Richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati. Aggiornato il modello RAP. Data autonoma evidenza alla figura del “mediatore” e inserite le novità per il Terzo settore

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023 aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni per la compilazione. Sono, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (art. 26, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

 

Si ricorda che il citato articolo 26 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in tema di  agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo, alla lettera b) del comma 1 ha modificato articolo 82, rubricato Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, stabilendo: al comma 3, il quale riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti, che per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

 

Con la nuova versione del modello di richiesta viene, inoltre, data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it saranno resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del nuovo modello.

La presentazione telematica del modello RAP aggiornato è consentita a partire dal 6 dicembre 2023.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023, recante: «Aggiornamento del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (Modello RAP), delle relative istruzioni e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 29.11.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita. Arrivano i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP” | Utilizzabili dal 7 marzo 2023

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 56766/2023 del 1° marzo 2023, approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1, riguardanti la richiesta di registrazione del contratto preliminare di compravendita, del modello “Registrazione di atto privato” (RAP) con le relative istruzioni. Per la presentazione del modello RAP – contratti preliminari di compravendita  dovranno essere utilizzate le stesse modalità di presentazione del modello RAP – contratti di comodato.

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di altri atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle diverse tipologie di atti.

La richiesta di registrazione dei contratti preliminari di compravendita potrà essere effettuata dai contribuenti e dagli intermediari esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposita procedura web. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

In pratica, dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it dove è già disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP (contratti di comodato), dal 7 marzo 2023 sarà possibile anche la registrazione dei contratti preliminari di compravendita.

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° marzo 2023

Registrazione contratti preliminari di compravendita. Dal 7 marzo si fa tutto via web

Al via la possibilità di registrare online i preliminari di compravendita, senza doversi recare in un ufficio delle Entrate. Da martedì 7 marzo sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. Questa possibilità è resa operativa da un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto. Con successivi provvedimenti la nuova modalità di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.

Il preliminare di compravendita si registra online

Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Dal prossimo 7 marzo, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come utilizzare il nuovo servizio

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° marzo 2023, prot. n. 56766/2023, recante: «Approvazione dei moduli aggiuntivi del modello “RAP – Registrazione di atto privato” e delle relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita», pubblicato il 01.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Registrazione del contratto di comodato

 

Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre nuovo servizio via web. La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022, prot. n. 465502/2022: «Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2022

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Commenti

 

Le definizioni agevolate delle controversie fiscali pendenti previste dalla legge di bilancio 2023
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia UE:

Frodi IVA – Regime probatorio

 

Il punto della Corte di giustizia Ue sull’onere della prova nelle frodi carosello, con particolare riguardo all’attribuzione della “conoscenza o conoscibilità” dell’evasione fiscale nelle filiere

Corte di Giustizia UE – Sezione X – Sentenza del 1° dicembre 2022, Causa C-512/21: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Controlli necessari e attribuzione della conoscenza dell’evasione fiscale nelle filiere – Soggetti passivi che commissionano a terzi varie parti del loro processo di acquisto o vendita – Diritto a detrazione dell’IVA – Determinazione del soggetto passivo – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Frode fiscale o frode carosello – Obbligo di diligenza del soggetto passivo – Ripartizione dell’onere della prova tra il soggetto passivo e l’amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di frodi carosello – Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare – Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE (vincolante con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009) – Interpretazione degli artt. 9, par. 1, 10, 167, 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Valutazione delle rimanenze di magazzino

 

Magazzino. La valutazione delle rimanenze va effettuata al minore tra “costo” e “mercato”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 35571 del 2 dicembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Valutazione delle rimanenze di magazzino – Criteri – Art. 92, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426 c.c.»

 

Debiti tributari del “de cuius” – Rinunzia all’eredità

 

La “definitività” della pretesa impositiva irrilevante nei confronti del chiamato che ha rinunciato all’eredità. La successiva cartella va annullata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità – Chiamato all’eredità – Avviso di accertamento dell’imposta – Omessa impugnazione – Rinuncia all’eredità legittimamente esercitata – Effetti – Debiti tributari del “de cuius” – Chiamato all’eredità rinunciante – Soggetto passivo dell’imposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del rinunciante di far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto – Art. 521 c.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture soggettivamente inesistenti. Il Fisco non può chiedere al contribuente-cessionario approfondite indagini (anche internazionali) proprie dell’A.F.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ancona – Sezione II – Sentenza n. 501 del 22 novembre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Rilevanza che le caratteristiche della società fornitrice (Cartiera) siano state accertate soltanto a seguito di approfondite indagini da parte degli organi inquirenti – Potenzialità investigative approfondite sul fornitore non richiedibili al destinatario delle fatture soggettivamente inesistenti – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Contenzioso tributario – Onere della prova

 

L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della Legge 31 agosto 2022, n. 130

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 dicembre 2022

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2023 al 5 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022: «Modifica del saggio degli interessi legali»

 

 

 

Registrazione del contratto di comodato

 

Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre nuovo servizio via web. La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022, prot. n. 465502/2022: «Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni»

 

 

 

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Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre, nuovo servizio via web | La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

La registrazione dei contratti di comodato d’uso arriva online. Da domani, 20 dicembre, sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, ecc). Questa possibilità viene resa operativa da un provvedimento  (prot. n. 465502/2022 del 16 dicembre 2022) del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che approva il modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”) da compilare e inviare esclusivamente in via telematica. La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita. Per questo adempimento era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla decorrenza dell’atto.

 

Il comodato si registra online

 

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.). Gli utenti e gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso la specifica procedura web che sarà attiva da domani, 20 dicembre 2022, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.

 

Come utilizzare il nuovo servizio

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari, quindi: tipologia di contratto (se gratuito), dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2022)