Le disposizioni fiscali contenute nel cd. D.L. “Anticipi” collegato alla Manovra 2024

Sintesi delle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», cd. “Anticipi” collegato alla Manovra 2024.

 

Link al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Artt. da 4 a 6, coordinati con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

L’articolo 4 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.

Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Con circolare n. 31 del 9 novembre 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 in esame. Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia delle entrate precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita IVA sia i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

 

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

 

L’articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all’indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

Si ricorda che i commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno introdotto una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

La procedura è destinata ai soggetti che – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

–       abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

–       in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

L’accesso alla procedura prevista ai commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.

Per avvalersi della procedura è necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate che può essere effettuata entro 30 giugno 2024 (in precedenza 30 novembre 2023). Il comma 9 della medesima disposizione prevedeva inoltre che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura fossero definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell’istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

In attuazione di tali disposizioni l’Agenzia delle entrate ha emanato i provvedimenti del 1° giugno 2022, prot.n. 188987/2022 e del 4 luglio 2022, prot. n.  259689/2022, che contengono modello, istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura.

Tale ultimo provvedimento, ha modificato le istruzioni approvate dal precedente provvedimento n. 188987/2022 inserendo al paragrafo “CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CREDITO DA RIVERSARE”, dopo l’ultimo capoverso il seguente inciso “Il campo (E) è modificabile dall’utente, selezionando preventivamente il relativo check in procedura. Sulla stampa dell’istanza sono riportati sia il campo (E) relativo all’importo proposto e calcolato automaticamente dalla procedura, sia il campo (E) dichiarato dall’utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato. Se l’importo calcolato non viene modificato gli importi riportati nei due campi (E) sono uguali”.

Ora, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. “Anticipi”, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere effettuato, utilizzando i codici tributo istituti dalla Risoluzione n. 34/E del 5 luglio 2022 a cui di rimanda. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Le novelle – Il, comma 1, lettera a), n.1), dell’articolo 5 del Decreto “Anticipi” differisce il termine utile per inviare l’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate per avvalersi dell’agevolazione; il termine di adesione alla procedura di riversamento passa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024.

La lettera b), conseguentemente, alla modifica introdotta alla lettera a), differisce il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, delle altre tre rate, nonché il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale previsto al comma 10 dell’articolo 5 del decreto- legge n. 146 del 2021.

La norma proroga:

  • dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;
  • dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025 il termine per il versamento della seconda rata;
  • dal 16 dicembre 2025 al 16 dicembre 2026 il termine per versamento della terza rata;
  • dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Conseguentemente alle proroghe introdotte, la lettera c) interviene altresì sul comma 11, prorogando al 17 dicembre 2024 il termine ivi previsto – in precedenza fissato al 17 dicembre 2023 – a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di interessi per ritardata iscrizione a ruolo (tasso del quattro per cento annuo).

Il comma 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede, inoltre, che la procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (22 ottobre 2021),. Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (22 ottobre 2021), il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

La lettera d) introduce un ultimo periodo al sopra richiamato comma 12 con il quale si stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.

 

Base imponibile del contributo di solidarietà – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127

 

L’articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico – la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Come rilevato nella relazione illustrativa, i commi 1 e 2 mirano, quindi, a ripristinare il contenuto dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023, che già prevedeva una rideterminazione, della base imponibile su cui si applica il contributo di solidarietà temporaneo. Detta disposizione, tuttavia, era stata successivamente abrogata dall’articolo 22, comma 1 del D.L. n. 61/2023.

Erroneamente, la relazione illustrativa riporta come norma abrogatrice la legge di conversione del medesimo D.L. n. 34/2023 (ossia la legge n. 56/2023), anziché il comma 1 dell’articolo 21 (rubricato «Disposizioni finanziarie») del D.L. n. 61/2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

Infine, istituisce per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni dei primi due commi della disposizione in esame, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle medesime disposizioni, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. In concreto, dunque, la quota del contributo di solidarietà per il 2023 non versata in applicazione sarà comunque dovuta a titolo di contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2024.

 




In Gazzetta il D.L.“Anticipi” collegato alla Manovra 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 244 del 18 ottobre 2023 il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

Il provvedimento “urgente” che accompagna il Ddl di Bilancio 2024, “anticipa” alcune rilevanti misure fiscali.

In particolare si segnala:

  • il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette lo slittamento, per i soggetti IVA, del versamento dell’acconto IRPEF di novembre 2023 a gennaio 2024 con la possibilità di rateizzarlo (art. 4);
  • la proroga del termine per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo (art. 5).

 

Partite IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

Per il solo periodo d’imposta 2023, l’artico 4 in esame dispone che per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (nel 2022, dichiarati modello Redditi Pf 2023) dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi – in pratica l’acconto di novembre 2023 -, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL , sia effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il pratica, il versamento viene posticipato al 16 gennaio 2024. Il alternativa può essere effettuato in 5 rate, con interessi del 4 per cento annuo, con scadenza: 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024.

