Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività”

 

È stata accolta la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell’autodichiarazione.

Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”.

“Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti)




Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

 

 

 

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico all’Agenzia.
Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022

 

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022», pubblicato il 29.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell’Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande (aggiornamento del 29 novembre 2022) più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, infatti, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

 

Le novità della versione semplificata

 

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A).

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

 

La finestra per l’invio si chiude il 30 novembre 2022

 

Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022)




Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Per l’invio dell’autodichiarazione c’è tempo fino al 30 novembre

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Il provvedimento di oggi tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022, prot. n. 233822/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022»

 

 

Per saperne di più:

 

Aiuti Covid ricevuti – Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2022

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Commenti

 

Perché a volte ci si dimentica che era già tutto scritto? Spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Adesione resa solo dalla società di persone e riflessi sul socio dissenziente
di Antonino Russo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione

 

Rettifica nei confronti dei soci sulla base dell’adesione della società di persone e ammissibilità dei motivi erroneamente intitolati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9392 del 9 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per Cassazione – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Fattispecie – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. • SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IRPEF imputata per trasparenza -Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione – Impugnazione da parte del socio – Rilevanza di quanto definito dalla società – Sussistenza – Ragioni – Art. 2, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 53 Cost.»

 

Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Esclusione dell’automatica sospensione anche per il socio del termine per il ricorso

 

Termine per il ricorso. Al socio nessuna sospensione per effetto della proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone partecipata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 879 del 13 gennaio 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso – Termine – Accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – IRPEF imputata per trasparenza – Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Impugnazione da parte del socio – Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Automatica sospensione anche per il socio del termine ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti – Esclusione – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 41-bis, del D.P.R. 28/09/1973, n. 600 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 3, D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali – D.L. “Milleproroghe 2022

 

In chiaro la sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto o riacquisto della “prima casa” e la proroga dei versamenti per gli allevatori avicunicoli e suinicoli delle aree soggette a restrizioni sanitarie

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 29 marzo 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – MILLEPROROGHE 2022 -IMPOSTA DI REGISTRO, RISCOSSIONE e IRAP – Sospensione di taluni termini per la decadenza delle agevolazioni “prima casa” (articolo 3, comma 5-septies) – Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 7, della L. 23/12/1998, n. 448 – Proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) – Proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis) – Artt. 3, commi 5-septies e 6-quater, e 20-bis, del D.L. 30/12/2021, n. 228, conv., con mod., dalla L 25/02/2022, n. 15»

 

Novità fiscali – Legge di bilancio 2022

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Revoca

 

Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di aprile 2022

 

 

 

Legislazione

 

Aiuti Covid ricevuti
Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

 

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Monitoraggio Aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Con un provvedimento di oggi (del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022), in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

 

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

 

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

 

Finestra per l’invio, dal 28 aprile al 30 giugno 2022

 

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 27 aprile 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici», pubblicato il 27.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»




Aiuti di Stato: in Gazzetta il decreto Mef per la verifica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

Il decreto, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

I destinatari dei contributi ai fini della predetta verifica, dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno individuati i termini, le modalità e contenuto dell’autodichiarazione, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022

Link al testo della relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»




Monitoraggio e controllo degli aiuti Covid. In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante: modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», coordinato dalla relazione illustrativa




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2021

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Commenti

 

Principio di inerenza fiscale e criteri per la deducibilità dei costi
di Marco Orlandi

 

Le operazioni soggettivamente inesistenti nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”) – Giudizio di economicità e interesse del gruppo

 

Rettifiche delle operazioni infragruppo “domestiche”. Dal transfer pricing interno all’antieconomicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 11053 del 27 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Transazioni infragruppo interne – “Valore normale” ex art. 9 TUIR – Discrepanza – Valutazione di elusività – Esclusione – Disciplina del “transfer pricing” internazionale ex art. 110 TUIR – Applicazione analogica – Esclusione – Conseguenze – Nozione di “transfer pricing” domestico – Estraneità – Caso di specie – Eccessiva differenza tra l’importo dei canoni di leasing pagati dalla società contribuente e l’importo dei canoni di locazione dell’immobile a terzi – Art. 9, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Differenza tra l’importo dei canoni di leasing pagati dalla società contribuente e l’importo dei canoni di locazione dell’immobile a terzi – Scostamento dal “valore normale” – Valore presuntivo meramente indiziario -Fondamento – Conseguenze in tema di onere della prova • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”) – Impresa controllata – Rapporto di controllo – Nozione fiscale – Differenze rispetto all’art. 2359 c.c. • SOCIETÀ – Amministrazione – Società collegate – Atti di una società in favore dell’altra -Riferimento all’interesse di gruppo – Fattispecie – Cd. transfer price interno – Società controllante che acquisisce in leasing opificio e lo concede in locazione (ma non finanziaria) alla controllata – Costo dei canoni di locazione non continua finanziaria determinato anche in base al rapporto di controllo tra le due compagini societarie – Sussistenza di un interesse del gruppo – Conseguenze – Giustificazione di prezzo pattuito per canone di locazione che si discosta dal valore normale – Esclusione del carattere antieconomico in quanto l’operazione contestata si colloca all’interno di una strategia economica diretta a raggiungere un risultato nell’interesse di tutte le società del gruppo – Art. 2497 c.c. – Art. 2634 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”) – Giudizio di economicità – Costi di leasing e di locazione di immobile – Transazioni comparabili – Esclusione – Ragioni»

 

 

Fatture “soggettivamente” false – Consapevolezza dell’utilizzatore

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Per negare la detrazione IVA, il Fisco deve provare la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11685 del 5 maggio 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione -Esclusione – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente -Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21, 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006»

  • Sezione III Penale

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La consapevolezza dell’utilizzatore è elemento essenziale per ritenere sussistente il fumus del delitto ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 17400 del 6 maggio 2021: «PENALE TRIBUTARIO -Reati tributari – Sequestro preventivo del profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000 – Conoscenza della natura di cartiera della società emittente – Rilevanza – Produzione in giudizio di mail e bonifici sintomatici di una mancanza di collegamento illecito tra l’emittente e l’utilizzatore – Omessa valutazione – Conseguenze – Illegittimità del provvedimento per violazione di legge e motivazione apparente quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e dei gravi indizi di colpevolezza a carico legale rappresentante di S.r.l. – Art. 311 c.p.c. • PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatture “soggettivamente” false – Utilizzo – Reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 – Elemento soggettivo – Individuazione – Art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • MISURE CAUTELARI – Reali – Impugnazioni – In Genere – Presupposti – Astratta configurabilità del reato – Sufficienza – Esclusione – Art. 321 c.p.c. – Art. 322 c.p.c. – Art. 324 c.p.c.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Contributo a fondo perduto (art. 1 D.L. “Sostegni1 ”)

 

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto “Sostegni 1”. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 14 maggio 2021: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1 DL “SOSTEGNI” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del DL n. 41/2021 e da altri provvedimenti – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Calcolo del contributo – Risposte ai quesiti – Art. 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021»

Contributi a fondo perduto del Decreto “Sostegni 1”. I codici tributo per l’utilizzo e per la restituzione spontanea

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 aprile 2021: «RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante»

 

Le regole, i modelli e le istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. n. 77923/2021: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021»

 

Nuove istruzioni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2021, prot. n. 82454/2021: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021»

 

 

Inps – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Rimborsi della contribuzione Inps indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

 

Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate, Coordinamento Generale Legale e Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 75 del 6 maggio 2021: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Art. 2033 c.c. – Art. 2946 c.c.»

 

 

 

Legislazione

 

 

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

 

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2021 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

 

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Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal D.L. Sostegni – alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

 

Cfp 2020 fuori dal calcolo per l’accesso ai nuovi

 

I contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

 

Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario

 

I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

 

Casi particolari di calcolo

 

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’articolo 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2021)