ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, affronta alcuni aspetti applicativi di particolare rilievo nella disciplina del Terzo settore, offrendo un quadro interpretativo che investe tanto la fisiologia dei rapporti associativi quanto i profili organizzativi e “pubblicitari” degli enti iscritti o iscrivendi nel RUNTS. Il documento di prassi risponde a 5 quesiti concernenti l’esame dei libri sociali, la qualificazione come volontaria dell’attività resa dai titolari di cariche sociali, la remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo e, infine, il regime della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel Registro unico.

 

 

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L’intervento interpretativo, sollecitato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si colloca in un contesto più ampio di progressivo assestamento della disciplina degli ETS. Ne sono indice, su piani diversi ma convergenti, sia il recente D.M. 2/2026, che ha aggiornato il D.M. n. 106/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888) in materia di funzionamento del RUNTS, recependo – tra l’altro – la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione e di aggiornamento delle informazioni anche tramite soggetto terzo delegato, sia il successivo D.M. 18 febbraio 2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1891) sul nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata. Si delinea, in tal modo, una linea regolatoria unitaria: alleggerire gli oneri amministrativi e procedurali ove compatibile con la struttura del sistema, ma senza arretrare sul terreno della trasparenza, della tracciabilità degli adempimenti e della affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS e, più in generale, per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore.

 

A) Esame dei libri sociali: diritto statutariamente regolabile, ma che non può essere negato

 

Sul primo quesito, concernente l’articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo settore, il MinLavoro assume una posizione netta: il diritto degli associati o aderenti di esaminare i libri sociali è espressione diretta della natura democratica, partecipativa e trasparente degli ETS e, pertanto, non può essere sacrificato da una clausola statutaria che ne sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta. La funzione del diritto è chiaramente individuata nella garanzia di informazione, controllo diffuso e verifica dell’operato degli organi sociali.

Nella Nota ministeriale, tuttavia, si evidenzia che il diritto di esame non è concepito come potere assoluto e incondizionato del singolo associato, ma come facoltà da esercitarsi secondo correttezza e buona fede, in modo da non compromettere il regolare funzionamento dell’ente. Da qui la piena legittimazione di regole statutarie che ne disciplinino le modalità, anche in termini non analitici, purché tali regole non si risolvano in ostacoli tali da svuotarlo nella sostanza. Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, l’inammissibilità di richieste generiche o indeterminate capaci di paralizzare l’attività dell’ente, e al contempo riconosce la necessità di contemperare il diritto di consultazione con la tutela della riservatezza, specie in presenza di dati personali, sanitari o di contenuti suscettibili di rilievo penale.

Particolarmente interessante è il passaggio dedicato agli enti organizzati su più livelli. In simili strutture, una previsione statutaria che riservi l’accesso ai libri degli organi di vertice non ai singoli associati di base, ma a loro rappresentanze o delegazioni, può ritenersi ragionevole, purché non si traduca in opacità irragionevole o in ostacolo sostanziale all’esercizio del controllo. La democraticità, in questa chiave, non richiede necessariamente una consultazione indiscriminata e atomistica, ma esige che i meccanismi predisposti restino effettivamente idonei a garantire informazione e controllo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere non ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio.

 

Sul piano operativo, la Nota suggerisce una linea di prudenza: disciplinare l’accesso sì, ma con criteri di ragionevolezza, predeterminazione e proporzionalità; prevedere eventualmente limiti, oscuramenti o filtri organizzativi; evitare, invece, qualunque costruzione che trasformi il diritto di consultazione in un mero simulacro. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i soci di far valere in sede giudiziale la tutela dei propri diritti.

 

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale: gratuità necessaria, ma non sufficiente

 

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto tra attività volontaria e titolarità di carica sociale. MinLavoro, richiamando espressamente una precedente Nota, la n. 6214 del 9 luglio 2020, conferma che l’attività di volontariato non coincide soltanto con quella direttamente riferita allo svolgimento di attività di interesse generale, ma può comprendere anche l’attività resa nell’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’attuazione dell’oggetto sociale dell’ente. Si tratta di un passaggio importante, perché evita di relegare il volontariato alla sola sfera “esecutiva” o “operativa” dell’ente e ne riconosce la possibile dimensione organizzativa e gestoria.

