Commercialisti: prorogare di 180 giorni l’approvazione dei bilanci

La richiesta della categoria rivolta al Ministro dell’Economia Franco e alle commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato

 

Prorogare il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

E’ la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti contenuta in una missiva inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, dai tre Commissari straordinari della categoria Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. La proroga, sottolineano, sarebbe

“in analogia a quanto disposto per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020 dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

I commercialisti – che alla lettera hanno allegato un apposito emendamento “da inserire nel primo “veicolo” legislativo utile” – spiegano che la proroga si rende necessaria “in considerazione del fatto che con il perdurare del periodo di emergenza nazionale causato dalla pandemia anche nel primo trimestre 2022, le difficoltà emergenti per le società di capitali nel determinare i valori di bilancio si perpetuano anche per questo esercizio. A ciò si debbono aggiungere talune norme, non marginali, che a tutt’oggi non hanno una chiara applicazione e, ancorché di natura fiscale, incidono sulla apposizione dei valori in bilancio”.

Ad esempio, scrivono i tre commissari, “i dubbi interpretativi ancora in essere in merito alla possibilità di revocare, anche a livello civilistico, la rivalutazione dei beni immateriali (marchi e brevetti) effettuata lo scorso anno in conseguenza del sopravvenire delle disposizioni della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 622-624, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), che hanno previsto il prolungamento a 50 anni (rispetto ai 18 anni ordinari) del periodo di deducibilità del maggior valore rivalutato, con conseguente radicale mutamento delle informazioni e dei dati che sono stati posti a base della decisione di rivalutare i beni, rappresentano un motivo di incertezza che grava su molte imprese”.

I rappresentanti della categoria concludono affermando che “la proroga è applicabile in ogni caso ancorché non sussistano le “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società” previste dalla disciplina ordinaria. La proroga consente quindi alle società di determinare i dati di bilancio in modo da fornire un’informativa più attendibile”.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 9 marzo 2022)

 




L’OIC pubblica il documento interpretativo n. 9 (sospensione facoltativa ammortamenti prevista dal Decreto Agosto)

Al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento, nella versione definitiva, analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con mod. dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, ossia il 15 agosto 2020.

Nella parte motiva (parte integrante del documento), l’Oic evidenzia che:

  • la norma fa riferimento solo ed esclusivamente all’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle immobilizzazioni ivi comprese quelle in tema di perdite durevoli di valore (articolo 2426, primo comma, n. 3);
  • l’applicazione di tale norma è compatibile con l’applicazione della norma di cui alla Legge n.126 art. 110 commi 1-7 in tema di rivalutazione.
  • la norma è applicabile anche agli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2020 (paragrafo 6); •
  • è stato specificato che la norma è applicabile anche alle micro-imprese (paragrafo 7); •
  • è stato specificato al paragrafo 11 che la vita utile determinata sulla base di vincoli legislativi non può essere estesa;
  • è stato specificato che l’applicazione della norma potrebbe generare fiscalità differita da contabilizzare secondo le previsioni dell’OIC 25 (paragrafo 13); •
  • è stato precisato che nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato si dovrà dare anche conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga prevista dalla norma (paragrafo 16)

 

Link alla versione definitiva del documento interpretativo n. 9, “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti,

(Link al sito web: Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu)

 

Per un ulteriore approfondimento vedi anche:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi