Soci lavoratori di S.r.l.: dieci sentenze gemelle ridisegnano la base imponibile dei contributi IVS

Tra il 16 e il 17 settembre 2026 la Sezione lavoro della Cassazione respinge, con dieci decisioni sostanzialmente sovrapponibili, la tesi dell’INPS sugli utili non distribuiti delle S.r.l. Per la contribuzione eccedente il minimale non basta attribuire al socio, in proporzione alla partecipazione, il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES: occorre che quel reddito sia fiscalmente imputato alla persona fisica e rilevi ai fini IRPEF. Restano fuori, quindi, gli utili accantonati a riserva, salvo il regime di trasparenza. Il principio apre anche il tema dei versamenti già effettuati e delle possibili domande di rimborso.

Non una decisione isolata, ma un blocco di dieci sentenze, pubblicate nell’arco di quarantotto ore: nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

 

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La serialità non riguarda soltanto la questione sottoposta alla Corte. Tutte le cause sono state trattate nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, sotto la presidenza di Irene Tricomi. I relatori si distribuiscono, per gruppi tra Angelo Cerulo, Rossana Mancino, Gabriella Marchese e Simona Magnanensi: la n. 25377 è relatore Cerulo; le nn. 25378–25380 Mancino; le nn. 25381–25383 Marchese; le tre sentenze del 17 settembre sono relatore Magnanensi.

La forte continuità nella composizione e, soprattutto, la sostanziale identità dell’iter argomentativo conferiscono al gruppo di pronunce un peso che va oltre il singolo contenzioso. Non si tratta, naturalmente, di un intervento delle Sezioni Unite; ma dieci decisioni coeve della Sezione lavoro, rese su fattispecie omogenee e con formulazioni pressoché sovrapponibili, costituiscono un’indicazione nomofilattica difficilmente trascurabile.

 

Una fattispecie ripetuta: utili prodotti dalla S.r.l., ma rimasti nella società

 

Lo schema delle controversie è sostanzialmente costante. Il contribuente è socio di una S.r.l. e partecipa personalmente al lavoro aziendale con i requisiti dell’abitualità e della prevalenza. È quindi pacifica la sua iscrizione alla Gestione commercianti o artigiani e non viene messa in discussione la contribuzione sul minimale.

Il contrasto riguarda esclusivamente la contribuzione a percentuale, eccedente il minimale.

L’INPS aveva assunto come base di calcolo anche la quota del reddito d’impresa prodotto e dichiarato fiscalmente dalla S.r.l., imputandola al socio in proporzione alla sua partecipazione, benché gli utili non fossero stati distribuiti ma fossero rimasti nel patrimonio della società, normalmente mediante accantonamento a riserva.

È, nella sostanza, l’impostazione che ancora oggi compare nelle istruzioni pubblicate dall’Istituto: per il socio lavoratore di S.r.l. la base imponibile comprenderebbe la quota del reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea e dalla loro distribuzione. (cfr. la circolare n. 102/2003 e la circolare n. 84/2021).

Ed è proprio su questa impostazione che interviene il gruppo di sentenze di settembre.

In tutte le controversie, i giudici di merito avevano respinto la pretesa dell’Istituto. La Suprema Cassazione conferma sistematicamente quelle conclusioni e rigetta tutti i ricorsi dell’INPS.

 

Il punto di partenza: “redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”

 

La disposizione regolatrice della fattispecie è l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

La norma rapporta il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”.

È proprio l’espressione “denunciati ai fini IRPEF” a reggere l’intero impianto interpretativo della Corte.

Le sentenze ricostruiscono l’evoluzione legislativa, muovendo dall’art. 29 della L. n. 160/1975 e dall’art. 1 della L. n. 233/1990. Con la riforma del 1992 la base imponibile contributiva è stata certamente ampliata: non rileva più soltanto il reddito dell’attività che ha determinato l’iscrizione alla gestione, ma la totalità dei redditi d’impresa del soggetto.

L’ampliamento, tuttavia, non consente – secondo la Cassazione – di abbandonare il dato che il legislatore ha scelto come criterio selettivo: il reddito deve essere fiscalmente riferibile all’obbligato e denunciato ai fini IRPEF.

