SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi

Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up”

 

Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024

 

Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Incentivi agli investimenti 2025

 

Principali agevolazioni alla luce della Legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili

Strumento operativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 marzo 2025

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi
Aliquote
contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Ultime dai Tribunali, Sezioni Lavoro, sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di S.r.l. per l’obbligo contributivo alla gestione commercianti

 

La tematica attinente l’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (e del conseguente obbligo contributivo), per i soci di società a responsabilità limitata è stata oggetto di diverse pronunce da parte dei tribunali. Le decisioni contribuiscono a chiarire in ordine agli obblighi motivazionali e di prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio per l’iscrizione alla citate gestioni previdenziali. I giudici hanno evidenziato che, per l’iscrizione alle Gestione INPS, non basta essere socio e/o amministratore della società. È necessaria la prova che il socio partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività della società.

 

Le ultime Sentenze

 

Tribunale di Monza n. 177/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio; la piena responsabilità dell’impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri; la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L’iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Ne consegue che, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l’obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal sussistente il presupposto dell’obbligo contributivo.

Tribunale di Ancona n. 134/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – In tema di onere probatorio per presenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, i giudici anconetani, hanno evidenziato che grava sull’Inps ex art. 2697 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l’avviso di addebito. Nella sentenza viene, inoltre, rilevato “che a fronte di tali risultanze non è provato che la cancellazione della partita IVA e dell’iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta con effetto retroattivo sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente senza ulteriori indagini da parte degli enti preposti come sostenuto dall’opponente tenuto conto che per effettuare la cancellazione della partita IVA con effetto retroattivo è necessario che dai dati e dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate non risulti lo svolgimento dell’attività di impresa (peraltro, la presenza di inattività del titolare della partita IVA per un periodo di tre anni può portare anche alla chiusura d’ufficio)”.

Tribunale di Bari n. 411/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Anche per i giudici di pugliesi, la qualità di socio di S.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore. Inoltre, la previsione di automatismi si risolve in un’inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell’eventuale provvedimento amministrativo d’apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.

Tribunale di Napoli n. 1439/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Per i giudici partenopei, se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part-time in ogni caso, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico, ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part-time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell’accertamento impugnato.

 

Vedi anche:

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

 

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Lavoratori subordinati sportivi e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale: assicurazione Inail dal 1° luglio 2023 e adeguamento entro il 30 novembre 2023

Con circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021.

Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.

Sono, inoltre, riassunte le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed è precisato che, ai fini della determinazione dei premi assicurativi, si applicano le retribuzioni e i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2022.

Infine, sono fornite indicazioni per i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico.

Nella circolare evidenziato che le novità della riforma “riguardano i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000. I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023*.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi**.
I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa”.

 

 


* In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.
** In deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.

 

Link al testo della Circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023, con oggetto: «Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

Fonte: l’Inail – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – sito web: https://www.inail.it

Vedi anche la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023.  Nel documento di prassi illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2019

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Commenti

 

Partecipazioni di controllo e di collegamento: il metodo del patrimonio netto
di Marco Orlandi

Il riconoscimento dei costi in misura forfettaria si scontra con l’onere della prova
di Enrico Molteni

Dall’ecobonus per le società locatrici ai criteri di interpretazione degli atti normativi. Spunti da una recente sentenza della Cassazione
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Agenzia delle entrate-Riscossione – Rappresentanza e difesa in giudizio

 

Ampia, ma non assoluta, la discrezionalità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019: «AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Rappresentanza e difesa in giudizio – Obbligatorietà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato – Esclusione – Possibilità e condizioni per farsi difendere anche da avvocati del libero foro, oltre che dall’Avvocatura dello Stato o da dipendenti delegati – Art. 1, comma 8, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 43, quarto comma, del RD 30/10/1933, n. 1611»

 

  • Sezioni tributarie

 

Oneri e/o a costi – Prova dell’esistenza e dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta

 

Accertamento analitico o analitico-induttivo. Esclusa la possibilità della deduzione percentuale dei costi. Riconoscimento in misura forfettaria in base dei ricavi solo nell’induttivo “puro”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 28322 del 5 novembre 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Criteri – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza – Metodo analitico o analitico presuntivo – Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo “puro” – Esclusione – Conseguenze – Costi deducibili – Onere probatorio a carico del contribuente – Art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2697 c.c.»