Il Ministero insiste però su un punto decisivo: la gratuità non basta da sola a qualificare come volontaria l’attività resa dal titolare della carica. Occorre che ricorrano in concreto i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice e, in particolare, quel carattere di apporto spontaneo, personale e disinteressato che connota il volontariato in senso proprio. La Nota n. 5003/2026 riprende qui, sviluppandola, la linea già espressa nella citata nota del 2020: il tempo e le capacità del soggetto possono essere spesi sia nell’organizzazione interna sia nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che l’una dimensione escluda l’altra.

La risposta enuclea, inoltre, alcuni corollari. Anzitutto, il volontario non può ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto. In secondo luogo, non possono coesistere, con riferimento al medesimo ente, la posizione del volontario e quella del prestatore di lavoro o d’opera retribuito. Tale incompatibilità era già stata ribadita dalla Nota n. 6214/2020 e viene qui confermata. Infine, l’ente che si avvale di volontari, anche occasionali, è tenuto all’obbligo assicurativo per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi.

Interessante è anche la precisazione sulla mancata inclusione tra i volontari dell’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali: il Ministero ne individua la ratio nella volontà di non caricare inutilmente l’ente di adempimenti e costi in presenza di apporti trascurabili per frequenza e impegno. Il legislatore, cioè, distingue volutamente la collaborazione episodica dalla vera e propria prestazione volontaria, che implica una più intensa dimensione di “dono” di sé.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Tale tempo e capacità possono essere impiegati sia nell’ambito dell’organizzazione dell’ente sia propriamente nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che necessariamente l’una cosa escluda o limiti l’altra.”

 

Per gli enti, il chiarimento impone un’attenta verifica delle qualificazioni soggettive utilizzate nella gestione interna: non ogni amministratore gratuito è automaticamente volontario; se però l’ente lo considera tale, ne discendono obblighi assicurativi, regole di incompatibilità e limiti stringenti sul piano economico.

 

C) Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione: ammissibile per gli ETS diversi dalle ODV anche senza clausola statutaria espressa, salvo divieto

 

Sul tema della remunerazione degli amministratori, il Ministero opera una distinzione netta tra ODV e altri ETS. Solo per le organizzazioni di volontariato, infatti, l’articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore impone il principio della gratuità delle cariche sociali, con la sola eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali. Per tutti gli altri ETS, invece, il Ministero ritiene ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se tale compenso non è previsto in modo espresso dallo statuto, purché quest’ultimo non contenga un divieto esplicito di remunerazione.

Il chiarimento è rilevante perché esclude la necessità di una base statutaria positiva per ogni forma di remunerazione della carica, facendo invece leva sull’assenza di un divieto statutario e, soprattutto, sul rispetto dei criteri fissati dall’articolo 8 del Codice, a presidio del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Ciò significa che il problema non è tanto la remunerabilità in sé della funzione amministrativa, quanto la congruità e coerenza del compenso rispetto alla natura dell’ente e ai limiti legali di non lucratività.

Sotto questo profilo, il coordinamento con la Nota n. 6214/2020 è particolarmente utile. Già allora il Ministero aveva chiarito che, per gli ETS diversi dalle ODV, la previsione di un compenso a favore dei titolari di cariche sociali è rimessa all’autonoma scelta dell’ente, da esercitarsi nel rispetto dell’articolo 8, comma 3, lettera a), del CTS. La Nota n. 5003/2026 si pone, dunque, in linea di continuità con quell’impostazione, rafforzandone la valenza applicativa.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere ammissibile che l’organo assembleare deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto dallo statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.”

 

Il chiarimento suggerisce una duplice cautela. Da un lato, gli enti che intendano precludere in radice ogni compenso dovrebbero esplicitarlo chiaramente nello statuto. Dall’altro, gli enti che ammettono la remunerazione devono comunque presidiare la congruità del compenso deliberato, anche mediante verbalizzazioni e criteri oggettivi, per evitare che l’erogazione possa essere riletta come utilità indiretta incompatibile con il regime degli ETS.