La differenza tra reddito prodotto dalla società e reddito imputato al socio diviene quindi decisiva. Il reddito dichiarato dalla S.r.l. ai fini IRES rimane reddito della società finché non intervenga un titolo fiscale che ne determini l’imputazione alla persona fisica. La Corte lo afferma in modo chiaro: il parametro previdenziale non può essere costituito da un dato “virtuale”, ottenuto semplicemente ripartendo pro quota tra i soci il reddito societario; se il reddito è dichiarato dalla società ai fini IRES, esso non è, per ciò solo, reddito dell’obbligato.

Il passaggio che precisa le Sezioni Unite, Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240.

Le Sezioni Unite del 2010 avevano affermato che, per i soci lavoratori, l’imponibile contributivo si determina sulla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali “attribuita” al socio in ragione della sua partecipazione.

Le dieci decisioni del 2026 precisano però quando quella attribuzione possa giuridicamente dirsi avvenuta.

Non è sufficiente un’operazione matematica consistente nell’applicare la percentuale di partecipazione all’utile della società. Occorre l’imputazione fiscale del reddito alla persona fisica.

La Corte individua, nella fattispecie esaminata, due modalità rilevanti: la percezione degli utili oppure l’opzione della società per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli artt. 115 e 116 TUIR. In quest’ultimo caso il reddito viene imputato al socio indipendentemente dall’effettiva distribuzione. In assenza di tali presupposti, invece, il reddito resta giuridicamente riferibile alla società.

È questo il fulcro delle sentenze: l’espressione “quota di reddito attribuita al socio” non può essere trasformata in “quota astrattamente attribuibile al socio”.

Dalla lettera della legge alla riserva dell’art. 23 Cost.

L’argomento letterale viene rafforzato attraverso l’art. 23 Cost.

L’obbligazione contributiva costituisce una prestazione patrimoniale imposta. Sia il suo presupposto sia la determinazione quantitativa devono quindi trovare un fondamento sufficientemente preciso nella legge.

Per questa ragione, osserva la Corte, la parola “denunciati” utilizzata dall’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 non può essere sostituita dall’interprete con “conseguibili”.

Assoggettare a contribuzione un reddito che il socio avrebbe astrattamente potuto ottenere, ma che la disciplina fiscale continua a imputare alla società, finirebbe per sostituire al parametro normativo un parametro diverso costruito in via amministrativa o interpretativa.

La conseguenza di assoluto rilievo: l’allargamento della base imponibile perseguito nel 1992 non autorizza un’estensione indefinita dell’obbligazione contributiva.

 

Il raccordo tra diritto tributario e diritto previdenziale

 

Il secondo asse argomentativo è sistemico.

La Corte valorizza la Sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001 e la scelta legislativa di realizzare una tendenziale convergenza fra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale.

Le due discipline conservano naturalmente autonomia, ma è la legge previdenziale stessa che rinvia al concetto tributario di reddito denunciato ai fini IRPEF.

Da qui una conseguenza metodologica importante: per individuare il reddito contributivamente rilevante occorre prima stabilire a chi il reddito sia imputato secondo le regole fiscali.

Nelle società di persone opera l’imputazione per trasparenza ex art. 5 TUIR: il reddito societario è attribuito ai soci indipendentemente dalla sua percezione.

Nelle S.r.l. ordinarie non vale la stessa regola. La distinta soggettività della società impedisce di trasformare automaticamente il reddito IRES della partecipata in reddito IRPEF del socio.

La differenza tra società di persone e società di capitali incide direttamente sul presupposto contributivo.

 

Né solidarietà né finalità antielusiva possono creare l’imponibile

 

La parte forse più significativa delle motivazioni è quella dedicata alle obiezioni dell’INPS e della Procura generale, che nelle controversie aveva concluso per l’accoglimento dei ricorsi dell’Istituto.

Una prima obiezione consisteva nel rischio di rimettere alla volontà del socio la misura della contribuzione: il socio-amministratore, e a maggior ragione il socio unico, potrebbe decidere di non distribuire l’utile e sottrarlo così all’imponibile previdenziale.

La Suprema Corte non accoglie questa impostazione.

La mancata distribuzione può dipendere dalle più varie ragioni imprenditoriali e non integra, di per sé, un comportamento fraudolento. Né la funzione antielusiva può legittimare un risultato interpretativo incompatibile con il testo della legge.

È un passaggio importante anche perché alcune controversie riguardavano soci con partecipazioni particolarmente rilevanti o addirittura soci unici e amministratori. La possibilità concreta di incidere sulla delibera di destinazione dell’utile non modifica quindi il criterio legale.

La Corte respinge anche l’argomento solidaristico. È vero che un imponibile contributivo maggiore può tradursi, prospetticamente, in prestazioni pensionistiche più elevate; ma questa simmetria non consente di ampliare un’obbligazione contributiva oltre i confini definiti dalla legge.

 

Il principio comune e l’onere della prova dell’Inps

 

Le sentenze arrivano a una formulazione estremamente utile sul piano operativo.

Il socio che partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro di una S.r.l. ed è quindi iscritto alla Gestione commercianti o artigiani deve contribuire sulla quota del reddito d’impresa fiscalmente attribuita al lavoratore e da questo dichiarata ai fini IRPEF.

Ma la Suprema Corte aggiunge un secondo principio, destinato ad avere notevole rilievo nei contenziosi: spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, l’esistenza del presupposto che impone la dichiarazione ai fini IRPEF, attraverso la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza.

Nel caso paradigmatico della sentenza n. 25377/2026 la conclusione è esplicita: gli utili accantonati a riserva sono esclusi dall’imponibile contributivo quando rimangono estranei al reddito IRPEF del socio e manca l’opzione per la trasparenza.

Ciò significa, sul piano probatorio, che la dichiarazione Redditi SC della società e la percentuale di partecipazione del socio non sono, da sole, sufficienti.

Diventano centrali il bilancio, la delibera di destinazione dell’utile, la dichiarazione della persona fisica, l’eventuale opzione per la trasparenza e, quando rilevante, la prova dell’effettiva attribuzione degli utili.

 

Il contrasto con la prassi Inps

 

Al momento, la prassi ufficiale dell’Inps continua a esporre una regola diversa.

La circolare n. 84/2021 ha già recepito la giurisprudenza che esclude dall’imponibile i redditi di capitale derivanti da società nelle quali l’iscritto non svolge attività lavorativa, ma ha lasciato ferme le regole ordinarie per il socio che lavora nella società.

Le sentenze in esame compiono, dunque, un passaggio ulteriore: affrontano proprio il socio lavoratore e negano che il lavoro prestato nella S.r.l. sia sufficiente a convertire l’utile societario non distribuito in reddito contributivo personale.

È su questo punto che un intervento di adeguamento amministrativo dell’INPS appare ora particolarmente rilevante.

 

Versamenti futuri e contenziosi pendenti

 

Sul piano degli adempimenti non va tuttavia confuso il principio giurisprudenziale con un automatico aggiornamento delle procedure amministrative.

Per le pretese già contestate, il gruppo di dieci decisioni offre un riferimento estremamente forte: l’INPS non dovrebbe poter fondare il recupero esclusivamente sul reddito IRES della S.r.l. moltiplicato per la quota del socio. Deve dimostrare l’ulteriore passaggio costituito dall’imputazione fiscale del reddito alla persona fisica.

Per le autoliquidazioni correnti, invece, occorre considerare che i contributi sul reddito eccedente il minimale transitano attraverso il quadro RR del modello Redditi PF e sono versati secondo i termini delle imposte sui redditi. Ne deriva la necessità di documentare con particolare cura la destinazione degli utili e il regime fiscale della partecipata, soprattutto quando si intenda determinare l’imponibile in modo coerente con il nuovo orientamento della Cassazione ma difforme dalle istruzioni amministrative ancora pubblicate.

 

I contributi già pagati: si apre il tema del rimborso

 

Le conseguenze non riguardano soltanto gli accertamenti ancora pendenti.

Per i soci lavoratori che abbiano già versato contribuzione eccedente il minimale calcolata anche sugli utili della S.r.l. effettivamente rimasti a riserva, senza imputazione per trasparenza, si pone il problema della restituzione. Per i versamenti ancora recuperabili, il fascicolo dovrebbe essere ricostruito almeno attraverso dichiarazioni Redditi PF e SC, quadri RR, bilanci, verbali assembleari di destinazione dell’utile, eventuali opzioni per la trasparenza, F24 e atti INPS.

Va inoltre ricordato che il rimborso non è necessariamente neutrale sotto il profilo pensionistico: l’INPS considera i contributi non dovuti come somme che non possono permanere utilmente accreditate sulla posizione assicurativa.

