Riforma della giustizia tributaria e chiusura agevolata liti pendenti 2023. Previste nuove tipologie di atti e documenti nel Ptt

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file in fase di deposito.

Detto adeguamento è stato effettuato in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, e della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Si ricorda che la citata la legge n. 130/2022, con l’articolo 4, comma 1, lettere g) e h), interviene sull’istituto della conciliazione giudiziale prevedendo la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria, di poter formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza (cfr. art. 48-bis.1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria»).

Nel PTT sono state introdotte le seguenti voci per consentire alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione:

  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – NON ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – NON ADESIONE

Un altro istituto introdotto dalla legge n. 130/2022, all’articolo 4, comma 1, lettera c), è la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta. Ove il Giudice lo ritenga necessario, può ammettere tale prova anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte (art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»).

Le voci previste nel PTT per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale sono:

  • DEPOSITO PROVA TESTIMONIALE
  • RICHIESTA PROVA TESTIMONIALE

Per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) consente la definizione delle stesse tramite domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.

Inoltre, per le controversie definibili, è prevista la sospensione delle stesse fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito della documentazione sopra descritta il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle suddette istanze sono:

  • DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1, C. 186, L. 197/2022
  • RICHIESTA SOSPENSIONE GIUDIZIO ART. 1 C. 197 L. 197/2022

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Portale Giustizia Tributaria – https://www.giustiziatributaria.gov.it

 

Per saperne di più:

 

Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande  

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Dogane e Monopoli del 15 marzo 2023)

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2023

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Speciale “Tregua fiscale”

 

 

Commenti

 

Alcuni aspetti critici sui nuovi condoni/definizioni agevolate del 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Il ravvedimento speciale con ulteriore sconto delle sanzioni
di Sergio Mogorovich

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Regolarizzazione delle violazioni formali

 

Definizione delle violazioni formali (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni). Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023: «Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento indicati nei commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023: «Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 

 

 

Prassi

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps)

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2023 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 1° febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2017

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Commenti

Le recenti ordinanze della Corte Costituzionale sul contraddittorio preventivo: di fatto la questione rimane non risolta

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Parte vittoriosa e impugnazione delle questioni non accolte: i chiarimenti delle SS.UU. della Cassazione

di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

Non si può procedere all’accertamento nei confronti di un contribuente congruo rispetto ad un più evoluto studio di settore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti e provvedimenti – Nullità – Rilevabilità – Eccezione della parte – Deduzione – Termine continua – Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell’atto viziato o alla notizia di esso -Conseguenze – Sanatoria – Fattispecie relativa ad una comunicazione dell’udienza di trattazione alle parti costituite senza rispettare il termine di trenta giorni liberi prima – Art. 157, comma secondo, c.p.c. – Artt. 1, comma 2 e 31 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Unitarietà del sistema – Progressivo affinamento degli strumenti di accertamento – Conseguenze – Applicazione retroattiva dello strumento più recente – Ammissibilità – Fattispecie – Nuova metodologia di valutazione dell’attività di lavoro prestata dai soci amministratori – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – “Ius superveniens” – Ove pertinente rispetto alle parti della decisione oggetto dell’impugnazione – Applicazione – Necessità di accertamenti di fatto in base alla nuova disciplina – Cassazione con rinvio – Fattispecie relativa all’applicazione retroattiva di studio di settore (VG75U evoluto) approvato con il D.M. 28/12/2011 successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con una nuova e più favorevole, ai fini del calcolo della congruità, disciplina da attribuire alle spese sostenute per i compensi dei soci amministratori»

 

Prassi

Studi di settore
Periodo d’imposta 2016

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2017 – Periodo d’imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale – Comunicazioni per la promozione della compliance – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, prot. n. 99553/2017 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017»

 

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

Voluntary disclosure-bis: focus su esoneri dagli obblighi dichiarativi, detrazione delle imposte pagate all’estero ed effetti premiali in relazione ai Paesi di detenzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 luglio 2017: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Riapertura dei termini con modifiche – Voluntary disclosure-bis – Modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 1-ter del D.L. n. 50/2017 – Detrazione delle imposte pagate all’estero – Autoliquidazione delle somme dovute – Determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente – Estensione degli esoneri dagli obblighi dichiarativi – Aspetti sanzionatori – Ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura – Artt. da 5-quater a 5-octies del D.L. 26/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 7, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 1-ter, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Legislazione

Scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA
Modifiche al decreto attuativo

Estensione split payment. Dalle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 applicabili le modifiche al D.M. Mef di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017: «Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

 

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Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

 

Il modello di domanda per la definizione
Il modello di domanda per la definizione

Definizione facile per le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate. I contribuenti interessati, infatti, possono risolverle entro il 2 ottobre 2017 pagando un importo agevolato. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Le liti pendenti definibili

A offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. In sintesi, sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.

Le somme dovute per la definizione

Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, va versato il 40 per cento dei relativi importi in contestazione. Nulla è dovuto, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Scomputo dei versamenti già effettuati e rapporti con la rottamazione dei ruoli

Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni. Sul punto, il provvedimento al paragrafo 1.3 così dispone: «Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6». In questo caso, «La domanda di definizione (…), deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016.». (Paragrafo 4.4)

La prima scadenza al 2 ottobre 2017

Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data – primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

Versamento in una o più rate (con un massimo di tre)

La definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre rate. Il predetto limite di duemila euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata, pari al quaranta per cento dell’importo netto dovuto, scade il 2 ottobre 2017. Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al quaranta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la terza rata, nella misura del residuo venti per cento, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. L’importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ivi previsto.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Diniego della definizione e estinzione del processo

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il contribuente può impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza dì istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego,qualora la controversia risulti non definibile, vale anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Per saperne di più:

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali  di Enrico Molteni