 

Detrazione per la riqualificazione energetica di immobili esistenti relativi all’impresa

 

L’ecobonus spetta anche per immobili affittati a terzi da società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29164 del 12 novembre 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – “Bonus” per spese di riqualificazione energetica – Detrazione del 55 per cento prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici – Detrazioni per immobili esistenti relativi all’impresa – Lavori su immobile non direttamente impiegato dall’impresa per l’esercizio dell’attività – Interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili affittati da parte di società di locazione – Applicabilità dell’agevolazione – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. 19/02/2007 • AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – Agenzia delle Entrate – Attività di interpretazione – Circolari, risoluzioni, pareri e istruzioni in materia tributaria – Natura – Mero parere – Efficacia vincolante – Esclusione • FONTI DEL DIRITTO – Interpretazione degli atti normativi – Letterale – Criterio prioritario – Ricorso al criterio sussidiario dell’interpretazione storica e logica – Inammissibilità – Fattispecie in tema di interpretazione di norma individuatrice dei destinatari della detrazione del 55 per cento prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici»

 

 

Accertamenti e controlli – Diritti e garanzie del contribuente

 

Mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto. Per la nullità dell’atto impositivo non serve la prova di resistenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23900 del 25 settembre 2019: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Contenuto della sentenza – Vizi di motivazione – Motivazione apparente – Rimessione all’interprete per l’integrazione della sentenza – Esclusione – Conseguenze – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111 Cost. • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento tributario – Verifiche fiscali (accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività) – Rispetto del termine dilatorio – Necessità -Tributi armonizzati – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Esclusione – Prova di “resistenza” – Necessità -Esclusione – Fondamento – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 97 Cost.»

 

Omesso contraddittorio preventivo: quando occorre la prova di “resistenza”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 701 del 15 gennaio 2019: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento tributario – Verifiche fiscali (accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività) – Rispetto del termine dilatorio – Necessità – Tributi armonizzati – Applicazione dei principi comunitari di effettività e di equivalenza – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Esclusione – Prova di “resistenza” – Necessità – Esclusione – Fondamento – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 97 e 111 Cost. – Artt. 41 e 47 CDFUE»

 

Sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo

 

Istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva. La mancata risposta entro 220 giorni costituisce motivo sufficiente a determinare l’annullamento del diritto del credito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019: «RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sospensione della procedura cautelare/esecutiva – Disciplina previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Istanza del contribuente per sospendere le procedure di riscossione – Mancata risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540 legge n. 228/2012 (nella specie, istanza presentata il 20.03.2013) – Effetti – Annullamento delle somme contestate – Art. 1, commi da 537 a 543, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 e 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Natura ordinatoria del termine per il deposito dell’istanza di sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la liti fiscale

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 29790 del 15 novembre 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Processo tributario – Sospensione dei giudizi – Termini – Natura del termine ex art. 6, comma 10, del DL n. 119/2018 per il deposito, in cancelleria, della domanda di definizione agevolata, al fine di ottenere la sospensione del processo tributario per ottenere l’effetto sospensivo fino al 31 dicembre 2020 – Natura perentoria – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Conseguenze – Accoglimento di istanza di sospensione avanzata dai contribuenti il 23 ottobre 2019 – Art. 6, comma 10, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 152 c.p.c.»

 

Prassi

 

 

 

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

 

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici. L’Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 486 del 14 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi – Modalità – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Registratori telematici e pagamento mediante ticket restaurant. Istruzioni per la gestione dei “corrispettivi non riscossi” a seguito di somministrazione di alimenti e bevande

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 419 del 23 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Attività di ristorazione – Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi – Pagamento con buoni pasto (ticket restaurant) di cui al D.M. 07/06/2017, n. 122 – Istruzioni per la gestione dei “corrispettivi non riscossi” -Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Artt. 6 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

La soluzione tecnica per indicare la ventilazione dell’IVA sugli e-corrispettivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 420 del 23 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Ventilazione dei corrispettivi – Codifiche per poter indicare i corrispettivi “ventilati” – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

 

Accordi di separazione e divorzio – -Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987

 

Senza limiti di tempo il trattamento fiscale di favore dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 493 del 25 novembre 2019: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI -IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Accordi di separazione e divorzio – Trasferimenti immobiliari -Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987 – Atto di trasferimento esecutivo dell’accordo stipulato trascorsi oltre cinque anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale – Possibilità di applicazione dell’agevolazione in caso di mancata previsione da parte del giudice di termini perentori ed essenziali a beneficio delle parti o dei figli – Accordo disciplinante il trasferimento della nuda proprietà di immobile – “Naturale” ricongiungimento dei diritti reali nella piena proprietà nelle more della esecuzione dell’accordo – Mutamento dei dati catastali degli immobili oggetto di trasferimento rispetto a quelli indicati nell’accordo – Irrilevanza sempre che sia dimostrabile che si tratta dei medesimi beni immobili»

 

Indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata

 

Co.co.co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime istruzioni sull’ampliamento della malattia e degenza ospedaliera

Circolare INPS – Direzioni Centrali Ammortizzatori Sociali, Entrate e Recupero Crediti, Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 141 del 19 novembre 2019: «INPS – Co.co.co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-bis del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv., con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128»

 

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Gestione Separata Inps: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

L’INPS, con la circolare del 18 novembre 2019, n. 141, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all’ampliamento della tutela previdenziale, operato dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. “senza cassa”, collaboratori e gli amministratori, soggetti all’aliquota contributiva Inps “piena” (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Nella circolare si illustrano le citate novità normative. Per quanto non diversamente specificato, si rinvia alle istruzioni già fornite in materia dall’Inps con la circolare n. 77 del 13/05/2013.

Requisiti reddituali e contributivi

Nel documento di prassi, evidenziato che per i citati lavoratori iscritti Gestione separata, come detto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità saranno corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.

Nel dettaglio, per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata, mentre per gli eventi insorti prima del 5 settembre 2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento.

Inoltre, nell’anno solare che precede quello dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70 per cento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95, valido per lo stesso anno.

 

Documentazione richiamata:

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime istruzioni sull’ampliamento della malattia e degenza ospedaliera

Link al testo della circolare INPS 19 novembre 2019, n. 141, con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-bis del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv. con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128

 

Sull’estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

Link al testo della circolare INPS del 13 maggio 2013, n. 77, con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Tutele per i Rider, Cococo e Partite IVA senza cassa. Il D.L. “Crisi” convertito

Link al testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 257 del 2 novembre 2019, n. 128), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2017

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Commenti

L’avviamento negativo (o badwill) in sede di cessione d’azienda: profili contabili e imposta di registro

di Marco Orlandi

 

Riflessioni (critiche) sulla negata possibilità di estinzione dei debiti d’imposta altrui mediante l’istituto dell’accollo in compensazione

di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Cessione d’azienda
Determinazione del valore e della base imponibile dell’imposta di registro

Valorizzazione dell’azienda ai fini dell’imposta di registro. Sancita la rilevanza (in negativo) del badwill

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018: «IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale – Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda – Determinazione del valore e della base imponibile – Valore di avviamento – Rilievo – Scelta – Giudizio rimesso al giudice di merito – Fondamento – Insussistenza in base a perdite subite – Esclusione – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale -Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda (o ramo d’azienda) – Valorizzazione dell’azienda – Nella specie accertamento del valore del ramo aziendale – Ramo d’azienda inattivo da anni e suscettibile di perdite future – Rilevanza dell’avviamento negativo (o badwill) nella determinazione della base imponibile – Fondamento – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Riscossione dell’imposta – Soggetti obbligati – Notaio rogante – Rimborso – Legittimazione – Esclusione – Fondamento – Art. 77, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

Accollo del debito d’imposta altrui
Estinzione per compensazione

Esclusa la compensazione per il pagamento del debito tributario altrui oggetto di accollo. Salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 15 novembre 2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140 E del 15 novembre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Accollo d’imposta – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione – Esclusione – Incertezza normativa per i pagamenti dei debiti tributari accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi -Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni per le compensazioni effettuate fino al 15 novembre 2017 – Art. 8, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 1273 c.c.»

 

Attività vivaistica
Reddito agrario

Vivaio che compra piante per poi rivenderle: nel rispetto del limite della prevalenza, le attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura -Determinazione del reddito agrario – Attività floro-vivaistiche – Attività agricole connesse – Attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 13/02/2015 – Art. 2135 c.c.»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 18 del 31 gennaio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L 11/12/2016, n. 232»

 

Possesso dei beni ereditari da parte del chiamato

La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

Studio n. 406-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l’8 novembre 2017 – Approvato dal CNN il 14/15 dicembre 2017

 

Legislazione

Scissione Dei Pagamenti
(Split Payment)

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

 

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni relative al secondo semestre 2017. Stesso termine ultimo per le correzioni senza sanzioni del primo semestre 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»

 

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Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

Applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la «disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Questa è una della indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il D.Lgs. n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.