 

Una serie destinata a incidere ben oltre i dieci giudizi

 

Il dato forse più importante delle sentenze nn. 25377-25383 e 25465-25467/2026 è che la Corte non si limita a risolvere dieci casi concreti.

Costruisce una regola fondata su tre passaggi concatenati: imputazione fiscale del reddito, obbligo dichiarativo IRPEF, imponibilità contributiva.

Salta uno dei primi due passaggi, viene meno il terzo.

L’utile prodotto dalla S.r.l. e mantenuto nel patrimonio sociale non diventa reddito previdenziale del socio per il semplice fatto che questi lavori nella società, ne sia amministratore, ne possieda la maggioranza o possa influire sulla scelta di distribuirlo. La partecipazione al lavoro giustifica l’iscrizione alla Gestione; non determina, da sola, l’imputazione personale di ogni risultato economico prodotto dalla società.

È questa distinzione – tra presupposto dell’iscrizione e determinazione della base imponibile – a rappresentare il punto più rilevante del nuovo indirizzo.

E proprio su tale distinzione si misureranno ora sia l’eventuale revisione della prassi INPS, sia i contenziosi ancora pendenti, sia le richieste di restituzione per la contribuzione versata negli anni passati su utili che, secondo il criterio indicato dalla Cassazione, erano rimasti reddito della società e non del socio.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

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Calcolo contributi INPS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali. Non vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali  di Enrico Molteni

Obbligazione contributiva in esito ad accertamento tributario. I c.d. effetti “espansivi” della recente sanatoria delle liti
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione Lavoro

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. – Determinazione Imponibile contributivo

 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Chiusura agevolata della lite fiscale pendente della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS

 

Priva di effetti la definizione agevolata delle liti fiscali sul correlativo debito previdenziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23301 del 18 settembre 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società di persone – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato dell’Agenzia delle entrate – Nella specie, Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per maggior reddito accertato – Definizione in sede contenziosa per mezzo della chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS -Estraneità della sanatoria delle liti fiscali ai contributi previdenziali – Affermazione – Possibilità del giudice del Lavoro investito della controversia previdenziale di valutare la legittimità o meno dell’originario comune e propedeutico avviso di accertamento dell’A.F., con conseguenti oneri di impugnazione dello stesso – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

 

Prassi

 

Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE

 

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019: «MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Prodotti finanziari – Strumenti finanziari – Valori mobiliari -Definizione – Art. 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Fatturazione elettronica – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa

 

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: in chiaro le clausole per estromettere il socio inattivo, i limiti ai poteri di gestione dei soci e le decisioni dell’organo gestorio unipersonale

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2019

 

Legislazione

Enti del Terzo Settore e imprese sociali – Bilancio sociale

 

Redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore: adottate le Linee Guida

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019: «Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»

 

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2016

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In attesa delle SS.UU. della Corte di Cassazione si consolida l’orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale dei crediti richiesti nelle cartelle esattoriali non opposte
di Enrico Molteni

 

Sospensione legale della riscossione: il giudice dell’esecuzione può bloccare il pignoramento e condannare Equitalia al pagamento delle spese legali
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Rettifica di UNICO per errori in danno del contribuente
Ammissibilità in sede contenziosa

 

Nell’impugnazione della cartella esattoriale può essere corretto il modello Unico affetto da errore

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Errori od omissioni – Emenda – Dichiarazione integrativa – Termine – Danno della P.A. o del contribuente – Differenza – Istanza di rimborso – Possibilità – Termine – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

  • Sezioni tributarie

 

Agevolazione prima casa
Coniugi in regime di comunione

 

Benefici per l’acquisto in regime di comunione della “prima casa”: il requisito della residenza va riferito alla famiglia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016: «IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Fruizione – Condizioni – Residenza  – Coniugi in regime di comunione – Residenza di uno solo dei due coniugi nel comune di ubicazione dell’immobile – Spettanza del beneficio – Sussistenza – Artt. 117, 143 e 144 c.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Variazioni IVA da sconto imposto ex lege
Legittimazione alla richiesta di rimborso IVA
Immediata esecutività delle sentenze di condanna al rimborso

 

Il pay back permette la variazione IVA

Il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti del Fisco se il cessionario è equiparato ad un “consumatore finale”