 

D) Membri supplenti dell’organo di controllo: la nomina è possibile solo se prevista dallo statuto e il RUNTS va aggiornato solo al momento del subentro

 

Di notevole interesse pratico è il chiarimento dedicato ai membri supplenti dell’organo di controllo. L’articolo 30 del Codice del Terzo settore non contempla espressamente tale figura; il MinLavoro ritiene tuttavia che, in forza dell’articolo 21 del Codice, che rimette allo statuto le norme sull’ordinamento e funzionamento dell’ente, sia rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di prevedere o meno la nomina di supplenti. La conseguenza è molto chiara: solo una espressa previsione statutaria legittima l’assemblea alla loro nomina.

Una volta ammessa la figura, il MinLavoro ritiene applicabile l’articolo 2401 del codice civile, per effetto del rinvio di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il supplente subentra in caso di morte, rinuncia o decadenza del titolare e l’assemblea dovrà poi procedere all’integrazione dell’organo, con nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari. Il nuovo componente scadrà insieme agli altri in carica, secondo il principio di unitarietà della durata del collegio.

D’interesse, poi, il chiarimento sul piano pubblicitario. Il RUNTS deve essere aggiornato solo quando il componente supplente diviene effettivo; i supplenti, in quanto tali, non devono essere iscritti nel Registro, giacché la disciplina regolamentare fa riferimento ai titolari delle cariche sociali e non agli eventuali sostituti potenziali. La soluzione appare coerente sia col dato letterale sia con l’esigenza di evitare oneri informativi sproporzionati. Ciò non esime, però, dall’obbligo di verificare, già al momento della designazione, il possesso da parte del supplente dei requisiti richiesti per i componenti titolari, così da garantire la regolare composizione dell’organo al momento del subentro.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Pertanto, solo un’espressa previsione statutaria in tal senso legittima il competente organo assembleare alla nomina del supplente (o dei supplenti).”

 

In pratica, se si vuole assicurare continuità all’organo di controllo senza convocazioni urgenti o disfunzioni funzionali, la figura del supplente va costruita statutariamente; in difetto, non vi è spazio per soluzioni di fatto o per nomine assembleari non assistite da base statutaria. Sul versante RUNTS, invece, il chiarimento delimita in modo utile gli obblighi pubblicitari e consente di evitare comunicazioni superflue.

 

E) Delega a terzi per deposito atti e aggiornamento RUNTS: l’adempimento è delegabile, la sanzione amministrativa resta in capo agli amministratori

 

L’ultima risposta contenuta nella Nota affronta il tema, assai sensibile nella pratica, della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni sul RUNTS. Il Ministero ricostruisce il quadro normativo risultante dall’intervento della legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, e dalle conseguenti modifiche regolamentari apportate al D.M. n. 106/2020 dal D.M. n. 2/2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888). La delega viene letta come strumento di semplificazione amministrativa, volto ad alleggerire il carico operativo del legale rappresentante e degli amministratori.

Il punto più significativo riguarda però il regime delle responsabilità. Il Ministero afferma che, qualora il delegato non rispetti le tempistiche di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 5, del Codice, in collegamento con l’articolo 2630 del codice civile, è applicabile soltanto agli amministratori e non anche al delegato. La conclusione è fondata sul principio di tipicità dell’illecito amministrativo. Il delegato potrà eventualmente rispondere nei confronti del delegante sul piano privatistico, quale mandatario inadempiente, ma questa responsabilità resta estranea alla sfera del RUNTS e dei relativi uffici.

La distinzione, tutt’altro che teorica, è essenziale. Essa chiarisce che la delega non determina uno spostamento della titolarità dell’obbligo pubblicistico né della connessa responsabilità sanzionatoria. In altri termini, l’ente può esternalizzare la materiale esecuzione dell’adempimento, ma non il presidio giuridico del corretto e tempestivo aggiornamento delle informazioni rilevanti. Ne discende l’opportunità, sul piano contrattuale, di disciplinare con cura i rapporti con il delegato, prevedendo termini, verifiche e clausole di responsabilità per il caso di ritardo o omissione.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.”

 

Il chiarimento delimita con precisione il rapporto tra semplificazione procedurale e responsabilità. La delega diventa così uno strumento utile, ma non neutro: alleggerisce l’attività materiale, non il dovere di vigilanza dell’ente sui propri obblighi pubblicitari.

 

Considerazioni conclusive

 

La Nota n. 5003 del 27 marzo 2026 merita attenzione perché fornisce indicazioni immediatamente utilizzabili nella prassi statutaria e gestionale degli ETS. La linea di fondo è chiara: ammesse differenziazioni organizzative, mediazioni rappresentative, supplenze, deleghe e forme di remunerazione, ma soltanto quando esse non si traducano in compressione dei diritti associativi, in aggiramento dei presidi di trasparenza o in sviamento dei principi di non lucratività.

L’autonomia statutaria è ampia, ma non neutrale; deve sempre restare compatibile con la funzione dell’ente, con la tutela della base sociale e con l’affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS.

 

Riepilogo

TEMA PRINCIPALE SINTESI CONTENUTI
Diritto di esame libri sociali Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; clausole statutarie che lo vietano sono incompatibili.
Attività volontaria e cariche sociali Chiarimenti su attività volontaria e titolarità cariche sociali negli ETS.
Remunerazione amministratori Regole e limiti per la remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione.
Organo di controllo e membri supplenti Indicazioni su composizione e nomina, inclusi membri supplenti.
Delega per deposito atti e aggiornamenti RUNTS Profili di responsabilità del delegato per atti e aggiornamenti presso il RUNTS.

 

Prassi richiamata:

 

ETS: i libri sociali restano sempre accessibili ai soci, la carica può assumere natura volontaria se gratuita, gli amministratori possono essere remunerati fuori dalle ODV e la delega RUNTS non trasferisce al terzo la responsabilità in tema di sanzioni

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 5003 del 27 marzo 2026, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Libri sociali – Diritto di esame degli associati – Attività volontaria e titolarità di carica sociale – Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione – Organo di controllo – Nomina dei membri supplenti – RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Delega al terzo per il deposito di atti e per l’aggiornamento delle informazioni – Profili di responsabilità del delegato – Articoli 8, 15, comma 3, 17, comma 6, 21, 30, 34, comma 2, 47, comma 1, e 48, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articolo 4, comma 1, lettera i), della legge 4 luglio 2024, n. 104 – Articoli 8, comma 2-bis, e 20, comma 6, del DM 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal DM 2/2026 – Articolo 2401 del codice civile – Articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Articolo 2630 del codice civile.

 

Enti del Terzo settore: la carica sociale può integrare attività di volontariato se gratuita e incompatibile con prestazioni retribuite; nelle ODV tutti gli amministratori devono provenire dalla base associativa e le modifiche statutarie richiedono quorum rafforzati effettivi

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 6214 del 9 luglio 2020, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Volontariato – Incompatibilità con prestazioni retribuite – Titolarità di cariche sociali – Organizzazioni di volontariato – Nomina dei componenti dell’organo di amministrazione – Partecipazione di enti pubblici alla base associativa – Modifiche statutarie – Quorum assembleari – Articoli 4, comma 2, 8, commi 2 e 3, lettera a), 17, 25, comma 2, 26, 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 21, comma 2, e 2397 del codice civile.

 




Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31  marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

 

L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente link (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.

Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.

 

Iscrizione al RUNTS

 

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del 2 novembre 2020 n. 11560 e del 22 dicembre 2023 n. 14432 – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.

La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all’articolo 14 del D.M. 106/2020.

 

Contributo cinque per mille

 

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

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Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




Dai Commercialisti le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore

Il documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiorna il precedente del 2020

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, (il link rimanda a una pagina esterna del sito commercialisti.it) che rivedono ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall’analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all’organo di controllo dal legislatore dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell’articolo affidati dall’articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Ad ogni modo, le Norme configurano un corpus di disposizioni autonomo articolato su principi di carattere generale (principles based) che, in quanto tale, necessita di essere applicato in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.

