16/07/2026

Dichiarazione integrativa: non è ammesso il ripensamento sulla destinazione del credito IRES da rimborso a cessione infragruppo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 147 del 16 luglio 2026 – Oggetto: DICHIARAZIONI – CONSOLIDATO FISCALE – Credito IRES – Dichiarazione integrativa per variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione e limiti al ripensamento – Articolo 2, commi 8 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la risposta n. 147/2026, l’Agenzia delle entrate esclude che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata al solo fine di modificare la destinazione di un credito IRES già dichiarato, trasformando la scelta da richiesta di rimborso a cessione infragruppo.
Il caso riguarda una società consolidante che, dopo aver indicato nel modello CNM un credito IRES e averlo successivamente destinato, in parte, a rimborso, intendeva presentare una nuova dichiarazione integrativa per qualificare il credito residuo come credito ceduto alla stessa consolidante ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile, dell’imposta, del debito o del credito. Non può, invece, essere utilizzata per modificare scelte dichiarative divenute successivamente meno convenienti, salvo le ipotesi espressamente previste dal legislatore.
In particolare, il comma 8-ter dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 consente la modifica della scelta originaria soltanto da rimborso a compensazione, entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Tale previsione non può essere estesa alla diversa ipotesi del passaggio da rimborso a cessione infragruppo del credito. Ne deriva che la variazione prospettata costituisce un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito e non una correzione di errore dichiarativo. La seconda dichiarazione integrativa non è quindi ammessa. 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate, ricorda “che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l’8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ‘ripensamento’) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell’ipotesi di cui al richiamato comma 8-ter dell’articolo 2″.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 2, commi 8 e 8-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 325 del 14 ottobre 2002.
Circolare Agenzia delle entrate n. 25  del 19 giugno 2012, punto 2.2.
Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 187 dell’8 aprile 2022.
Istruzioni modello CNM 2026

 

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Buoni postali fruttiferi: interessi esenti per il non residente se per tutto il periodo di possesso il beneficiario è residente in Stati white list e produce la documentazione richiesta a Poste Italiane

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 148 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – Buoni postali fruttiferi – Interessi percepiti da soggetto non residente – Esenzione dall’imposta sostitutiva per residenza continuativa in Stati white list – Documentazione da acquisire presso Poste Italiane – Articolo 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e Decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511.

 

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fondi UCITS: la fusione transfrontaliera con attribuzione di quote dei fondi riceventi non costituisce riscatto, cessione, liquidazione o switch e resta fiscalmente neutrale per gli investitori italiani

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 149 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – OICR esteri – Fusione transfrontaliera per incorporazione di fondi UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Esclusione della ritenuta sui proventi degli OICR esteri – Articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA edilizia: la sede di un’associazione privata non è delegazione comunale né opera di urbanizzazione secondaria, ma l’aliquota del 10 per cento può applicarsi se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dagli organi competenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 150 del 22 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Prestazioni di servizi per demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale – Esclusione della qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria o delegazione comunale – Possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento per ristrutturazione edilizia – Numeri 127-quinquies), 127-septies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta n. 150/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nell’ambito della demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale.

L’istante chiedeva se l’intervento potesse beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibile alle opere di urbanizzazione secondaria, valorizzando la funzione pubblicistica della sede, destinata allo svolgimento di attività di gestione faunistica, coordinamento territoriale e supporto amministrativo.

L’Agenzia esclude questa qualificazione. Le opere di urbanizzazione secondaria rilevanti ai fini dell’aliquota ridotta sono quelle tassativamente individuate dalla normativa urbanistica e dalle specifiche disposizioni di equiparazione. In particolare, la “delegazione comunale” è una struttura amministrativa decentrata dell’ente locale, destinata allo svolgimento di funzioni istituzionali tipiche del Comune a servizio diretto della collettività.

