Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l’esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

 

“Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall’area riservata.

 

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

 

La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio”.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Rottamazione-quinquies.  Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili  sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Somme dovute e moduli di pagamento

 

La Comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell’area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l’area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

 

I servizi online: domiciliazione delle rate e ContiTu

 

La Comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è possibile richiederle la domiciliazione anche utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies.

 

Le Comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026)

 

Dove trovare la Comunicazione

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la “Comunicazione“, oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo “fisico”) indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Tipologie di “Comunicazione”
AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies, nonché, per i debiti non rientranti nella misura agevolativa, il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies; per i restanti debiti contenuti nella domanda e “non definibili” vengono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera sono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione dalla Rottamazione-quinquies.

Le “Comunicazioni” di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).

Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.

A tali “Comunicazioni” sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.

Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:

  • i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
  • soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

Se intendi pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu.

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2022

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti)

 

Il decreto-legge “Aiuti
convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali o in tema di crediti di imposta

Il testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conv., con mod., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Operazioni transfrontaliere – Esterometro 2022

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

PP.AA. escluse dall’obbligo dell’esterometro. Per gli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale resta l’obbligo di integrare i documenti passivi liquidando l’imposta col modello F24EP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 379 del 14 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Pubbliche amministrazioni escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”) – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

 

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