SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2024

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Commenti

 

Si può forse (e quasi) avere una idea della epocale riforma del contenzioso tributario 2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: applicabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo certi e rilevabili ictu oculi. Con questa modalità non si risolvono questioni giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Controllo automatizzato – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Contrasto sull’interpretazione di una disposizione normativa – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Disconoscimento di credito da acconti sospesi a causa di eventi eccezionali – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Atti facoltativamente impugnabili

 

Controllo formale. L’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude al contribuente la possibilità di impugnare successivamente la cartella esattoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14268 del 22 maggio 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Omissione – Decadenza dalla possibilità di impugnare l’atto successivo (cartella di pagamento) – Esclusione -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24, Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Ulteriori conferme sulla cartella di pagamento da controllo automatico. Ipotesi tassative e divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bergamo – Sezione I – Sentenza n. 239 del 14 maggio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili – Disconoscimento credito d’imposta ricerca e sviluppo e conseguente irrogazione di sanzione per omesso versamento e applicazione dei maturati interessi – Necessità del previo invio di un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno la notifica di un avviso bonario che consenta al contribuente di stabilire un contraddittorio con l’Ufficio – Sussistenza – Mancato invio – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato -Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption

 

Come applicare il regime PEX alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti UE o facenti parte dello SEE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 luglio 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti -Plusvalenze realizzate in Italia da società UE o facenti parte dello SEE – Applicazione del regime della participation exemption (Pex) – Ambito applicativo – Condizioni – Lett. c), comma 1, dell’art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Modifiche al Codice del Terzo Settore

 

Pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore. Primi chiarimenti da MinLavoro su disciplina contabile, incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 9 agosto 2024: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa – Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore delle novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Organi di controllo – Nuovi per la nomina di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore – Revisore legale dei conti obbligatorio – Revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore – Artt. 13, 30 e 31 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020»

 

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2022

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 73/2022 (DecretoSemplificazioni e proroghe”)

 

Il Decreto-Legge

Semplificazioni e proroghe

convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in tema di semplificazioni e proroghe fiscali, Terzo settore e Codice della crisi d’impresa

 

Il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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In Gazzetta il decreto MinLavoro che adotta le Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore», ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022




Pubblicato in Gazzetta il regolamento per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, del cd. “Social bonus”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), nei suoi 15 articoli individua tra l’altro le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che possono fruire del social bonus «le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.».

Il credito d’imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all’articolo 4 del Decreto sarà «riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società».

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.




Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

 

“Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri.

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.

Di recente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha posto in evidenza la capacità di risposta, la presenza di prossimità durante la pandemia e la resilienza dimostrate dal Terzo Settore nell’ultimo biennio: “Per il nostro Paese – ha detto – si tratta di un comparto che ha una marcia in più”.

Accedendo dal portale pubblico:

  • Da oggi: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

  • Da domani 24 novembre, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.

  • Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

(Così, comunicato del 23 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato nel sito web: https://www.lavoro.gov.it/)

 

 

Per saperne di più:

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Si ricorda che le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




Terzo Settore. Un decreto del Lavoro fissa il termine di avvio del RUNTS

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, è destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

L’attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021. A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS.

Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it

 

Link al Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS.




Terzo settore: in Gazzetta il decreto su attività diverse

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 il decreto del Ministero del lavoro riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore. Nel dettaglio «si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo»

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

 

Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107

 

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107, recante: «Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l’articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 97 del Codice del Terzo settore;

Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1
Oggetto

 

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Art. 2
Natura strumentale delle attività diverse

 

1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.

 

Art. 3
Natura secondaria delle attività diverse

 

1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

2. Nel documentare, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, l’organo di amministrazione dell’ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.

