SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo di Riforma della fiscalità internazionale

 

 

Riforma
della fiscalità internazionale

 

Criteri di residenza, impatriati, regime CFC, reshoring e penalty protection

Articolo per articolo, l’analisi normativa delle disposizioni sulla fiscalità internazionale (articoli 1-7) e compliance in materia di disallineamenti da ibridi (articolo 61)

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 alla disciplina della fiscalità internazionale

Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.P.R. n. 917/86 — Artt. 2, 5, 73 e 167

 

Commenti

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: gli interventi di maggior rilievo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti

 

Le modalità per effettuare il rifiuto delle cessioni di crediti fiscali (di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020) successive alla prima che siano state già accettate dal cessionario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E dell’8 marzo 2024: «BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Eventi verificatisi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Modello di richiesta di rifiuto della cessione dei crediti -Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Agenti e mediatori assicurativi – Ritenute sulle provvigioni

 

Ritenute sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi. Le regole per l’applicazione dal 1° aprile 2024

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 21 marzo 2024: «IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – Determinazione aliquota della ritenuta – Obblighi di consegna della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate – Art. 1, commi 89 e 90, della L. 30/12/2023, n. 213 – Art. 25-bis, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 16/04/1983, n. 2446»

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Controlli e verifiche – Contraddittorio (diritto di essere sentiti) e relativa tempistica

 

Contraddittorio generalizzato. Fino alla data del 30 aprile 2024 nulla cambia in ordine alle modalità procedurali

Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – del 29 febbraio 2024: «Atto di indirizzo del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente»

 

 

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Commercialisti, bene proroga certificazioni uniche autonomi e intermediari

De Nuccio: “Accolta nostra richiesta”. Regalbuto: “Provvedimento che evita congestionamenti nell’anno della riforma tributaria”

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “apprezzamento” per il differimento del termine, dal 18 marzo al 31 ottobre 2024, per l’invio delle certificazioni uniche di autonomi e intermediari, reso noto oggi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 13.

“Nei giorni scorsi – afferma il presidente della categoria, Elbano de Nuccio –, anche sulla base di segnalazioni provenienti da parte di numerosi iscritti, ci siamo attivati per richiedere un maggiore termine per l’invio delle Certificazioni uniche relative ad autonomi e intermediari in scadenza il prossimo 18 marzo. Ciò in considerazione delle novità introdotte in tema di dichiarazione precompilata che, nella sostanza, anticipano il termine di presentazione delle CU rispetto a quello che si era consolidato negli anni precedenti. Apprezziamo, quindi, particolarmente l’odierno provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che, di fatto, conferma anche per il 2024 il termine del 31 ottobre e ringraziamo per l’attenzione alle nostre proposte dimostrata ancora una volta dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo e dai vertici dell’Agenzia delle Entrate”.

Per Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale tesoriere delegato alla fiscalità,

“la dichiarazione precompilata per gli autonomi, introdotta dal D.Lgs. 1/2024, può essere uno strumento utile soprattutto per intercettare eventuali disallineamenti tra i dati delle scritture contabili e quelli risultanti all’Agenzia delle Entrate. Necessita però di un percorso di affinamento e perfezionamento e, non a caso, è stata introdotta in via sperimentale. L’odierno provvedimento è particolarmente apprezzabile, quindi, perché evita congestionamenti in un anno che sarà fortemente interessato dalle novità introdotte dalla riforma tributaria. Peraltro, nell’ambito dei percorsi correttivi ai decreti attuativi già emanati, proporremo termini più congrui per la trasmissione delle CU e la messa a disposizione della precompilata per i titolari di partite Iva”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 4 marzo 2024)




Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo. Il termine di presentazione confermato al 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770)

Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno (Modello redditi 2024-Pf, p.i. 2023), solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770). Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.

Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024.

Link al testo della risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024, con oggetto: CU (Certificazioni Uniche)  – Certificazione dei redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”) – Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta – Art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 19 del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1