Professionisti iscritti alla Cnpr. Dalle ore 12.00 è possibile fare domanda del Bonus 200 euro (e integrazione di ulteriori 150 euro)

A partire dal 26 settembre alle ore 12.00 gli iscritti alla Cnpr (già iscritti al 18 maggio 2022) possono chiedere le indennità una tantum previste dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dal decreto Aiuti-ter.

I benefici (indennità 200 euro e 150 euro) sono corrisposti su domanda, da inviare esclusivamente online tramite l’Area riservata del sito, sezione “Indennità bonus”, entro il 30 novembre 2022. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute tramite altri strumenti.

L’indennità di 150 euro per i liberi professionisti, introdotta dal decreto Aiuti-ter, stabilisce un diverso tetto reddituale rispetto al bonus di 200 euro (reddito 2021 non superiore a 35.000 euro) ovvero un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro.

La procedura sul sito è aggiornata, se si è in possesso di entrambi i requisiti sarà pertanto sufficiente inviare online una sola domanda. Alla domanda devono essere allegati, copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come previsto dal decreto.

Le indennità verranno erogate in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

I benefici sono corrisposti sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili alla Cassa al momento del pagamento e sono soggetti alla successiva verifica. Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Cassa non riscontri la sussistenza dei requisiti avvierà la procedura di recupero nei confronti di chi ne ha usufruito indebitamente.

I bonus verranno corrisposti sul conto corrente indicato dal richiedente all’atto della domanda on line.

I requisiti in sintesi:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del già menzionato decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro oppure, per ottenere anche il bonus di 150 euro, un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro;

d) essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022) ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. Se si è iscritti anche all’Inps la domanda va presentata all’Inps”.

Così, comunicato della “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” – CNPR, pubblicato nel sito: http://www.cassaragionieri.it




Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00″.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – https://www.cassaragionieri.it/

 




Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell’indennità per il mese di aprile prevista dall’art. 78 del D.L. 34/2020.

Il Decreto prevede l’erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.

Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.

Sul punto, il Decreto precisa che:

1) per «cessazione dell’attività», va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

2) per «riduzione o sospensione dell’attività», va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

4) alternativamente:

  • di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
  • in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
  • di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
  • di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.

 

 

Il link per prelevare il Decreto firmato il 29 maggio 2020.




Indennità Covid-19 a favore dei Ragionieri mesi di aprile e maggio 2020. Si attende il Decreto Interministeriale

“Ricordiamo ai nostri iscritti che l’erogazione dell’Indennità relativa ai mesi di aprile e di maggio 2020, per i professionisti iscritti alle Casse professionali, è subordinata all’emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale che dovrà stabilire: i requisiti di accesso, i limiti di reddito, le modalità di presentazione della domanda e criteri per la graduatoria”.

(Cosi, comunicato pubblicato nella pagine del sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – CNPR, http://www.cassaragionieri.it)

 

Si ricorda che l’articolo 78 del decreto legge cd. “Rilancio” ha modificato l’articolo 44 del D.L. 18/2020. Nel dettaglio, la novella riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro (prevista per il solo mese di marzo 2020 dall’articolo 44 del D.L. 18/2020 cit.) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale).

Viene, altresì, innalzato da 30 giorni a 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 44 il termine per la emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto.

Si dispone, infine, che per il riconoscimento della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Di conseguenza, si dispone l’abrogazione dell’articolo 34 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, intervenuto successivamente in funzione interpretativa dell’articolo 44, in base al quale i soggetti alle categorie sopra elencate, per poter accedere al sostegno di cui alla disposizione in commento, dovevano intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva. In pratica, Con l’abrogazione dell’articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, non viene più richiesto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva di detti professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Come evidenziato dalla relazione tecnica al provvedimento, la disposizione modifica la platea dei beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero i professionisti iscritti agli enti di diritto privato. Da un lato si introducono due ulteriori requisiti per accedere all’indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall’altro abrogando il requisito dell’esclusività dell’iscrizione agli enti di previdenziali in esame (art. 34, DL 23/2020), si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.