“CO” lavoratori occasionali. Fino al 30 aprile 2022 possibile anche a mezzo e-mail

Con la nota del 28 marzo 2022, prot. n. 573 (di seguito riportata), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha stabilito che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Il testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 28 marzo 2022, prot. n. 573, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie (CO) – termine periodo transitorio – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta, oltre che alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Infine, si rappresenta che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.




Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo 2022, online la nuova applicazione

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215, si informa che, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro – https://www.ispettorato.gov.it/

 

Si ricorda che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c.) previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. Di seguito i link ai documenti interpretativi.

 

Le istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 1°marzo 2022, prot. n. 393, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 – Attività di volontariato – Guide turistiche – Prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua – Utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager – S.p.A. a partecipazione pubblica – Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti – Prestazioni rese dai produttori assicurativi – Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine – Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 gennaio 2022, prot. n.109, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti – Incaricati alla vendita occasionale – Procacciatori d’affari occasionale – Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici – Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale – Prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo – Fondazioni ITS – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD – Studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.