Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie. Le istruzioni per usufruire del bonus

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la circolare n. 1/E, firmata (il 7 gennaio 2022) dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal D.L. Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria. Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.

 

Chi può richiedere il tax credit

 

Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

 

Come calcolare il canone da comunicare

 

La circolare dell’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:

  • in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
  • in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
  • in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.

 

Ammontare del credito d’imposta e utilizzo

 

Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal D.L. Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

 

Cos’è il canone unico patrimoniale

 

Il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 gennaio 2022, con oggetto: Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 – Art. 67-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modalità, termini e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Con il provvedimento è, inoltre, approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari”, con le relative istruzioni. La predetta comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito per l’anno 2021 un credito d’imposta – nel limite di 20 milioni di euro – per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi del comma 3, dell’articolo 67-bis del citato D.L. n. 73/2021 l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244