La sede dell’associazione, pur destinata anche ad attività di interesse generale e a funzioni svolte in convenzione con la Provincia, resta riferibile a un soggetto dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, l’immobile è destinato a una pluralità di esigenze associative, tra cui sede sociale, uffici amministrativi, spazi didattici, sala polifunzionale, locali accessori, deposito e archivi. Pertanto, non può essere assimilato a una delegazione comunale e non può fruire dell’aliquota ridotta ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Resta però aperta una diversa via agevolativa. Dal permesso di costruire in deroga risulta che l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti urbanistici richiesti, le prestazioni di appalto possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Attività agricole connesse: i prodotti a base di carne avicola propria possono rientrare nel reddito agrario se riconducibili ai codici ATECO richiamati dal D.M. 13 febbraio 2015; fuori tabella opera il regime forfetario dell’articolo 56-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 23 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Attività agricole connesse – Prodotti crudi elaborati a base di carne avicola proveniente prevalentemente dai propri allevamenti – Determinazione catastale del reddito per i beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015 – Regime forfetario per prodotti non compresi nella tabella – Articolo 32, comma 2, lettera c), e articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Con la risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di elaborati alimentari crudi a base di carne avicola, realizzati da una società agricola con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti e con utilizzo accessorio di ingredienti acquistati da terzi.

Il chiarimento muove dalla distinzione tra attività agricola connessa civilisticamente rilevante e attività fiscalmente assoggettabile al regime catastale. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, sono attività connesse quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale. Tuttavia, ai fini dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, la determinazione catastale del reddito opera soltanto se i beni sono inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e se deriva prevalentemente dall’attività agricola principale.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che la tabella ministeriale richiama, alla voce “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, relativi alla lavorazione e conservazione di carne, inclusa quella di volatili. Per i prodotti riconducibili a tali codici, una volta verificato il requisito della prevalenza del prodotto proprio, è applicabile il regime di determinazione catastale del reddito agrario.

Diversa è la conclusione per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili). La tabella include solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le altre produzioni a base di carne, incluse quelle di volatili, non espressamente richiamate dalla tabella, trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Il principio applicativo è quindi duplice: il requisito della prevalenza resta necessario, ma non sufficiente; occorre anche che il prodotto finale sia riconducibile alle attività e ai beni indicati nella tabella ministeriale. Le trasformazioni ulteriori, non usualmente esercitate nell’ambito agricolo e idonee a generare prodotti nuovi non connessi all’attività agricola principale, restano fuori dal perimetro agevolato.

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 152 del 31/07/2026

Passaggio generazionale: conferimento in holding e cessione di minoranza non fanno decadere dall’esenzione se il donatario mantiene il controllo di diritto, diretto o indiretto, fino al termine quinquennale; resta applicabile la regola antielusiva sulla cessione infraquinquennale dei valori mobiliari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 152 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Passaggio generazionale di partecipazioni societarie – Esenzione per trasferimenti che integrano il controllo già esistente – Conferimento in holding e successiva cessione di partecipazione di minoranza – Decadenza esclusa se il controllo di diritto è mantenuto anche indirettamente – Art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

 

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Contratti e atti di obbligazione nei procedimenti concessori: il formato telematico non consente il bollo forfettario se l’atto rientra nelle scritture private; il regime di 16 euro a documento resta limitato agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 153 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Procedimenti concessori – Contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica – Esclusione del regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici – Applicazione dell’imposta per ogni foglio – Artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

 

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Risposta n. 104 del 25/05/2026

Investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse: il vincolo in Fondi di Venture Capital opera sui nuovi investimenti e il paniere non comprende i PIR ai fini della soglia minima

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 25 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione fiscale dei proventi da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione e, in particolare, sul rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC). 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193; Articolo 18 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Risposta n. 105 del 25/05/2026

Importazione di imbarcazione personale del neo-residente: esenzione IVA ammessa se sussistono possesso effettivo e utilizzo nel luogo della precedente residenza, con verifica fattuale demandata al controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione dall’IVA all’importazione per beni personali importati da persone che trasferiscono la residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un’imbarcazione – Articolo 4 della direttiva 2009/132/CE.

