Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Prime istruzioni

Con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le prime istruzioni sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte prima dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30 dicembre 2023, n. 213) e successivamente dell’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato D.L. n. 223 del 2006.

Nel documento di prassi esaminato:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, commi 94, lettera a), 97, lettera a), e 98, della legge di bilancio 2024);
  • l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39).

 

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione

 

Come evidenzia la circolare, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. Peraltro, a giudizio dei tecnici di via Giorgione, tale obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

  • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
  • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

 

ATTENZIONE – Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

 

Tale obbligo sussiste inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di bilancio 2024, ossia i crediti maturati:

  • a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

In sostanza, il citato l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali, sia quelle verticali, nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

 

Carichi affidati all’Agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro. Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

 

Come anticipato, la legge di Bilancio 2024 prima e il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 poi, hanno modificato l’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. In base alle citate disposizioni, dal 1° luglio 2024 entra in vigore il divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro. Divieto che opera sia per i crediti di natura erariale sia agevolativa. A tal riguardo, nella circolare n. 16 del 28 giugno 2024 chiarito che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, non contribuiscono, al raggiungimento della predetta soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Allo stesso modo, anche in caso di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”) per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

Infine, nel documento di prassi, confermato che il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

La nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, introdotta dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39 del 2024,  inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, «le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

 

ATTENZIONE – Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione – emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normativeche non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 28 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. con mod., dalla L. 23 maggio 2024, n. 67Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 – Art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Ruoli “scaduti” oltre 100.000 euro. La preclusione della possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è in corso una regolare rateazione

Il comma 2 dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ha recentemente modificato l’articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali modifiche – in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) che stabilisce il principio generale per cui l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi  dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione ovvero vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Resta ferma, l’applicazione dell’articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione. Il comma 49-ter consente all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 4, comma 2: si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Ebbene, in procinto dell’entrata in vigore della sopra illustrata, ulteriore modifica alla disciplina delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). In altri termini, alla luce di tale volontà del legislatore, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, i tecnici di Via Giorgione, concordano sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49-­quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Nella risposta, inoltre, confermato l’orientamento secondo cui il divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l‘importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­euro con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione ­ si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Per completezza, infine, viene rammentato, che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3-­bis, del D.L. n. 34 del 2020.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 136 del 20 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/200) – Inefficacia in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione – Articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 introdotto dall’art. 1, comma 94, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e sostituito dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) interviene sulla disciplina l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dell’art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, le novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento. La disposizione, “intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l’accollo del debito tributario da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti precostituiti in capo a società cartiere”. (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef)

L’accollo d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

L’accollo del debito tributario è un istituto, previsto dallo Statuto del Contribuente all’articolo 8 L. 212/2000, rubricato: «Tutela dell’integrità patrimoniale», che ammette l’estinzione delle obbligazioni tributarie «anche per compensazione» (comma 1) e «l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario» (comma 2). La disciplina dell’accollo del debito d’imposta rimanda, per le disposizioni attuative, ad un decreto del Ministro delle finanze, ad oggi mai emanato.

Rispetto l’accollo civilistico (cfr. l’articolo 1273 c.c.), le disposizioni sull’accollo tributario non consentono l’adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull’accordo sotteso. Con la risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E (in “Finanza & Fisco” n. 37/2017, pag. 2677), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell’accollo del debito di imposta di cui all’art. 8, della legge 212/2000, per il quale «… è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Fornendo un’interpretazione anticipatoria, l’Agenzia fiscale, nel citato documento di prassi, ha precisato che l’istituto dell’accollo, seppur praticabile in ambito tributario, non è esperibile attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a tali presupposti l’Agenzia ha negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo. Infine, nella risoluzione citata, l’Agenzia ha ritenuto opportuno distinguere, ai fini sanzionatori, la posizione dell’accollato da quella dell’accollante:

  • nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • in capo all’accollante, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie) o la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La nuova disciplina

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, mantiene la possibilità di accollo ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 2 esplicita il divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione.

Nel caso di violazione del divieto di compensazione dell’accollante (comma 3), i pagamenti effettuati in compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.

Il comma 4 dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Si dispone che l’accollante sia coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Le sanzioni irrogate, in adesione alla “profetica” interpretazione dell’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 140 del 2017 sono le seguenti:

a) all’accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

b) all’accollato è comminata la sanzione pari al trenta per cento del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido.

 

I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(Omissis)

4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

 

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

Art. 1
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (1), si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

 


Nota (1)

 

L. 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 Art. 8
Tutela dell’integrità patrimoniale

 

  1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
  2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
  4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

 

 




Zfu fuori ex obiettivo convergenza: le modalità per la fruizione dei benefici

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143023/2018 fissate modalità e termini per la fruizione dei benefici per le micro e piccole imprese e professionisti destinatari delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane “fuori ex obiettivo Convergenza”. Pubblicata, inoltre,  la risoluzione n. 55/E che istituisce i codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuare (articolo 17 del Decreto legislativo n.241 9/7/1997), tramite modello F24. In particolare, stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Obbligo, come spiega la parte motiva del provvedimento, necessario per consentire la verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascun soggetto, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 del citato D.M. del 10 aprile 2013, richiamato dall’articolo 20-bis del decreto medesimo, (così come inserito dall’art. 1, D.M. 5 giugno 2017). alle micro e piccole imprese e ai professionisti interessati, sono riconosciute le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. I beneficiari sono localizzati nelle zone franche urbane (Zfu) non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu San’’Elena e Massa-Carrara (articolo 1, commi 341 e seguenti, legge 296/2006; delibera Cipe n. 14 dell’8 maggio 2009). Nel dettaglio, con decreto direttoriale 18 giugno 2018 (link sito web del Mise) è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, riportato nell’ allegato 1 al decreto. Nell’allegato 2 sono invece riportati le imprese e i professionisti per i quali, stante l’importo della agevolazione domandata, è stata richiesta la trasmissione delle necessarie informazioni antimafia. Nell’allegato 3, infine, sono riportati i richiedenti le agevolazioni per i quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti de minimis dichiarati e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni alle imprese e ai professionisti riportati negli allegati 2 e 3 si provvederà con successivi provvedimenti, previo superamento dei motivi ostativi indicati. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini che verranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143023/2018, recante: «Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”», pubblicato il 10 luglio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Normativa e prassi

Zone franche urbane. Le modifiche e integrazioni al decreto interministeriale 10 aprile 2013

Link al testo del decreto 5 giugno 2017 che apporta modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell’obiettivo Convergenza». Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017.

Link al testo della  circolare 9 aprile 2018, numero 172230,  esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, stabilisce i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di:

  • Pescara
  • Matera
  • Velletri
  • Sora
  • Ventimiglia
  • Campobasso
  • Cagliari
  • Iglesias
  • Quartu Sant’Elena
  • Massa – Carrara

individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, (link sito web del Mise) alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall’art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.