Cfp decreto Sostegni-bis “alternativo”. I codici tributo per l’opzione per la compensazione e per la restituzione spontanea

 

 

Pubblicata, la risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) che istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 comma 5 del D.L. n. 73/2021 e per la restituzione spontanea del contributo non spettante.

Di seguito il testo della risoluzione.

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 19 luglio 2021

 

OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “COVID-19” –Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, Cd. D.L. “Sostegni-bis, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

 

L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede il riconoscimento di “(…) un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 5 e seguenti.

In proposito, il comma 12 del citato articolo 1 prevede che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.”.

Ai sensi del comma 13 del menzionato articolo 1, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi.

In particolare, al punto 6.1 del richiamato provvedimento del 2 luglio 2021 è stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:

  •  “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis  stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

 

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Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  •  “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo

IL DIRETTORE CENTRALE




On-line la Guida ai tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto “Sostegni-bis”

 

 

Diffusa la Guida ai tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto “Sostegni-bis”. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie per utilizzare i nuovi contributi a fondo perduto, introdotti dal decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”), destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.

La guida illustra le regole di erogazione automatica del contributo Sostegni-bis automatico e fornisce le indicazioni utili per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni-bis attività stagionali, chiarendo le condizioni per usufruirne, le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza e le modalità di erogazione, che sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021, prot. n. 175776/2021, recante «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021».

 

Link alla Guida ai contributi a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” – Aggiornamento luglio 2021




Contributo a fondo perduto “alternativo”, domande dal 5 luglio 2021

Pronto il canale online per trasmettere le istanze previste dal D.L. Sostegni-bis

 

Tutto pronto per l’invio, da lunedì 5 luglio, delle richieste di contributo a fondo perduto “alternativo” ai Cfp automatici, previsto dal D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, commi da 5 a 15). Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni. Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal D.L. Sostegni-bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

A chi spetta il contributo

 

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni-bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni-bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato. Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

 

I requisiti per ottenere il Bonus

 

I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%.

 

Come si calcola il contributo

 

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni-bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019. Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. A differenza dei precedenti contributi è non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

 

Le chiavi per aprire il canale

 

Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia per l’utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline. Ok anche all’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

 

Quando inviare la domanda

 

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021, prot. n. 175776/2021: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.», pubblicato il 02.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Consulta la nuova Guida dell’Agenzia delle entrate
ai tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto “Sostegni-bis

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2021

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Speciale – Decreto “Sostegni-bis”

 

D.L. 25/05/2021, N. 73

 

La guida normativa

 

Il testo del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa 

 

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