L’importazione definitiva in Italia di un’imbarcazione da diporto in occasione del trasferimento di residenza può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2009/132/CE se ricorrono i presupposti relativi ai beni personali, al possesso effettivo e all’utilizzo nel luogo della precedente residenza normale. Il possesso va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene; la registrazione nell’Isola di Man non preclude il beneficio, tenuto conto dell’unità territoriale IVA con il Regno Unito. In particolare, chiarito che “quanto al requisito del ”possesso” dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione doganale ad un’autovettura)”.
Di conseguenza, nel caso di specie alla luce delle informazioni fornite, assunte nel presupposto della loro veridicità e completezza l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile all’Istante e da lui esclusivamente utilizzata, quindi tale condizione sembra, in linea di principio, soddisfatta.
Resta inteso, come precisato nella menzionata circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22 del 2004, che l’effettivo ”possesso” dell’imbarcazione da parte dell’Istante, nel senso sinora chiarito, presuppone un riscontro di tipo fattuale che non è esperibile in questa sede. Inoltre, per quanto concerne il requisito dell’utilizzo nel ”luogo” di precedente residenza, la circostanza che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man e non nel Regno Unito, quindi in un Paese diverso da quello di residenza dell’Istante, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale, dal momento che il Customs and Excise Agreement del 1979, al paragrafo 13, prevede che l’Isola di Man e il Regno Unito formano un unico territorio ai fini IVA e, quindi, tale fattispecie può essere riconducibile ai ”casi particolari” di cui si fa cenno nella disposizione in esame. Si ritiene che non osti alla possibilità di riconoscere il beneficio fiscale in argomento l’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, sia pure diverso dal Regno Unito, in quanto una simile circostanza va analogamente ricondotta ai ”casi particolari” di cui sopra”.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2009/132/CE; Direttiva 2006/112/CE; Direttiva 83/181/CEE; Decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489; Articolo 24-bis del TUIR; Regolamento CE n. 1186/2009; Circolare Agenzia delle dogane n. 22 del 5 maggio 2004.

 

Risposta n. 106 del 25/05/2026

Pensione pubblica italiana a residente in Lussemburgo: addizionali regionale e comunale dovute secondo il domicilio fiscale italiano individuato presso la sede dell’ente erogatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 106 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Pensione pubblica corrisposta dall’INPS a soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 – Aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150)

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche dal soggetto fiscalmente residente all’estero quando risulta dovuta l’IRPEF sulla pensione italiana. Per i non residenti il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui il reddito è prodotto; se l’unico reddito di fonte italiana è una pensione, rileva il Comune della sede legale dell’ente previdenziale erogatore. Le addizionali non rientrano nell’ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo e sono applicate in base alla normativa interna. L’Inps, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana .

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981; Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.

 

 

Risposta n. 107 del 25/05/2026

Riorganizzazione familiare con cessione infragruppo e scissione asimmetrica: escluso l’abuso se l’operazione separa effettivamente i compendi e preserva continuità imprenditoriale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE INDIRETTE – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Articolo 173 del TUIR – Abuso del diritto – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La riorganizzazione che combina cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica di compendi immobiliari non integra abuso del diritto se non determina un vantaggio fiscale indebito e risponde alla finalità di separare effettivamente percorsi imprenditoriali e patrimoni fra gruppi familiari. Restano rilevanti, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa e l’utilizzo dei beni assegnati nell’ambito di strutture operative, non di mero godimento.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articoli 87, 173 e 176 del TUIR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 108 del 26/05/2026

Prima casa su fabbricato collabente: agevolazione ammessa se l’immobile F/2 è destinabile ad abitazione e viene completato entro il termine triennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 108 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di fabbricato collabente – Categoria catastale F/2 – Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L’agevolazione prima casa può spettare anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in categoria F/2, se l’immobile è suscettibile di essere destinato ad abitazione mediante interventi edilizi e risultano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi della nota II-bis. L’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa, con superamento dei precedenti chiarimenti contrari.

Riferimenti normativi e documentali

Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017.

Vedi: Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3913 (Presidente: Stalla Giacomo Maria; Relatore: Balsamo Milena), secondo la quale “in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casaex art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

Risposta n. 109 del 26/05/2026

Successione di quote sociali in comunione ereditaria: niente esenzione se la quota trasferita non consente autonomamente l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 109 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote sociali e azioni richiede che la partecipazione trasferita consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi in titolarità esclusiva; se la quota trasferita non realizza il controllo, il trasferimento resta soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Nella risposta viene affermato che “diversamente da quanto affermato dall’Istante, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD; decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 2347 del codice civile; Circolari n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

 

Risposta n. 110 del 27/05/2026

Crediti Superbonus acquistati: compensazione ammessa con debiti erariali o previdenziali, ma non per estinguere direttamente i ruoli mediante crediti agevolativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 27 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Debiti previdenziali iscritti a ruolo – Blocco alle compensazioni ex articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione con debiti erariali o previdenziali nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ma non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle o ruoli mediante compensazione ex articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale compensazione è ammessa solo con crediti relativi alle stesse imposte erariali; i crediti agevolativi restano esclusi dal pagamento diretto dei ruoli, anche se i debiti sono rateizzati. “Pertanto, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi. Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «crediti relativi alle stesse imposte» esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

