Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L’OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall’OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa. Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 2 marzo 2023)

 

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

 

Vedi anche:

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2022

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Commenti

 

La presunzione di distribuzione di utili extracontabili da società a ristretta base sociale e/o familiare nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
di Enrico Molteni

La Corte di Cassazione inizia ad esprimersi sul nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. Nullo l’accertamento dell’utile extracontabile al socio receduto motivato solo per relationem

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 4239 del 10 febbraio 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Motivazione – Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali – Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa – Accertamento conseguente nei confronti del socio – Obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio – Rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest’ultima – Idoneità – Limiti – Compromissione del diritto di difesa del contribuente – Sussistenza – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2476 c.c. – Art. 24 Cost.»

Raddoppio dei termini e imputazione dell’utile extracontabile delle società di capitali a ristretta base sociale. La “difficile” posizione del socio subentrante

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21295 del 5 luglio 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale -Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Redditi relativi all’esercizio sociale – Utili extra bilancio – Imputazione – Criteri – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

La definitività dell’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base societaria costituisce un punto fermo per il socio. Non sempre

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21356 del 6 luglio 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali – Società a ristretta base sociale – Notifica ai soci – Necessità – Limiti – Atto impositivo emesso nei confronti del socio – Validità – Condizioni -Uscita del socio dalla compagine sociale – Contestabilità di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria -Ammissibilità – Allegazione degli atti impositivi e istruttori relativi alla società – Necessità – Omessa allegazione o riproduzione del contenuto essenziale del verbale di contestazione nell’avviso di accertamento notificato al socio -Conseguenze – Illegittimità dell’avviso al socio – Limitazione del diritto alle difesa riguardo motivi riferiti alla infondatezza/illegittimità dell’accertamento nei confronti della società»

Accertamento con adesione e “simili” da parte della S.p.A. a ristretta base sociale. L’accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, di fatto, “incontestabile”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21487 del 7 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali (S.p.A.) a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi extracontabili – Legittimità – Estraneità del socio all’accertamento verso società – Motivazione “per relationem” – Irrilevanza – Fondamento – Fattispecie – Adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97 – Avviso di accertamento “di natura consequenziale ad atto di definizione dei P.V.C. notificati alla società – Artt. 2261 e 2476 c.c. – Art. 5-bis, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ADESIONE AI PVC – Società a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione nei confronti dei soci – Operatività – Fondamento – Prova contraria – Ammissibilità – Art. 5-bis, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Conseguenze – Presunzione di maggior reddito – Presunzione della distribuzione degli utili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti – Legittimità – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale (nella specie S.p.A.) – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Nella specie, modifica delle percentuali di titolarità di azioni – Redditi relativi all’esercizio sociale – Imputazione degli utili – Criteri – Compagine sociale al 31 dicembre del periodo di imposta – Rilevanza – Fondamento»

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati della società di società a ristretta base sociale tra accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato e prova contraria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 33978 del 17 novembre 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Presunzione di distribuzione ai soci dei ricavi non dichiarati della società di società a ristretta base sociale della quale il contribuente è socio al 90 per cento – Accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato – Accertamento a carico dei soci – Presupposto – Validità accertamento a carico di S.r.l. a ristretta base azionaria – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta – Accertamento nei confronti della società e dei soci -Impugnazione – Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Necessità – Fondamento – Art. 2909 c.c. • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali – Utili extracontabili – Imputazione – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Art. 2729 c.c.»

 

Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova

 

Prova (e ripartizione dell’onere) in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato. Dalla riforma del processo solo ribadito il ruolo centrale dell’istruttoria dibattimentale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Modifica dell’art. 43 L Fall. per effetto dell’art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006 – Apertura del fallimento – Interruzione del processo – Applicabilità nel giudizio di cassazione – Esclusione – Fondamento – Art. 43 comma 3, L Fall. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo – Riparto dell’onere della prova – Operazioni soggettivamente inesistenti triangolari – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Prova contraria del contribuente – Contenuto – Rilevanza dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 – Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova – Esclusione dell’introduzione di oneri probatori diversi o più gravosi rispetto ai principi già vigenti in materia – Affermazione – Ragioni – Novella “evolutiva” di adeguamento alle ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale – Art. 2697 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130»

 

Compensazioni oltre il limite annuo. L’innalzamento successivo del limite riduce l’ambito della condotta illecita

 