3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, ne’ al numeratore ne’ al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

 

Art. 4
Obblighi e sanzioni

 

1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 1, l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché’, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




Terzo settore: firmato decreto che fissa i limiti alle attività “diverse”

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato onlineIl Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2020

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Commenti

 

Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica. Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto
di Eugenio Grimaldi

 

Rigetto implicito per accoglimento parziale dell’istanza di rimborso equivale al diniego parziale espresso ad “impugnazione immediata”. Non condivisibile la perentorietà del termine di 60 giorni per l’impugnativa
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

“Compensazione urbanistica” per area assoggettata a vincolo di inedificabilità – Applicazione ICI/IMU

 

Area divenuta inedificabile con “compensazione urbanistica”: escluso a SS.UU. l’assoggettamento ad ICI/IMU

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020: «TRIBUTI LOCALI (ICI/IMU) Presupposti impositivi Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta -Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” Assoggettamento ad ICI Esclusione – Fondamento Artt. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

 

  • Sezioni tributarie

 

Fatture soggettivamente false

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova, deduzione dei costi, detrazione dell’IVA e effetti del reverse charge al vaglio della Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21706 dell’8 ottobre 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI Ricorso per cassazione Procedimento Dichiarazione di fallimento di una delle parti Interruzione del processo Applicabilità al giudizio di cassazione Esclusione Fondamento Art. 43, comma 3, L Fall. Art. 299 c.p.c. PROCEDIMENTO CIVILE Difensori Mandato alle liti (procura) Revoca e rinuncia Principio della “perpetuatio” dello “ius postulandi” Conseguenze Giudizio di cassazione Sopravvenuta rinuncia alla procura Rilevanza -Esclusione Art. 85 c.p.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti Prova della consapevolezza del contribuente Necessità Oggetto Prova contraria del contribuente Contenuto -Art. 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 Art. 2727 c.c. Art. 2697 c.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Inversione contabile Reverse charge interno o “domestico” di cui all’art. 17, comma 5 D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 74 D.P.R. n. 633/1972 Operazioni di cessione soggettivamente inesistenti compiute in regime d’inversione contabile Obbligo del cedente di versare l’IVA che non aveva addebitato alla cessionaria avvalendosi del regime di reverse charge Affermazione Art. 21, comma 7, del DPR 26/10/1972, n. 633, nel regime previgente alla modifiche introdotte dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 IMPOSTA SUL REDDITO Redditi di impresa Determinazione del reddito Costi -Deducibilità per il committente/cessionario Condizioni Ignoranza ed estraneità del committente Irrilevanza Esistenza, inerenza e determinatezza dei componenti negativi del reddito Necessità Indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose Art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 (come modificato dall’art. 8 del DL n. 16 del 2012) “Jus superveniens” con carattere retroattivo Conseguenze Fattispecie Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 Art. 14, comma 4-bis della L. 24/12/1993, n. 537 Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Impugnabile il diniego-implicito derivante dall’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso IVA. Necessaria la tempestiva impugnazione da parte del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23157 del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Rigetto implicito per la parte non rimborsata -Configurabilità Condizioni Conseguenze Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso (nella specie, rimborso parziale del credito IVA), quale diniego parziale espresso Necessità Nuova istanza di rimborso per il residuo Ammissibilità Esclusione Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento

 

Transazione concernente indennità di avviamento per finita locazione. Il trattamento tributario ai fini IVA e delle imposte dirette

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23515 del 27 ottobre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO Somme percepite a titolo di risarcimento del danno Tassabilità Criteri Fattispecie relativa a somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento Art. 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 LOCAZIONE Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione Indennità per la perdita dell’avviamento (o surrogato dell’indennità nella prospettazione del giudice di merito) Obbligo del locatore di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta Sussistenza Fondamento Art. 28, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 IVA (Imposta sul valore aggiunto) Indennità per perdita di avviamento commerciale di cui all’art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 Risarcimento del danno Assoggettamento IVA Esclusione»

 

Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità facoltativa

 

Impugnazione facoltativa per l’invito a pagare il contributo unificato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23532 del 27 ottobre 2020: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione Istanza di notificazione Soggetto non legittimato Inesistenza Sanatoria del difetto di legittimazione Ammissibilità Condizioni Art. 137 c.p.c. Art. 156 c.p.c. Art. 160 c.p.c. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contributo unificato (CU) nel processo tributario Procedimento Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Natura tassativa dell’elencazione Sussistenza Limiti Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti Fattispecie in tema di comunicazione di pagamento (a titolo di integrazione) del contributo unificato (CU) Invito di pagamento di euro per il recupero del contributo unificato versato in misura insufficiente Autonoma impugnabilità Fondamento Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Artt. 13 e 15, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (TUSG) Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Impugnabilità Facoltà e non onere Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Fallimento della società contribuente – Effetti nel processo tributario

 

Il fallimento determina l’interruzione automatica del processo tributario in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24242 del 2 novembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO FALLIMENTO Procedimento Fallimento della società contribuente Effetti Interruzione automatica del processo Mancata costituzione della curatela Dichiarazione di contumacia Conseguenze Invalidità delle attività processuali Prosecuzione del giudizio Riassunzione Provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione Necessità Decorrenza del termine Artt. 41 e 43, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 43, comma 3, del R.D. 16/03/1942, n. 267»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Rimborso IRES/IRPEF per mancata deduzione dell’IRAP in più tranche. Esclusa la perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” non impugnato entro 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 51 dell’11 febbraio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Parziale rimborso per le annualità 2008 e 2010 IRES per mancata deduzione dell’IRAP Configurabilità come provvedimento di rigetto parziale implicito Inammissibilità del ricorso in quanto i provvedimenti di rimborso parziale emessi non sono stati impugnati nei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Esclusione Rilevanza del comportamento dell’Agenzia delle entrate Caso di specie – Parziali ripetuti versamenti fonte di errore di valutazione da parte del contribuente Esclusione della perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” per decorrenza dei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. n. 55/2013: ai fini della emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) FATTURAZIONE ELETTRONICA Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Validità dell’emissione Condizioni -Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio Sufficienza Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

Codice del terzo settore

 

Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli ETS: il computo dei «due esercizi consecutivi» decorre dall’anno 2018

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 11560 del 2 novembre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE Associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore Governance degli enti non profit Tempistiche di operatività delle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti Presupposti dimensionali Decorrenza obbligo Per la verifica del superamento dei presupposti dimensionali rilevanza dei dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 -Affermazione Ragioni Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

BONUS FILIERA DELLA RISTORAZIONE

 

Il Decreto attuativo Mipaaf per l’erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione che acquistano prodotti agroalimentari di qualità italiani

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020: «Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»                     

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

 

Città turistiche. Istruzioni e modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per compensare il calo di fatturato dei negozi dei centri storici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

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Commenti

 

Le prove nel contenzioso tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Ritenute fiscali negli appalti. Gli importi corrispondenti all’IVA da split payment e da reverse charge, come “IVA teorica”, ricompresi nella soglia del 10%
di Francesco Spinello e Gianluca Briganti

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

Fondo patrimoniale. L’applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari ruota sempre intorno ai «bisogni della famiglia»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23534 del 27 ottobre 2020: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Riscossione coattiva delle imposte – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Limiti – Onere probatorio – Applicabilità del relativo regime anche alle obbligazioni tributarie – Condizioni – Onere della prova a carico del debitore – Caso di specie – Socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo – Iscrizione di ipoteca richiesta dall’agente della riscossione su immobile, conferito in fondo patrimoniale, di proprietà di socio di società di persone (Snc) in relazione a debito tributario della società partecipata – Artt. 167 e 170 c.c. – Art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • PROVA CIVILE – Poteri (o obblighi) del giudice – Valutazione delle prove – Ricorso per cassazione – Sindacato sulla valutazione delle prove – Oneri di allegazione – Limiti – Fattispecie – Artt. 115 e 116 c.p.c. – Art. 360, n. 3, c.p.c.»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

 

Stretta sulle ritenute negli appalti

 

Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Nel computo della soglia del 10% ricomprese le imposte teoriche e l’IVA relativa ad operazioni soggette all’inversione contabile o con obbligo di split payment

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 22 settembre 2020: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro contesti c.d. labour intensive – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Causa di esonero di cui al comma 5, lett. a), articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 – Compilazione del c.d. DURF – Durc Fiscale – Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi – Calcolo del plafond dei versamenti del conto fiscale – Determinazione della soglia del 10 per cento – Split payment – Reverse charge – Trasparenza fiscale – Liquidazione IVA di gruppo – Rilevanza – Computo – Versamenti relativi alle operazioni soggette al meccanismo della scissione della dei pagamenti – Versamenti relativi alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile – “Imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, in materia di trasparenza fiscale – “Imposta teorica” risultante dalla liquidazione IVA periodica della società controllata, assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione di gruppo – Ragioni – Art. 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020»

 

 

Acconti di imposta e operazioni straordinarie societarie

 

Esonero saldo Irap 2019: gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 502 del 27 ottobre 2020: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Ambito applicativo – Soggetti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro – Operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale – Determinazione della soglia dei 250 milioni in presenza di un operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale (fusione) – Fusione societaria per le incorporazioni avente efficacia giuridica contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020 – Determinazione invia autonoma in relazione ai ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 – Affermazione – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)»

 

 

Regime di esclusione parziale dei proventi derivanti da beni immateriali

 

Regime opzionale del Patent box. La circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 29 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione -Nuovo Regime di autoliquidazione OD – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina – Documentazione idonea di cui all’articolo 4 del Decreto Crescita – Condizioni di efficacia della Documentazione – Art. 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30/07/2019, prot. n. 658445»

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze:

 

 

Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali

 

Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Affermazione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10, del D.M. Mef 05/08/2019, n. 106 – Art. 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4»

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

 

Codice del terzo settore

 

Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt. 1325 e 1350 c.c.»

 

 

Legislazione

 

 

Codice del terzo settore

 

Terzo Settore: il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»

 

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020, n. 132: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche»

 

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Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

 

In linea generale, un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l’intervento del notaio a condizione che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.

Nel documento interpretativo, il Ministero del lavoro, nel fornire chiarimenti riguardanti le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera di “adeguamento” da parte dell’organo deliberativo, sottolinea che l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, che le stesse possano essere assunte «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie.

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

 

Link alla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

 

 

 

 




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.




Enti del Terzo settore: approvati i nuovi schemi di bilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. In pratica, la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021.

Si ricorda che l’art. 13, «Scritture contabili e bilancio», del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni indica il contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere, disponendo che il bilancio «deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore».

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2, del citato articolo 13 gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

La norma sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

 

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




Terzo settore, dai Commercialisti le norme di comportamento dell’organo di controllo (in bozza per consultazione)

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato in consultazione fino al 26 marzo 2020 le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Ogni interessato può trasmettere le proprie osservazioni fino a tale data alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.

La pubblicazione delle Norme, predisposte grazie all’attività del Gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” e al supporto di autorevoli esperti della materia, costituisce un importante passaggio per la preparazione tecnica degli iscritti all’albo e degli operatori del settore all’implementazione operativa della Riforma del Terzo settore.

Le Norme rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’auspicio, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti nel predetto Albo.

La Riforma del Terzo settore attribuisce ai professionisti un importante ruolo anche nell’ambito del controllo degli enti del Terzo settore. Tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati (articolo 10 del CTS) così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 117 del 2017 sono tenuti, infatti, a dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo. Il componente dell’organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 2397 del codice civile. Anche tutte le imprese sociali sono tenute a nominare un organo di controllo interno. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali. Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un elaborato specifico, che sarà oggetto di un futuro lavoro.

“Le Norme – spiega il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani – sono pensate per l’organo di controllo che non svolge l’attività di revisione legale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore. La definizione dell’attività di controllo offerta dalle Norme di comportamento è un’operazione sistematica di illustrazione del modus operandi che l’organo di controllo dovrebbe tenere per eseguire in modo razionale ed efficace la vigilanza sugli ETS, alla luce anche delle prassi professionali consolidate del collegio sindacale delle società non quotate, che sono state prese come punto di partenza e opportunamente adattate alle realtà di riferimento”.

“In questa prospettiva – aggiunge il Consigliere nazionale delegato alla materia, Maurizio Postal – le Norme di comportamento forniscono indicazioni su aspetti cruciali per lo svolgimento degli incarichi a partire dalla nomina, per arrivare al funzionamento, al rapporto con gli altri organi dell’ente e alla stesura della relazione annuale. È importante evidenziare che il documento contiene previsioni di carattere generale non tagliate su misura di alcuno specifico ETS. Per tale motivo le Norme nella concreta loro applicazione dovranno essere adattate alla realtà specifica di riferimento, tenendo in considerazione la dimensione economica dell’ente, la complessità delle attività poste in essere, nonché i rischi esistenti”. (Così, comunicato stampa del 6 marzo 2020 del Consiglio nazionale dei commercialisti)

Link al testo delle norme di comportamento dell’organo di controllo (in bozza in pubblica consultazione fino al 26 marzo.)

