Lipe primo trimestre 2022 e crisi d’impresa: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate

A partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle entrate deve segnalare al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

 

 

Comunicato stampa agenzia delle entrate del 1° luglio 2022

In riferimento ad alcuni articoli di stampa apparsi oggi, l’Agenzia precisa che l’articolo 30-sexies del Decreto legge n. 152 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

 

Si ricorda che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del Codice della Crisi ha inserito nel corpo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).

Nel dettaglio, nel capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione), dagli articoli 25-octies a 25-undecies, inserita la disciplina contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

 

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;

c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

 

 




Crisi d’impresa e risanamento. Approvato dal Governo un nuovo decreto legge che modifica le regole (testo e relazioni)

Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Analisi tecnico-normativa

 

 

Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 5 agosto 2021 su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

  1. si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
  2. si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  3. si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
  4. si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.

 

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dopo diciannove giorni, il 24 agosto; in proposito, si ricorda che, in precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Governo, “ai fini del rispetto dell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988 [cioè del requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge], di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) e l’analisi tecnico-normativa

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) e l’analisi tecnico-normativa allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro della giustizia (Cartabia) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia – (Atto Senato n. 2371).

 

Crisi d’impresa e risanamento. La relazione illustrativa del decreto legge che modifica le regole

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Crisi d’impresa e risanamento. La relazione tecnica del decreto legge che modifica le regole

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Crisi d’impresa e risanamento. L’analisi tecnico-normativa del decreto legge che modifica le regole

Link al testo dell’analisi tecnico-normativa del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Il testo delle misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Link al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2018

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Speciale: Codice della crisi

 

IL CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA 

E DELL’INSOLVENZA

 

Dal 16 marzo 2019 parte la corsa all’adeguamento di statuti e assetti organizzativi 
di Enrico Molteni

Il testo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»

 

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

In nota tutte le norme richiamate o modificate

 

Documentazione:

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»

Il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

La raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014

Il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 5 dicembre 2018

La relazione illustrativa su princìpi cardine, osservazioni delle Commissioni parlamentari e parere del Consiglio di Stato

I pareri sullo schema di decreto legislativo delle commissioni parlamentari

Il parere della Commissione Giustizia del Senato

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Senato della Repubblica in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del Presidente: Ostellari, Relatore: Pillon

Il parere della Commissione Giustizia della Camera

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Camera dei Deputati in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» Presidenza del vicepresidente: Marchetti, Relatore: Perantoni

 

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