Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall’Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

 

L’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. Decreto Sostegni), prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum in favore dei suddetti lavoratori.

Con messaggio 2564 del 9 luglio 2021, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Link al testo del messaggio Inps 2564 del 9 luglio 2021, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Accertamento dei requisiti normativamente previsti – Istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame – Art. 10 del decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, conv., con mod., dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. Decreto “Sostegni”.




Attiva la procedura on line per le nuove domande “bonus 2400 euro”

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal D.L. Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’accesso è al seguente link:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FIndCovidWeb%2FanagraficaIndCovid.do%3Fmethod%3DpresenzaDomandePrecedenti_IndCovid%26idNav%3DAA_02%26S%3DS&S=S

(Così, comunicato stampa Inps del 22 aprile 2021)




Bonus 2400 euro (D.L. Sostegni): pubblicata la circolare Inps | Procedura per nuovi beneficiari al via in settimana e termini presentazione domande prorogati al 31 maggio

 

 

Pubblicata la circolare Inps n. 65 del 19 aprile 2021 con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del cosiddetto “bonus 2400 euroa supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni), individuate in:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

Nella circolare precisato che i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Inps.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.

La circolare, oltre ha fornire le attese istruzioni in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni), illustra le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, la circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.Lgs n. 22 del 2015.