 

Risposta n. 111 del 29/05/2026

Operazioni a catena intra-UE: il trasporto imputato alla cessione verso l’intermedio rende interna la rivendita in Italia e impone l’identificazione IVA del soggetto tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 111 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni a catena – Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Obbligo di identificazione nel territorio dello Stato – Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nelle operazioni a catena intra-UE, se il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia è curato dall’operatore intermedio tedesco e quest’ultimo comunica al primo cedente un numero IVA diverso da quello dello Stato di partenza, il trasporto si imputa alla cessione nei confronti dell’intermedio. La successiva cessione al cliente italiano è operazione interna e il soggetto tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia. La valutazione delle sanzioni resta estranea all’interpello.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate rinviano a quanto “precisato nelle Note Esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione europea.  In tale documento, è precisato che affinché si applichi l’articolo 36-­­bis della Direttiva IVA devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

– i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
– i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
– i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-­­bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, si rileva che:
– i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
– il trasporto è stato curato dall’Istante che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
– l’Istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’articolo 36­-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’articolo 41­­-ter del D.L. n. 331 del 1993. Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la Società e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la Società era tenuta a identificarsi in Italia”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Articolo 36-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE del 2018 (c.d. ”direttiva quick fixes”); Direttiva UE 2018/1910; Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE; Articolo 197 della direttiva 2006/112/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Risposta n. 112 del 29/05/2026

Pensione ENPAM a residente in Lussemburgo: imponibile in Italia solo la quota riferita all’attività pubblica ambulatoriale; le quote professionali restano tassate nello Stato di residenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 112 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione ENPAM erogata a ex medico residente in Lussemburgo – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.

La pensione ENPAM erogata a un ex medico residente in Lussemburgo deve essere distinta per componenti. Le quote riferite all’iscrizione all’Albo e alla libera professione medica sono riconducibili agli altri redditi convenzionali e tassabili esclusivamente nello Stato di residenza. La quota riferita all’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso il servizio sanitario pubblico è invece riconducibile alle funzioni pubbliche e resta imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo all’INPS salvo applicazione diretta del regime convenzionale nei limiti consentiti.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate evidenziano, “nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l’ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all’Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l’Inps, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all’articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione Enpam afferente ai contributi versati in relazione all’attività di medico specialista ambulatoriale. Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta, il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo  ed in caso di mancato esercizio da parte dell’Inps della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad  ogni  modo,  il  diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara ­ Via Rio Sparto 21, 65129 ­ Pescara (PE) ­ PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981;Legge 14 agosto 1982, n. 747; Articoli 3, 23, 49 e 50 del TUIR; Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risposta n. 113 del 29/05/2026

Pensione CNIEG francese a residente in Italia: imposizione concorrente Italia-Francia confermata, con credito d’imposta convenzionale per eliminare la doppia imposizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione erogata da ente pensionistico francese a residente in Italia – Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articoli 18 e 19 della Convenzione

La pensione erogata dalla Contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) a un residente in Italia resta riconducibile all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, in quanto inclusa nei regimi di sicurezza sociale individuati dall’accordo amichevole del 20 dicembre 2000. Il mutato assetto proprietario di EDF (Electricité de France) non consente di ricondurre il trattamento all’articolo 19 sulle funzioni pubbliche. Ne deriva imposizione concorrente in Francia e in Italia. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente, mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, con le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 24 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; Legge 7 gennaio 1992, n. 20; Accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000; articoli 3, 49, 165 e 169 del TUIR; Articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 114 del 29/05/2026

Assegno vitalizio dell’ex consigliere regionale residente in Tunisia: reddito non prodotto in Italia e non imponibile nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Assegno vitalizio erogato a ex consigliere regionale residente in Tunisia – Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 388 – Articoli 18 e 19.

L’assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale residente in Tunisia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, non rientra tra i redditi che l’articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da soggetti non residenti. Ne deriva la non imponibilità in Italia. Nel dettaglio è stato chiarito che “gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 3, 23 e 50, comma 1, lettera g), del TUIR; Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni; Legge 25 maggio 1981, n. 388; Risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009; Sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 289.

 


 

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