Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell’Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell’F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto “le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026”.

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l’individuazione dell’“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Di seguito, una sintesi “risposta per risposta” delle FAQ del 29 gennaio 2026:

 

Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026 (anno di completamento: 2026)

 

Quesito: investimento “prenotato” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconti ≥ 20%), completamento nel 2026: quando si può utilizzare la prima quota? Quale anno e quale codice tributo indicare in F24 (anche per le quote successive)?

Risposta in sintesi: se entro il 31 dicembre 2025 risultano: (a) acconti almeno pari al 20% del costo e (b) ordine accettato dal venditore, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, la fruizione avviene in tre quote annuali:

1ª quota: dal 2026
2ª quota: dal 2027
3ª quota: dal 2028

(ferma la possibilità di utilizzare la quota anche in anni successivi a quello “di partenza”).

Nel modello F24 va indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE: nel caso di specie, 2026 (e 2026 resta anche per le quote fruite negli anni successivi).  Il codice tributo indicato è il 7077.

Avvertenza: se acconti < 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2025, oppure completamento oltre il 30/06/2026, non è possibile fruire del credito.

 

Investimenti completati nel 2025 (anno di completamento: 2025) – anno di riferimento e codici 6936/7077

 

Quesito: investimento Transizione 4.0 completato nel 2025 e comunicato al MIMIT/GSE con fruizione in tre quote; come va compilato l’F24 per le quote 2026 e 2027? E se la quota non è utilizzata nell’anno “naturale”, è recuperabile?

Risposta in sintesi: il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali; in sede di compilazione F24, l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dalla comunicazione MIMIT/GSE.

Caso A (prenotazione “regolare” entro 31 dicembre 2024): investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025, con acconti ≥ 20% e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025 (da ripetere anche per le quote 2026 e 2027)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso B: acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025 (anche per le quote fruite negli anni successivi)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso C (investimenti iniziati e completati nel 2025):

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025
  • fruizione: 2025/2026/2027.

In ogni caso, la quota annuale non fruita nell’anno “ordinario” può essere utilizzata anche in annualità successive.

 

Investimenti completati nel 2024 (anno di completamento: 2024) – scarto F24 per anno errato

 

Quesito: comunicazione al MIMIT/GSE con data di completamento 2024 e fruizione 2024-2026; la prima quota (2024) è stata compensata correttamente con 6936 e anno 2024, ma la seconda quota è stata presentata con anno 2025 ed è stata scartata: come correggere? È ancora possibile utilizzare la quota?

Risposta in sintesi: l’anno di riferimento da indicare in F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento riportato nella comunicazione MIMIT/GSE.

Pertanto, se il completamento è 2024, anche per la seconda quota (utilizzabile dal 2025) e per la terza quota (utilizzabile dal 2026) occorre indicare:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2024.

Resta ferma la possibilità di fruire delle quote anche in anni successivi a quelli di ordinaria utilizzabilità.

 

Link al testo Integrale delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) – Credito d’imposta “Transizione 4.0” (aggiornamento al 29 gennaio 2026)

 

Transizione 4.0 – Proroga termini al 31 marzo 2026

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 – Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento

Transizione 4.0: pubblicato il Decreto del MIMIT con le nuove regole per il 2025. Il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse

Testo consolidato, aggiornamento 16 giugno 2025

 

 

Vedi anche: Avviso MIMIT del 27 novembre 2025

“Pubblicata la guida che riporta le modalità con cui compilare la Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0 trasmessa dal GSE mediante PEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.”

Link alla Guida alla compilazione




Procedura per compensare i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”. Si deve indicare l’anno di completamento dell’investimento e non l’anno di interconnessione

Con risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024 (di seguito riportata), l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’utilizzo dei crediti per investimenti “Transizione 4.0”. Nel documento di prassi precisato che fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la l’apposita comunicazione, di cui decreto Mimit del 24 aprile 2024 possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

 

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 15 maggio 2024, con oggetto: CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0” – Procedura per compensare i crediti d’imposta – Monitoraggio dei crediti di imposta – Articolo 6 del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39

 

Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.

Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

 

 




Investimenti del piano Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d’imposta

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

  • Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
  • Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all”indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Fonte: sito istituzionale (https://www.gse.it)

 




Crediti 4.0. I modelli previsti dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito Gse a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024

Con decreto Mimit del 24 aprile 2024 approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

Un primo modello (di cui all’Allegato 1), riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta. Il modello di comunicazione è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

 

Il secondo modello (di cui all’Allegato 2), riguarda il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d’imposta. Il modello di comunicazione è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

 

I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.

 

Link al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, del 24 aprile 2024 che approva i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

 




Emanato il decreto compensazione dei crediti di imposta per investimenti transizione 4.0. Da lunedì 29 sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione

È stato emanato il decreto direttoriale del Mimit riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Nello specifico si approvano due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti: gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024. (Link al portale www.gse.it)




Risolto il blocco delle compensazioni su investimenti 2022

Risposte alle domande più frequenti  dell’Agenzia delle entrare – Investimenti in beni strumentali

 

Faq del 16 aprile 2024In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105.

Risposta – I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente: dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.