Le Norme sono principi deontologici applicabili ai commercialisti iscritti all’Albo, ma l’auspicio è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2019

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Commenti

 

L’acquisto di azioni proprie: profili civilistici, contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Società a responsabilità limitata. Cambiano i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore)
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Assenza di soglie di punibilità per il delitto

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. Costituzionale la punibilità senza soglie

Corte Costituzionale – Sentenza n. 95 del 18 aprile 2019: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Assenza di soglie di punibilità per il delitto – Questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., per irragionevolezza della scelta legislativa di non prevedere, per il delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, soglie di punibilità omologhe a quelle prefigurate in rapporto al finitimo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dei cui al successivo art. 3 – Infondatezza della censura – Art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 3 Cost.»

 

Prassi

 

Consolidato nazionale – Requisito del controllo

Consolidato fiscale. Il trattamento delle “azioni proprie” ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 31 gennaio 2019: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – CONSOLIDATO NAZIONALE – Requisito del controllo – Rapporto di “controllo rilevante” e azione proprie possedute dalla controllata – Irrilevanza – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/12/2015»

 

Dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

Reddito d’impresa – Operazioni in valuta estera

Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti OIC adopter

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito d’impresa – Contribuente, OIC adopter – Operazioni in valuta estera – Uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera – Acquisto di azioni in valuta estera attraverso il conto aperto in valuta estera – Percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta – Cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio – Valutazioni di fine esercizio – Artt. 9 e 110, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426, comma 1, numero 8-bis, c.c.»

 

Attività di ricerca e sviluppo – Credito di imposta

R&S: i costi per le prestazioni dell’amministratore nell’attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d’imposta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 6 giugno 2019: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) – Attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società – Ammissibilità della spesa al Bonus R&S – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Modificato, da ultimo, dall’art. 1, commi da 70 a 72, della L. 30/12/2018 n. 145 – Decreto 27/05/2015»

 

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping Modalità di emissione delle note di variazione IVA

Tax free shopping: note di variazione IVA singole e solo con OTELLO 2. Non ammessa la precedente prassi di rilasciare un’unica distinta riepilogativa a modificazione delle fatture

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E dell’11 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping – Utilizzo del sistema OTELLO 2.0 – Modalità di emissione delle note di variazione IVA (sia in aumento che in diminuzione) – Artt. 26 e 38-quater, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 4-bis, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate n. 54088 del 22 maggio 2018»

 

Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio

Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 12 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio – Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da società consortile per l’esecuzione di lavori e servizi per l’esecuzione del contratto di appalto – Prestazioni di servizi rese dalla società consortile verso i propri consociati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 del codice civile – Effetti ai fini IVA e sull’imposizione diretta – Art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti

Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione, registrazione e conservazione, gestione del reverse charge e autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Emissione, registrazione e conservazione – Gestione del reverse charge e autofatture – Servizio di conservazione – Applicazione dell’imposta di bollo – Fatturazione di beni estratti da deposito IVA – Fatturazione in nome e per conto – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 1, commi 909 e ss., della L 27/12/2017, n. 205 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito, con modificazioni, in legge

Le modifiche all’articolo 2477 del codice civile contenute nel cd. Decreto “Sblocca cantieri

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, conv., con mod., dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»Art. 2-bis

 

 

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Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

 

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, forniti i chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal D.Lgs. 105/2018), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2018

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SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

IL “CORRETTIVO” DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

 

Articolo per articolo tutte le modifiche al Codice

 

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”»

—————————   In nota le norme richiamate o modificate   —————————

 

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Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio

Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2017

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SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

Il Codice del Terzo settore

La disciplina organica – civilistica e fiscale – per gli enti del Terzo settore

 

Le principali novità e analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

———Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

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