Bonus acqua potabile. Comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 fino al 28 febbraio 2022

Operativo il “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). In particolare, da oggi fino al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute lo scorso anno, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. Per le spese sostenute quest’anno, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.

 

Che cos’è il “Bonus acqua potabile”

 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

La legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato l’agevolazione anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. L’obiettivo del bonus è razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Possono accedere al bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Come ottenere l’agevolazione

 

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Entro 10 giorni dall’invio, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo.

 

A quanto ammonta il credito

 

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che per il 2021 il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», e relativi aggiornamenti

(Link al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/)




Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile. Approvato il provvedimento con i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta

 

Approvate le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Con un provvedimento definiti i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approvato il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Prima finestra, febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021

Si ricorda che i commi 1087 e 1089, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Nel dettaglio, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, il citato comma 1087 riconosce un credito di imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per le spese sostenute da:

  • persone fisiche;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In particolare, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

  • 1000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

Il comma 1088 individua il limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Pertanto, l’Agenzia delle entrate calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Il successivo comma 1089 prevede il monitoraggio e la valutazione d’impatto dell’intervento in esame in termini di riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

A tal fine, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, che trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento di Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021 sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato il 16.06.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244