Civis si rinnova: disponibile la “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici. Aggiornata la Guida operativa dell’Agenzia delle entrate (maggio 2026) | Consentito allegare fino a 10 documenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida operativa Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento” (maggio 2026), dedicata al canale di assistenza online disponibile in area riservata. La novità di maggiore rilievo è la possibilità, per comunicazioni e avvisi telematici, di inviare una seconda richiesta di assistenza tramite CIVIS, per chiedere il riesame dell’istanza o integrare chiarimenti non forniti nella prima richiesta.

 

Il perimetro: quali atti si gestiscono con Civis

 

La Guida ricorda che Civis consente di gestire online l’assistenza su:

  • comunicazioni e avvisi telematici di irregolarità,
  • cartelle di pagamento,

quando derivano da controllo automatizzato oppure da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

L’accesso è rivolto non solo ai contribuenti, ma anche a intermediari, rappresentanti legali (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di minori) e persone di fiducia.

 

La novità: “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici

 

Dal punto di vista pratico, la Guida formalizza un passaggio atteso: per comunicazioni e avvisi telematici diventa possibile presentare una seconda istanza CIVIS quando:

  • non si è soddisfatti dell’esito della prima lavorazione, oppure
  • si vogliono fornire ulteriori informazioni o chiarimenti non comunicati con la prima richiesta.

La seconda richiesta consente quindi una seconda valutazione della posizione nei casi di esito negativo (anche parziale) della prima istanza e rafforza l’obiettivo di fare di Civis un canale “di elezione” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici.

 

Allegati: cosa cambia con la seconda richiesta

 

Un ulteriore elemento operativo è la gestione documentale:

con la seconda richiesta è possibile allegare direttamente documenti in formato elettronico in fase di compilazione, fino a 10 documenti, con dimensione massima di 20 MB per ciascun file.
Per la prima richiesta, invece, l’eventuale invio di documenti passa dal servizio “Consegna documenti e istanze” (categoria documento: Civis; oggetto: “Documentazione per riesame pratica CIVIS”).

La Guida chiarisce anche un punto spesso frainteso: in linea generale per comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle non è necessario allegare documenti, perché il controllo automatizzato lavora su dati dichiarativi e informazioni già presenti in Anagrafe tributaria; i chiarimenti vanno inseriti nel campo testuale della richiesta.

 

Tracciabilità e consultazione: pratica, esito, documento aggiornato

 

Ogni richiesta genera un identificativo numerico di 13 cifre (le prime 8 indicano la data di acquisizione) utile per seguire la pratica. La sezione “Consultazione delle richieste” consente di verificare stato, ufficio assegnatario e di scaricare, a lavorazione conclusa, il riepilogo esiti; quando disponibile, il “Documento aggiornato” rende accessibile la versione aggiornata della comunicazione; in caso di regolarizzazione parziale può includere anche il modello F24 precompilato.

 

Controlli di sicurezza sugli allegati: rischio “scarto” e ripresentazione

 

La guida evidenzia, infine, che i file allegati sono sottoposti a controlli (virus, macro/elementi attivi). Se anche un solo file non supera i controlli, la richiesta viene scartata e occorre ripresentarla con allegati conformi.

La nuova “seconda richiesta” consente di strutturare meglio il contraddittorio informale in fase di assistenza, riducendo la frammentazione tra canali e rendendo CIVIS uno strumento più completo per contribuenti e intermediari nella gestione delle comunicazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché degli esiti su redditi a tassazione separata (ambiti richiamati nel perimetro del servizio)

 

Civis. Il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici | Consentito di allegare fino a 10 documenti

Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026

 

Il canale Civis per l’assistenza via web sulle comunicazioni e gli avvisi del Fisco si rinnova per offrire ai cittadini e agli intermediari che li assistono un servizio più completo e trasparente. La nuova versione, ora attiva in area riservata sul sito delle Entrate, consente all’utente che, dopo la prima risposta dell’Agenzia, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della pratica sempre dal proprio pc.

La novità, che risponde anche alle esigenze espresse da Associazioni e Ordini professionali, punta a rendere Civis il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati o dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

 

La novità

 

Adesso non è più necessario contattare l’ufficio con altri canali (quali, ad esempio, appuntamenti o pec), per chiedere all’Agenzia una seconda valutazione. Il contribuente che non ritiene corretto l’esito della prima lavorazione, o desidera fornire ulteriori informazioni, può continuare a dialogare con lo stesso ufficio sempre tramite il canale di assistenza online, direttamente o tramite un professionista delegato.

Il “nuovo” Civis consente di allegare fino a 10 documenti, se necessari per supportare meglio la propria istanza.

Tutte le informazioni sono contenute nella guida aggiornata Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento”, disponibile sul sito delle Entrate.

 

Iter più semplice e trasparente

 

Il canale consente inoltre al contribuente di conoscere lo stato di lavorazione e l’esito delle richieste inviate, così come di consultare quelle precedenti, anche se presentate da un intermediario delegato. “In chiaro” anche l’ufficio che ha preso in carico e ha gestito la richiesta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026)




Anomalie nelle detrazione IVA: le lettere di compliance possono contenere degli errori. Non tengono conto di tutte le bollette doganali del 2022

Avviso all’Utenza dell’Agenzia dell’entrate

 

Nei giorni scorsi, precisamente il 24 e il 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’IVA. Nello scusarci del disguido, che stiamo prontamente verificando con il partner tecnologico Sogei, invitiamo i contribuenti interessati a segnalarci questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis. Ricordiamo che le lettere di compliance hanno il solo fine di consentire un dialogo effettivo tra contribuenti e amministrazione finanziaria e facilitare la correzione di errori prima che vengano effettuati i controlli.

 

(Così, avviso del 26 novembre 2026, pubblicato nel sito dell’Agenzia dell’entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 

 

 

 




Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici: il punto sui termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni

Con risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, in tema di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, ha evidenziato che nel caso di presentazione dell’istanza entro detto termine, se a seguito dell’istruttoria:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Diversamente, nel caso in cui l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72 del 16 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248  

 

Per saperne di più:

Liquidazione delle imposte risultanti da dichiarazioni: le condizioni e le modalità per l’invio in forma telematica dell’invito tramite intermediario a fornire chiarimenti o a produrre documenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 4 novembre 2009: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Domiciliazione presso gli intermediari al fine dell’invio telematico degli esiti – Modalità – Condizioni – Accettazione da parte dell’intermediario di ricevere l’avviso telematico, mediante la barratura della casella “Ricezione avviso telematico”  inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello Unico – Scelta del contribuente mediante la barratura della casella “Invio avviso telematico all’intermediario” di far recapitare l’esito della liquidazione all’intermediario – Procedura per il download delle comunicazioni – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza dedicati agli intermediari Pec e Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248»