Imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri. Nel decreto “bollette III trimestre 2023” solo “annunciata” la proroga dei termini di versamento

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi (decreto-legge)

 

Aggiornamento al 29 giugno 2023 Si segnala che nel decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativo.» – in vigore dal 29 giugno 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023 – non è stato inserito “l’annunciato” rinvio del termine per versare le imposte sostitutive che consentono di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti derivanti da partecipazioni in Paesi black list.

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 27 giugno 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

Il testo, al fine di contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, delle seguenti misure:

  • bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli);
  • riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
  • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

 

Affrancamento e utili black list, prorogato il versamento al 30 settembre 2023

 

Inoltre, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, si prevede il differimento, al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.




Via libera dal Senato alla fiducia al Governo sul decreto-legge “Aiuti”

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo unico, come licenziato dalla Camera, del disegno di legge n. 2668 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera (c.d. Decreto “Aiuti”).

Link al testo approvato in via definitiva dal Senato il 14 luglio

Vedi anche: la Camera approva il decreto-legge “Aiuti”. Il testo passa all’esame del Senato

 

 




La Camera approva il decreto-legge “Aiuti”. Il testo passa all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (A.C. 3614-A). Il testo ora passa all’esame del Senato della Repubblica.

In ambito “fiscale”,  il decreto-legge Aiuto con modificato dalla Camera:

  • proroga, riproducendo il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall’articolo 2, comma 1, del L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (art. 1-quater);
  • proroga al secondo trimestre del 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta, per l’acquisto del carburante disciplinato dall’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, limitatamente alle imprese esercenti la pesca ( 3-bis.);
  • incrementa alcuni crediti d’imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. In particolare viene elevato il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, mediante l’innalzamento dal 20 al 25 per cento della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022; viene incrementato ulteriormente il credito d’imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; viene innalzato infine il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Nel corso dell’esame è stato introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai fornitori, al ricorrere di alcune circostanze, del calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e dell’importo del credito d’imposta spettante (art. 2);
  • concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e purché l’acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Si abroga l’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto (art. 3);
  • prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019 (art. 4);
  • proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa, altresì, che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, precisando che tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l’entrata in vigore della legge di conversione (articolo 14) Ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  • innalza a 120.000 euro la soglia (in luogo di 60.000 euro) per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato (art. 15-bis).
  • estende ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di valersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (20-ter);
  • eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023) (art. 21);
  • rimodula complessivamente l’aliquota del credito d’imposta “formazione 4.0” per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell’agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese (art. 22);
  • eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, al 60% se eseguiti da piccole o medie imprese. Sempre dalla Camera è stato introdotto per le piccole e medie imprese del settore un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse (art. 23);
  • chiarisce che l’esenzione IVA e l’applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori (art. 36-bis);
  • proroga fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 39);
  • estende il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all’anno 2021 (art. 52-bis);
  • aumenta dal 10 al 25 per cento l’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022 (art. 55).

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni della Camera dei deputati.




Decreto “Aiuti”. Tutti gli interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

Il Decreto-legge prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di energia:

  • bonus sociale elettricità e gas. Per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell’energia elettrica, riconosciute sulla base del valore ISEE determinato dall’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022. Inoltre, in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permetta l’applicazione del bonus, l’eventuale pagamento intervenuto nell’anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022 (art. 1);
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

 

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento prevede:

  • un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) (art. 31);
  • un’indennità una tantum di 200 euro in favore di pensionati, percettori di NaSPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, beneficiari nel corso del 202 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (art. 32);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l‘indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 33);
  • un bonus per il sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e fino al 31 dicembre 2022 – di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (art. 35);
  • incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo per i servizi di trasporto pubblico locale (di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021) (art. 36);
  • aumento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).

 

Il Decreto-legge introduce, altresì, misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese, tra le quali:

  • misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della attuale crisi (art. 15);
  • misure temporanee a sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina (art. 16);
  • istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro (art. 18);
  • rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 (art. 19);
  • maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21);
  • aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);
  • rifinanziamento del Fondo IPCEI, per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, di 150 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 150 milioni di euro per il 2024 (art. 24);
  • istituzione del Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 25).

Fonte: Ministero del Lavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Per saperne di più:

La ratio del Decreto “Aiuti

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

La relazione tecnica Decreto “Aiuti

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

Il Decreto “Aiuti

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo decreto-legge “Aiuti”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal ministro della cultura (Franceschini), dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti), dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini) di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (Atto Camera n. 3614).

 

La ratio del Decreto “Aiuti

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

La relazione tecnica Decreto “Aiuti

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

Il Decreto “Aiuti

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Decreto-legge “Aiuti”: il testo in Gazzetta

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».

 

La ratio del Decreto “Aiuti

Il testo della relazione illustrativa del decreto-legge, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»