SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le memorie illustrative (in sede giudiziale) assumono un ruolo di siderale importanza (a maggior ragione) post riforma del 2024 e necessitano di un precipuo e idoneo schema “sartoriale” e riassuntivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Soci di S.r.l. e Gestioni Inps artigiani e commercianti
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2025. In chiaro gli effetti del CPB

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 105 del 27 giugno 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata – Effetti del reddito concordato nel CPB nel calcolo dei contributi – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2025-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2024 e in acconto 2025 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

Agenzia delle entrate

 

Fringe benefit auto aziendali – Modifica delle percentuali

 

Auto aziendali e fringe benefit: nuova disciplina dal 2025 e le deroghe in regime transitorio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 3 luglio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Disciplina transitoria introdotta all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 – Applicazione delle nuove percentuali forfetarie – Requisiti per l’accesso alla nuova disciplina – Definizione di “veicoli di nuova immatricolazione”, “contratti stipulati” e “concessione in uso” – Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale – Proroga e riassegnazione del veicolo – Art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 48, della L 30/12/2024, n. 207 – Comma 48-bis dell’art. 1 della L 30/12/2024, n. 207 dall’art. 6, comma 2-bis, inserito dal D.L. 28/02/2025, n. 19, conv. con mod., dalla L. 24/04/2025, n. 60»

 

Patrimonializzazione delle società – Rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche non imprenditori

 

Incasso giuridico per la rinuncia ai dividendi: l’Agenzia ribadisce il principio con le risposte n. 59 e n. 182/2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 dell’8 luglio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche non imprenditori – Disciplina successiva l’art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”) che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 88 del TUIR – Determinazione del valore fiscale del credito rinunciato – Coincidenza con il valore nominale – Conseguenze – In capo alla società partecipata – Soggetto IRES – Nessuna sopravvenienza attiva imponibile – Art. 88, comma 4-bis, del TUIR – In capo ai soci rinuncianti – Applicazione della teoria dell’“incasso giuridico” – Conseguenze – Applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 anche in caso di rinuncia successiva alla delibera assembleare – Art. 88, comma 4-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Revisione legale

 

Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle S.r.l.

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 giugno 2025

 

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Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio

La nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 10 del 3 luglio 2025 con cui le Entrate illustrano la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto “Bollette” (D.L. n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

Le novità della legge di Bilancio

 

Dal 1° gennaio di quest’anno sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

Il periodo transitorio

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 luglio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 3 luglio 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Disciplina transitoria introdotta all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 – Applicazione delle nuove percentuali forfetarie – Requisiti per l’accesso alla nuova disciplina – Definizione di “veicoli di nuova immatricolazione”, “contratti stipulati” e “concessione in uso” – Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale – Proroga e riassegnazione del veicolo – Art. 51, comma 4, lett. a), del DPR 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 48, della L 30/12/2024, n. 207 – Comma 48-bis dell’art. 1 della L 30/12/2024, n. 207 dall’art. 6, comma 2-bis, inserito dal DL 28/02/2025, n. 19, conv. con mod., dalla L. 24/04/2025, n. 60