Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell’esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d’ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

 

L’articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) approvato dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

 

Articolo 47-bis del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) approvato dalla Camera dei Deputati

 

(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)

1. Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell’articolo 1.




Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

 

 

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418 (di seguito riportato), l’Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Nel messaggio, vista la necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative di esonero venga completato, comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 2418 del 25 giugno 2021

 

Oggetto: Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti

 

Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.

 

L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura.

 

Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021.

L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi.

 

In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Le indicazioni del precedente messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 sono integrate dalle indicazioni del presente messaggio.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi




Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

 

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l’INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

 

Il testo della Circolare Inps n. 85 del 10 giugno 2021

 

Oggetto: Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Differimento del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021 – Art. 47 del D.L. 25/05/2021, n. 73

Con la presente circolare si fa seguito al messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

L’articolo 47 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha previsto che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Pertanto, alla luce del citato disposto normativo, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.