L’estensione del limite annuo dei crediti compensabili rileva sull’applicazione delle sanzioni conseguenti alla indebita compensazione per superamento del “vecchio” plafond annuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14795 del 10 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Compensazione di un credito di imposta superiore a quello previsto dalla legge – Omesso versamento del tributo – Equiparazione della condotta – Innalzamento ex art. 9, comma 2, DL n. 35 del 2013 – Rilevanza – Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria – Applicazione del principio del “favor rei” – L’innalzamento del limite per la compensazione riduce l’ambito della condotta rilevante – Sanzionabilità circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto – Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 34, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 9, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64 – Art. 22, comma 1, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106»

 

Calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991

 

Associazioni/società sportive dilettantistiche in regime Legge n. 398/91. Per il computo del “plafondlimite di proventi commerciali si applica il criterio di cassa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) senza fine di lucro – Primo periodo di esercizio sociale – Esercizio sociale inferiore all’anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – Computo del “plafond” – Applicazione del criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati – Fondamento – Ragioni – Artt. 1 e 2, della L. 16/12/1991, n. 398 – D.M. 18/05/1995, all. E»

 

Divieto sanzioni sproporzionateApplicabilità della rideterminazione in melius della sanzione per tardivi o omessi versamenti

 

Sanzioni sproporzionate rispetto all’entità del tributo o della violazione. La riduzione fino al 50% si applica anche ai tardivi o omessi versamenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 33097 del 9 novembre 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Accise – Cause di non punibilità – Mancato o ritardato pagamento – Esimente della forza maggiore – Situazione di illiquidità – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Causa di non punibilità della forza maggiore – Nozione – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 – Possibilità di riduzione di sanzioni sproporzionate – Ambito di applicazione – Sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale – Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione per tardivi o omessi versamenti – Ragioni – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio:

 

 

Calcolo del contributo unificato – Ricorso contro intimazione di pagamento

 

Processo tributario. Nel ricorso avverso l’intimazione di pagamento il contributo unificato si calcola anche in relazione agli atti presupposti

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex CTR) del Lazio – Sezione XI – Sentenza n. 4001 del 20 settembre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Spese di giustizia – Contributo unificato (CUT) – Modalità di calcolo in relazione a ricorsi cumulativi – Calcolo del contributo unificato – Modalità – Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo – Sussistenza – Fattispecie – Ricorso contro intimazione di pagamento coinvolgente anche le cartelle prodromiche e presupposte – Calcolo del contributo unificato sul valore di tutti gli atti oggetto di impugnazione in base al valore di tutti gli atti impugnati – Il contributo unificato si applica anche su valore degli atti presupposti – Affermazione – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115»

 

 

Prassi

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Bilancio degli enti del terzo settore

 

Enti del Terzo settore: ulteriori chiarimenti di MinLavoro su redazione e deposito dei bilanci

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 17146 del 15 novembre 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022 – Obbligo di depositare nel Runts oltre al bilancio anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale – Rendicontazione raccolte fondi – Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro – Adozione degli schemi di bilancio – Enti trasmigrati – Procedimento di verifica -Integrazione documentale – Natura dei termini per adempiere – Artt. 13 e 48, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 15/09/2020 – D.M. 09/06/2022»

 

Enti del Terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto, per tipologia di ente, sulle decorrenze delle nuove regole

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 5941 del 5 aprile 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Tempistica per adempiere – Tabella riepilogativa decorrenze – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020D.M. 09/06/2022»

 

 

Legislazione

 

 

Istituti tecnologici (ITS Academy) – Agevolazioni fiscali

 

Misure in favore degli istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus per le erogazioni liberali e per coloro che seguono i percorsi formativi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022: «Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo 4»

 

Erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy: il codice tributo per compensare il credito di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 E del 18 novembre 2022: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy»

 

 

 

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Enti del terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dell’art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

  • nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
  • nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;
  • nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale.

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




L’Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il principio contabile OIC 35 volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci. Gli ETS rappresentano un comparto in costante crescita nell’economia italiana. (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)

Il principio contabile è stato predisposto a seguito dell’incarico ricevuto dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, con cui si chiedeva all’OIC di effettuare una valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti.

L’emanazione del principio contabile OIC 35 conclude un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto, come di consueto nell’emanazione degli standard, tutti gli stakeholders interessati alla materia.

La complessità e la novità della materia riguardante la rappresentazione contabile degli enti appartenenti ad un settore così esteso e rilevante per l’economia del Paese, ha portato l’OIC a programmare fin da ora una fase di post implementation review con l’obiettivo di mettere a fuoco i più rilevanti problemi applicativi sui quali eventualmente intervenire con ulteriori documenti specifici.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

(ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano che un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi; e
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC

Il principio contabile è corredato da quattro Appendici, parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, le informazioni che devono essere fornite nella relazione di missione e le definizioni previste dal decreto ministeriale.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 3 febbraio 2022)

 

Vedi anche:

 

Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pd

 

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato onlineIl Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»