Le Norme, che accolgono anche talune specifiche integrazioni avvenute a seguito dei commenti pervenuti nel periodo di pubblica consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni in essere e delle evoluzioni della prassi dei controlli delle società e degli ETS stessi. In questa prospettiva, sono state aggiunte la Norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale che, da sole, costituiscono circa l’80% degli enti iscritti nel RUNTS, e le novellate Norma 3.9. in materia di controlli correlati all’implementazione della normativa sul “whistleblowing e Norma 4.2. concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.

Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 112 del 2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 18 febbraio 2026)

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2025

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Riforma Fiscale – Terzo Settore, Crisi d’impresa, IVA e Sport

Disposizioni in materia di Terzo settore, Crisi d’impresa, Sport e Imposta sul valore aggiunto

 

Tutte le novità fiscali tra IVA, redditi d’impresa e coordinamento della disciplina del Terzo settore

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Opzione IVA Logistica

 

Settore logistica. Le istruzioni per l’applicazione del regime opzionale dell’IVA “a carico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime transitorio opzionale di versamento dell’IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica – Art. 1, commi da 57 a 63, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 9, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto Fiscale) – Art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento 28/07/2025, prot. n. 309107»

 

 

Trasferte e missioni – Tracciabilità dei pagamenti

 

 

Spese per trasferte o missioni e spese di rappresentanza, dopo la Legge di bilancio 2025 e il decreto fiscale: disciplina e novità in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 22 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Reddito di lavoro autonomo – Reddito di impresa – Determinazione – Trasferte e missioni – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi – Condizioni – Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC, anche tramite piattaforme di mobilità) ai fini della non imponibilità/deducibilità dei rimborsi e della deducibilità delle spese, con effetti anche su redditi di lavoro autonomo e d’impresa e sulle spese di rappresentanza – Artt. 3 e 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 (Decreto delegato IRPEF-IRES) – Art. 1, commi da 81 a 83, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 1, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto fiscale) – Art. 51, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. da 54 a 54-octies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 95, 108 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 23 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

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Disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In consultazione la bozza di circolare

È disponibile da oggi in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026 all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)




D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

 

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali “Titolo V”

 

Con gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l’obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell’art. 10;  in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell’art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: «enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Di conseguenza l’accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali in forma societaria ex Titolo V.

 

 

 

 

IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V” 

 

Il decreto estende l’aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L’applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in favore dei soggetti indicati nel n. 27-ter). Ne consegue che l’agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

 

Decorrenza

 

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall’art. 3 del decreto si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025» ex dall’art. 104, comma 2, CTS.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025

 




Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2024

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Commenti

 

Si può forse (e quasi) avere una idea della epocale riforma del contenzioso tributario 2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: applicabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo certi e rilevabili ictu oculi. Con questa modalità non si risolvono questioni giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Controllo automatizzato – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Contrasto sull’interpretazione di una disposizione normativa – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Disconoscimento di credito da acconti sospesi a causa di eventi eccezionali – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Atti facoltativamente impugnabili

 

Controllo formale. L’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude al contribuente la possibilità di impugnare successivamente la cartella esattoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14268 del 22 maggio 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Omissione – Decadenza dalla possibilità di impugnare l’atto successivo (cartella di pagamento) – Esclusione -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24, Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Ulteriori conferme sulla cartella di pagamento da controllo automatico. Ipotesi tassative e divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bergamo – Sezione I – Sentenza n. 239 del 14 maggio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili – Disconoscimento credito d’imposta ricerca e sviluppo e conseguente irrogazione di sanzione per omesso versamento e applicazione dei maturati interessi – Necessità del previo invio di un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno la notifica di un avviso bonario che consenta al contribuente di stabilire un contraddittorio con l’Ufficio – Sussistenza – Mancato invio – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato -Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption

 

Come applicare il regime PEX alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti UE o facenti parte dello SEE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 luglio 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti -Plusvalenze realizzate in Italia da società UE o facenti parte dello SEE – Applicazione del regime della participation exemption (Pex) – Ambito applicativo – Condizioni – Lett. c), comma 1, dell’art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Modifiche al Codice del Terzo Settore

 

Pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore. Primi chiarimenti da MinLavoro su disciplina contabile, incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 9 agosto 2024: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa – Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore delle novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Organi di controllo – Nuovi per la nomina di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore – Revisore legale dei conti obbligatorio – Revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore – Artt. 13, 30 e 31 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020»

 

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2022

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gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 73/2022 (DecretoSemplificazioni e proroghe”)

 

Il Decreto-Legge

Semplificazioni e proroghe

convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in tema di semplificazioni e proroghe fiscali, Terzo settore e Codice della crisi d’impresa

 

Il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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In Gazzetta il decreto MinLavoro che adotta le Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore», ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022




Pubblicato in Gazzetta il regolamento per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, del cd. “Social bonus”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), nei suoi 15 articoli individua tra l’altro le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che possono fruire del social bonus «le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.».

Il credito d’imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all’articolo 4 del Decreto sarà «riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società».

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.




Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

 

“Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri.

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.

Di recente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha posto in evidenza la capacità di risposta, la presenza di prossimità durante la pandemia e la resilienza dimostrate dal Terzo Settore nell’ultimo biennio: “Per il nostro Paese – ha detto – si tratta di un comparto che ha una marcia in più”.

Accedendo dal portale pubblico:

  • Da oggi: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

  • Da domani 24 novembre, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.

  • Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

(Così, comunicato del 23 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato nel sito web: https://www.lavoro.gov.it/)

 

 

Per saperne di più:

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Si ricorda che le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




Terzo Settore. Un decreto del Lavoro fissa il termine di avvio del RUNTS

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, è destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

L’attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021. A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS.

Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it

 

Link al Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS.




Terzo settore: in Gazzetta il decreto su attività diverse

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 il decreto del Ministero del lavoro riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore. Nel dettaglio «si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo»

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

 

Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107

 

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107, recante: «Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l’articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 97 del Codice del Terzo settore;

Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1
Oggetto

 

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Art. 2
Natura strumentale delle attività diverse

 

1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.

 

Art. 3
Natura secondaria delle attività diverse

 

1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

2. Nel documentare, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, l’organo di amministrazione dell’ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.

3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, ne’ al numeratore ne’ al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

 

Art. 4
Obblighi e sanzioni

 

1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 1, l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché’, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




Terzo settore: firmato decreto che fissa i limiti alle attività “diverse”

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato onlineIl Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2020

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Commenti

 

Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica. Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto
di Eugenio Grimaldi

 

Rigetto implicito per accoglimento parziale dell’istanza di rimborso equivale al diniego parziale espresso ad “impugnazione immediata”. Non condivisibile la perentorietà del termine di 60 giorni per l’impugnativa
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

“Compensazione urbanistica” per area assoggettata a vincolo di inedificabilità – Applicazione ICI/IMU

 

Area divenuta inedificabile con “compensazione urbanistica”: escluso a SS.UU. l’assoggettamento ad ICI/IMU

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020: «TRIBUTI LOCALI (ICI/IMU) Presupposti impositivi Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta -Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” Assoggettamento ad ICI Esclusione – Fondamento Artt. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

 

  • Sezioni tributarie

 

Fatture soggettivamente false

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova, deduzione dei costi, detrazione dell’IVA e effetti del reverse charge al vaglio della Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21706 dell’8 ottobre 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI Ricorso per cassazione Procedimento Dichiarazione di fallimento di una delle parti Interruzione del processo Applicabilità al giudizio di cassazione Esclusione Fondamento Art. 43, comma 3, L Fall. Art. 299 c.p.c. PROCEDIMENTO CIVILE Difensori Mandato alle liti (procura) Revoca e rinuncia Principio della “perpetuatio” dello “ius postulandi” Conseguenze Giudizio di cassazione Sopravvenuta rinuncia alla procura Rilevanza -Esclusione Art. 85 c.p.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti Prova della consapevolezza del contribuente Necessità Oggetto Prova contraria del contribuente Contenuto -Art. 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 Art. 2727 c.c. Art. 2697 c.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Inversione contabile Reverse charge interno o “domestico” di cui all’art. 17, comma 5 D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 74 D.P.R. n. 633/1972 Operazioni di cessione soggettivamente inesistenti compiute in regime d’inversione contabile Obbligo del cedente di versare l’IVA che non aveva addebitato alla cessionaria avvalendosi del regime di reverse charge Affermazione Art. 21, comma 7, del DPR 26/10/1972, n. 633, nel regime previgente alla modifiche introdotte dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 IMPOSTA SUL REDDITO Redditi di impresa Determinazione del reddito Costi -Deducibilità per il committente/cessionario Condizioni Ignoranza ed estraneità del committente Irrilevanza Esistenza, inerenza e determinatezza dei componenti negativi del reddito Necessità Indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose Art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 (come modificato dall’art. 8 del DL n. 16 del 2012) “Jus superveniens” con carattere retroattivo Conseguenze Fattispecie Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 Art. 14, comma 4-bis della L. 24/12/1993, n. 537 Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Impugnabile il diniego-implicito derivante dall’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso IVA. Necessaria la tempestiva impugnazione da parte del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23157 del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Rigetto implicito per la parte non rimborsata -Configurabilità Condizioni Conseguenze Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso (nella specie, rimborso parziale del credito IVA), quale diniego parziale espresso Necessità Nuova istanza di rimborso per il residuo Ammissibilità Esclusione Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento

 

Transazione concernente indennità di avviamento per finita locazione. Il trattamento tributario ai fini IVA e delle imposte dirette

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23515 del 27 ottobre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO Somme percepite a titolo di risarcimento del danno Tassabilità Criteri Fattispecie relativa a somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento Art. 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 LOCAZIONE Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione Indennità per la perdita dell’avviamento (o surrogato dell’indennità nella prospettazione del giudice di merito) Obbligo del locatore di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta Sussistenza Fondamento Art. 28, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 IVA (Imposta sul valore aggiunto) Indennità per perdita di avviamento commerciale di cui all’art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 Risarcimento del danno Assoggettamento IVA Esclusione»

 

Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità facoltativa

 

Impugnazione facoltativa per l’invito a pagare il contributo unificato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23532 del 27 ottobre 2020: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione Istanza di notificazione Soggetto non legittimato Inesistenza Sanatoria del difetto di legittimazione Ammissibilità Condizioni Art. 137 c.p.c. Art. 156 c.p.c. Art. 160 c.p.c. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contributo unificato (CU) nel processo tributario Procedimento Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Natura tassativa dell’elencazione Sussistenza Limiti Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti Fattispecie in tema di comunicazione di pagamento (a titolo di integrazione) del contributo unificato (CU) Invito di pagamento di euro per il recupero del contributo unificato versato in misura insufficiente Autonoma impugnabilità Fondamento Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Artt. 13 e 15, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (TUSG) Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Impugnabilità Facoltà e non onere Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Fallimento della società contribuente – Effetti nel processo tributario

 

Il fallimento determina l’interruzione automatica del processo tributario in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24242 del 2 novembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO FALLIMENTO Procedimento Fallimento della società contribuente Effetti Interruzione automatica del processo Mancata costituzione della curatela Dichiarazione di contumacia Conseguenze Invalidità delle attività processuali Prosecuzione del giudizio Riassunzione Provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione Necessità Decorrenza del termine Artt. 41 e 43, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 43, comma 3, del R.D. 16/03/1942, n. 267»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Rimborso IRES/IRPEF per mancata deduzione dell’IRAP in più tranche. Esclusa la perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” non impugnato entro 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 51 dell’11 febbraio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Parziale rimborso per le annualità 2008 e 2010 IRES per mancata deduzione dell’IRAP Configurabilità come provvedimento di rigetto parziale implicito Inammissibilità del ricorso in quanto i provvedimenti di rimborso parziale emessi non sono stati impugnati nei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Esclusione Rilevanza del comportamento dell’Agenzia delle entrate Caso di specie – Parziali ripetuti versamenti fonte di errore di valutazione da parte del contribuente Esclusione della perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” per decorrenza dei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. n. 55/2013: ai fini della emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) FATTURAZIONE ELETTRONICA Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Validità dell’emissione Condizioni -Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio Sufficienza Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

Codice del terzo settore

 

Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli ETS: il computo dei «due esercizi consecutivi» decorre dall’anno 2018

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 11560 del 2 novembre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE Associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore Governance degli enti non profit Tempistiche di operatività delle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti Presupposti dimensionali Decorrenza obbligo Per la verifica del superamento dei presupposti dimensionali rilevanza dei dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 -Affermazione Ragioni Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

BONUS FILIERA DELLA RISTORAZIONE

 

Il Decreto attuativo Mipaaf per l’erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione che acquistano prodotti agroalimentari di qualità italiani

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020: «Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»                     

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

 

Città turistiche. Istruzioni e modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per compensare il calo di fatturato dei negozi dei centri storici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

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Commenti

 

Le prove nel contenzioso tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Ritenute fiscali negli appalti. Gli importi corrispondenti all’IVA da split payment e da reverse charge, come “IVA teorica”, ricompresi nella soglia del 10%
di Francesco Spinello e Gianluca Briganti

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

Fondo patrimoniale. L’applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari ruota sempre intorno ai «bisogni della famiglia»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23534 del 27 ottobre 2020: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Riscossione coattiva delle imposte – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Limiti – Onere probatorio – Applicabilità del relativo regime anche alle obbligazioni tributarie – Condizioni – Onere della prova a carico del debitore – Caso di specie – Socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo – Iscrizione di ipoteca richiesta dall’agente della riscossione su immobile, conferito in fondo patrimoniale, di proprietà di socio di società di persone (Snc) in relazione a debito tributario della società partecipata – Artt. 167 e 170 c.c. – Art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • PROVA CIVILE – Poteri (o obblighi) del giudice – Valutazione delle prove – Ricorso per cassazione – Sindacato sulla valutazione delle prove – Oneri di allegazione – Limiti – Fattispecie – Artt. 115 e 116 c.p.c. – Art. 360, n. 3, c.p.c.»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

 

Stretta sulle ritenute negli appalti

 

Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Nel computo della soglia del 10% ricomprese le imposte teoriche e l’IVA relativa ad operazioni soggette all’inversione contabile o con obbligo di split payment

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 22 settembre 2020: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro contesti c.d. labour intensive – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Causa di esonero di cui al comma 5, lett. a), articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 – Compilazione del c.d. DURF – Durc Fiscale – Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi – Calcolo del plafond dei versamenti del conto fiscale – Determinazione della soglia del 10 per cento – Split payment – Reverse charge – Trasparenza fiscale – Liquidazione IVA di gruppo – Rilevanza – Computo – Versamenti relativi alle operazioni soggette al meccanismo della scissione della dei pagamenti – Versamenti relativi alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile – “Imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, in materia di trasparenza fiscale – “Imposta teorica” risultante dalla liquidazione IVA periodica della società controllata, assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione di gruppo – Ragioni – Art. 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020»

 

 

Acconti di imposta e operazioni straordinarie societarie

 

Esonero saldo Irap 2019: gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 502 del 27 ottobre 2020: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Ambito applicativo – Soggetti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro – Operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale – Determinazione della soglia dei 250 milioni in presenza di un operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale (fusione) – Fusione societaria per le incorporazioni avente efficacia giuridica contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020 – Determinazione invia autonoma in relazione ai ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 – Affermazione – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)»

 

 

Regime di esclusione parziale dei proventi derivanti da beni immateriali

 

Regime opzionale del Patent box. La circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 29 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione -Nuovo Regime di autoliquidazione OD – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina – Documentazione idonea di cui all’articolo 4 del Decreto Crescita – Condizioni di efficacia della Documentazione – Art. 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30/07/2019, prot. n. 658445»

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze:

 

 

Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali

 

Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Affermazione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10, del D.M. Mef 05/08/2019, n. 106 – Art. 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4»

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

 

Codice del terzo settore

 

Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt. 1325 e 1350 c.c.»

 

 

Legislazione

 

 

Codice del terzo settore

 

Terzo Settore: il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»

 

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020, n. 132: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche»

 

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Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

 

In linea generale, un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l’intervento del notaio a condizione che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.

Nel documento interpretativo, il Ministero del lavoro, nel fornire chiarimenti riguardanti le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera di “adeguamento” da parte dell’organo deliberativo, sottolinea che l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, che le stesse possano essere assunte «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie.

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

 

Link alla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale