SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Gli approfondimenti

 

Il nuovo schema d’atto: aspetti di riflessione e analisi empirica
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento 

 

Il metodo dell’analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all’atto impositivo con “motivazione rafforzata
di Eugenio Grimaldi

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

 Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella, nonostante l’accertamento presuntivo “presupposto” del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell’accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell’accertamento “presupposto” a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza

 

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l’ex neo forfetario, fuoriuscito nell’anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro
di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d’impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell’art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato – Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l’adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l’adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

 

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell’11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l’esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l’esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

Legislazione

 

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Gli approfondimenti

 

Le modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva ex lege 388/2000 a decorrere dal 1° settembre 2024  di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Decreto-legge “Omnibus” convertito in legge

 

Decreto “Omnibus coordinato con le modifiche del Decreto “Anticipi 2025. La sintesi

Le misure fiscali del Decreto “Omnibus” convertito in Legge

Da quelle per il “Ravvedimento speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al Cpb a quelle transitorie relative al regime di esenzione dall’IVA riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica.

Il testo del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» — Artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5, 6, 7, 7-quinquies, 7-sexies e 22

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Notifica gli atti di natura tributaria a mezzo Pec nei confronti di contribuenti dotati di domicilio digitale

 

Domicilio digitale “specialeex art. 60-ter del D.P.R. n. 600/73. Approvato il provvedimento che regola il processo di elezione, conferma, variazione e revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379575/2024: «Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Prassi 

 

Regime sanzionatorio per l’omissione o l’evasione contributiva

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

 

Ravvedimento operoso per omissioni ed evasioni contributive, attività di compliance e attività di accertamento d’ufficio. L’Inps ha rilasciato le istruzioni operative sulle novità del Decreto PNRR-quater

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 4 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva – Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS – Nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell’INPS e relativo regime sanzionatorio – Regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater»

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

 

Premi omessi. Le istruzioni Inail sul nuovo regime sanzionatorio

Circolare INAIL – Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo – n. 31 del 10 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in relazione ai premi Inail – Regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater – D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – Tabella esemplificativa»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




In Gazzetta il D.L. che consente lo “speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater” agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall’applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. “Ravvedimento speciale” legato all’adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento “Ravvedimento speciale” nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”);

 

Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) all’articolo 148, richiamato dall’articolo in esame, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. In base a questa disposizione, ed esempio, il Mef ha provveduto con due successivi decreti, rispettivamente del 2 febbraio e del 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020. Anche il D.M. 21 marzo 2022 ha recepito una causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19 che ha interessato i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Infine, l’art. 8 del D.M. 29 aprile 2022, al fine di adeguarne i risultati dell’applicazione ISA agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid-19, ha estenso l’inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

 

ovvero

 

  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.

 

Si ricorda che a causa di esclusione prevista dal comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento e come chiarito dalle circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 16 giugno 2020, (par. 7 in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 894), anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19).

 

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, l’incremento è del 25 per cento e si applicheranno le aliquote (considerando la riduzione del 30%, vedi infra) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’IRAP.

In dettaglio, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento speciale:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza

tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 12,5 per cento;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento. Resta fermo il versamento minimo, per ciascuna annualità, di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali previsto dal comma 7 all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. 

 

Infine, in conseguenza alle modifiche introdotte dal nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al comma 10 del medesimo articolo aggiunta un’ulteriore deroga alla impossibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o del regolare pagamento rateale. Tale rettifica,  potrà essere effettuato «anche nel dichiarazione infedele della causa di esclusione (ISA) di cui al comma 6-bis».

 

 

Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Link al testo del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali». In Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024




D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025. Ravvedimento speciale anche per i soggetti che aderiscono al Cpb e che per gli anni 2020 e 2021 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione ISA da Covid

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

 

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

 

Si dispongono tre rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

 

Rifinanziamento Ape sociale 2024

 

Si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

 

Misure in favore di grandi eventi

 

Al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

 

Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia

 

Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Misure in materia di PNRR

 

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.

In particolare, si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

 

Disposizioni fiscali

 

Si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

 

Si riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720, per l’anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale. Inoltre, si riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l’anno 2013.