Via libera alla immediata esecuzione delle sentenze delle C.T. nelle controversie relative ai rimborsi

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione XIII – Sentenza n. 316 del 20 giugno 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Variazione dell’imponibile IVA in conseguenza dell’applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Istanza di rimborso dell’IVA da parte del cedente – In relazione alla parte di corrispettivo retrocessa alle regioni (cd. pay back) – Differenza tra il prezzo di vendita (IVA inclusa) praticato dalle Società farmaceutiche ai clienti e l’importo poi versato alle Regioni ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.L. n. 78/2010 (pay back 1,83%) e ai sensi dell’art. 1, comma 796 della L. n. 296/2006 (pay back 5%) -Equiparazione ai fini delle variazioni IVA dello sconto imposto ex lege (pay back) allo sconto commerciale – Fondamento – Conseguenza – Annullamento del provvedimento di diniego di rimborso – Immediata restituzione dell’IVA dall’agenzia delle Entrate alla società farmaceutica (con successiva, se richiesta, restituzione alla regione da parte dell’impresa) con condanna alle spese di lite (di 70.000 euro) – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Variazione dell’imponibile IVA in conseguenza dell’applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Conseguente richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente versata – Legittimazione al rimborso – Cedente – Sussistenza – Rapporti fra Amministrazione, cedente e cessionario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente – Immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente ex art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera gg) D.Lgs. 156/2015 – Controversia in tema di restituzione di imposte (nella specie rimborso IVA) – In ipotesi non subordinate alla prestazione di idonea garanzia – Decorrenza – Dal 1° giugno 2016 – Irrilevanza della mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef disciplinante le garanzie – Art. 69 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Tribunali:

Opposizioni all’esecuzione
Cartella non impugnata per crediti  Inps
Prescrizione breve

 

La prescrizione di credito Inps e Inail richiesto con cartelle esattoriali non opposte è quinquennale

Tribunale Ordinario di Trento – Sezione Lavoro – Sentenza n. 39 dell’8 marzo 2016: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali e Premi Inail – Legittimazione passiva del solo ente previdenziale – Sussistenza – Opposizione proposta anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione – Valore di mera “denuntiatio litis” – Sussistenza • RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Crediti previdenziali e premi assicurativi – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Richiesti con cartella esattoriale (oggi richiesti attraverso avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) – Giudizio di opposizione avverso iscrizione ipotecaria susseguente alla notifica di cartella di pagamento per contributi IVS gestione previdenziale artigiani e somme aggiuntive e premi INAIL – Prescrizione dei crediti – Per intervenuta prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – Prescrizione quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Effetti sulle prescrizioni brevi – Esclusione – Artt. 2946 e 2953 c.c. – Art. 3 della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 615 c.p.c.»

 

Intervento del giudice dell’esecuzione per accoglimento
dell’istanza
 di sospensione immediata della riscossione

 

Prescrizione del diritto di credito sotteso all’esecuzione mobiliare. Il giudice dell’esecuzione blocca il pignoramento di Equitalia se il contribuente ha chiesto la sospensione immediata della riscossione

Tribunale di Pordenone – Esecuzione n. 286 del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI – Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ambito di applicazione – Portata – Esecuzione mobiliare in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali – Applicabilità dell’art. 57 citato – Esclusione – Fondamento • RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Recupero coattivo – Richiesta di sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore per prescrizione/decadenza del diritto di credito – Mancata sospensione – Richiesta di intervento del giudice dell’esecuzione per accoglimento dell’istanza – Possibilità – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agevolazioni per premi di produttività
e Welfare aziendale (benefit)

 

Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Canone RAI in bolletta

 

Canone Rai: i chiarimenti per riscossione con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 giugno 2016: «CANONE RAI – Canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche – Regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016 – D.M. MiSE 13/05/2016, n. 94 – Commi da 152 a 160, della L. 28/12/2015, n. 208 – R.D.L. 21/02/1938, n. 246, conv., con mod., dalla L. 04/06/1938, n. 880»

 

Fatturazione elettronica
Applicazione gratuita
dell’Agenzia delle entrate

 

Disponibile il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2016

 

 

Legislazione

 

Controlli incrociati
Segnalazione possibili anomalie

 

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 100mila “inviti” al nuovo ravvedimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 giugno 2016, prot. n. 100892/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali»

 

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