 

Rinvio termini per il riversamento “spontaneo” del bonus ricerca e sviluppo. Proroga di un anno per gli atti impositivi relativi ai crediti R&S utilizzati negli anni 2016 e 2017

 

L’artico 5, ai commi 1 e 2, proroga al 30 giugno 2024 il termine (già fissato al 30 novembre 2023 dall’art. 1, comma 271, L. 29 dicembre 2022, n. 197) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data, del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell’unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Inoltre, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione in argomento ed utilizzati negli anni 2016 e 2017.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Il rebus dei termini di decadenza per gli accertamenti
di Sergio Mogorovich

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Nozione di «stabile organizzazione»

 

Una controllata che presta servizi in esclusiva alla controllante non può essere una stabile organizzazione IVA in ogni caso

Corte di Giustizia UE – Sezione V – Sentenza del 7 aprile 2022, Causa C-333/20: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Luogo delle prestazioni di servizi – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di «stabile organizzazione» – Società di uno Stato membro affiliata a una società situata in un altro Stato membro – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Capacità di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti, da una società collegata, alla società destinataria – Caso di specie – Controllata acquista da terzi servizi per poi ribaltarli alla controllante Unico destinatario dell’attività svolta dalla controllata è la controllante – Articolo 44, seconda frase, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112 -Art. 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

 

Motivazione della cartella di pagamento in ordine agli interessi per ritardato versamento dei tributi

 

Interessi richiesti in cartella esattoriale. Obbligo motivazionale al “minimo costituzionale”

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022: «RISCOSSIONE – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento – Interessi e sanzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi – Indicazione di base normativa e decorrenza – Necessità – Specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati e delle modalità di calcolo – Non necessità – Art. 24 Cost. – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 20 e 30, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 54 e 55, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Agenzia delle entrate – Indirizzi operativi 2022

 

Agenzia delle entrate. Indirizzi operativi e linee guida per l’attività 2022. Spinta su adempimenti “spontanei” e controlli anti-frode

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 giugno 2022: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTROLLI E VERIFICHE – Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti»

 

Base imponibile dell’IRAP – Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato

 

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni IRAP 2022

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 15 luglio 2022: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10, del D.L. 21/06/2022, n. 73 in corso di conversione in legge»

 

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nei settori moda e accessori

 

Bonus R&S ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 (p.i. 2019) nel settore della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria. Attività di design e ideazione estetica solo dal p.i. 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 26 luglio 2022: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria – Attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 – Rinvio alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Ampliamento alla attività di design e ideazione estetica operato dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Conseguenze»

 

Regime di non imponibilità IVA per servizi di trasporto di beni in importazione o esportazione

 

Non imponibilità IVA dei trasporti internazionali: non applicabile all’impresa di spedizione che agisce come subappaltatore di altro spedizioniere

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 392 del 26 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di trasporto nell’ambito di un’esportazione – Regime di non imponibilità IVA per servizi di trasporto di beni in importazione o esportazione – Applicazione in relazione di operazioni “a catena” – Non imponibilità IVA esclusa in caso di subappalto di servizi tra vettori – Ragioni – Servizio di trasporto direttamente all’esportatore – Necessità – Art. 9, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’articolo 5-septies del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Bonus ricerca e sviluppo: soluzioni applicative in caso di fusioni, trasformazioni, scissioni e conferimenti

 

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Con la circolare n. 10/E di oggi, elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia affronta gli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative.

Niente sanzioni e utilizzo dell’eventuale maggior credito

Il documento delle Entrate passa in rassegna le principali casistiche di operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l’Agenzia afferma che saranno tutelate quelle imprese che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall’altro lato, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.

Il calcolo del credito

La circolare individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

  • l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
  • l’autonomia dei singoli periodi di imposta;
  • il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Dalle trasformazioni ai conferimenti

La circolare illustra inoltre numerosi esempi pratici. Nei casi di trasformazione, viene chiarito che l’operazione deve essere neutrale ai fini dell’esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall’ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione.

Quanto alle fusioni, l’Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. In quest’ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l’operazione abbia o meno effetti retroattivi.

Per le scissioni, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell’attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un’operazione di scissione viene trattato il conferimento di azienda effettuato nell’ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l’unicità del soggetto economico. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate16 maggio 2018)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 maggio 2018, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 come modificato dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015

Link ai documenti richiamati nella circolare:

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 121 E del 9 ottobre 2017 – OGGETTO: Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell’esercizio sociale –Indicazioni per la corretta determinazione dell’agevolazione

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

 

 




Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software

Diffusa la circolare con le istruzioni sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del software. Il documento di prassi fornisce i criteri sistematici per l’individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati. Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, la circolare richiama l’attenzione sulla necessità che la documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.

L’agevolazione in pillole

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

Soggetti destinatari dell’incentivo

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;

  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Link ai documenti:

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con oggetto: OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.




Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le novità della legge di bilancio 2017 e chiarimenti su questioni emerse in sede di prima applicazione

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 13/E di oggi (27 aprile 2017), elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell’incentivo, alla luce delle modifiche introdotte, al fine di potenziare lo strumento, con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità, che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo: a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.

Un anno in più per gli investimenti agevolati

Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

Quadruplica il tetto massimo annuale

Sale da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta: potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.

L’aliquota sale e diventa unica

Più impulso all’incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros. Alla luce dell’ultimo intervento normativo, invece, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.

Ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri

Più ampi i confini della ricerca agevolabile: rientra anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.

Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S

Via la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 27 aprile 2017, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Modifiche alla disciplina introdotte dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)– Chiarimenti su questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta