Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

L’intervento definisce i princìpi e criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i decreti legislativi delegati. Il termine ordinario per l’esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 16 febbraio 2027. Qundi, il nuovo ordinamento forense prenderà forma attraverso i decreti legislativi attuativi, sui quali sarà essenziale verificare il rispetto dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 (vedi infra)

La legge delega mira a ridisegnare l’architettura dell’ordinamento forense, intervenendo su profili identitari della professione, sulle attività riservate, sul segreto professionale, sul compenso, sulle forme collettive di esercizio dell’attività, sulla monocommittenza, sul tirocinio, sull’esame di Stato, sulla formazione continua, sugli ordini circondariali, sul Consiglio nazionale forense e sul sistema disciplinare. La nuova legge è volta a riformare la professione in una prospettiva di regolamentazione delle nuove forme di esercizio – società tra avvocati, reti di professionisti e monocommittenza – e di superamento dei dubbi interpretativi emersi nell’applicazione della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

La mappa delle principali novità

 

 

Ruolo costituzionale e ordinamentale dell’avvocato

La riforma rafforza la posizione dell’avvocato come soggetto essenziale per lo Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e giuramento compongono il nuovo asse identitario della professione.

Attività riservate e consulenza legale

La delega definisce con maggiore precisione le attività esclusive dell’avvocato e attribuisce rilievo alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Compenso, equo compenso e solidarietà

La disciplina del compenso resta fondata sulla libera pattuizione, ma viene rafforzata dalla normativa sull’equo compenso, dai parametri biennali e dalla solidarietà nel pagamento in caso di accordi definitori di procedimenti giudiziali o arbitrali.

Società, reti e nuove forme organizzative

La professione forense potrà essere esercitata in forma collettiva attraverso associazioni, reti e società tra avvocati, ma con garanzie stringenti sull’autonomia del professionista, sulla personalità dell’incarico e sul controllo professionale della struttura.

Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con l’obiettivo di tutelare il singolo avvocato, in particolare nella fase di ingresso nel mercato, salvaguardando indipendenza, autonomia e compenso congruo.

Formazione, specializzazioni e albi

La formazione continua diventa annuale e assistita da sospensione amministrativa in caso di inadempimento. Le specializzazioni sono attribuite dal CNF, mentre albi, registri e decisioni disciplinari saranno gestiti anche attraverso strumenti telematici centralizzati.

Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, ma si struttura su una formazione obbligatoria di dodici mesi presso scuole forensi o soggetti accreditati. L’esame di Stato viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con forte attenzione alla soluzione di casi pratici.

Governance e disciplina

La legge delega ridisegna ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare, con l’obiettivo di rendere più chiaro il sistema di autogoverno della professione.

 

Di seguito una breve Guida normativa alla Legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense»

 

Articolo 1 -Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense

 

L’articolo 1 della Legge 28 luglio 2026, n. 137 disciplina oggetto, termini e procedimento di esercizio della delega legislativa.

Il Governo è delegato ad adottare, «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi devono essere trasmessi alle Camere, corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria, per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il parere parlamentare deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Se il termine per il parere scade nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di trenta giorni.

Il Governo è inoltre delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine per l’esercizio della delega principale.

 

Articolo 2 – Princìpi e criteri direttivi della riforma

 

L’articolo 2 costituisce il nucleo sostanziale della legge delega. La disposizione elenca i princìpi e criteri direttivi che dovranno orientare il legislatore delegato nel riordino dell’ordinamento forense.

 

Principi generali, ruolo dell’avvocato e attività riservate

 

La lettera a) impone al Governo di prevedere una disciplina dei principi generali dell’ordinamento forense che garantisca la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e ne riconosca il ruolo fondamentale per il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia.

La disposizione richiede inoltre che sia riconosciuta la dignità sociale della professione e che l’organizzazione e l’esercizio dell’attività siano regolati in modo da assicurare l’idoneità professionale degli avvocati e tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti.

Di particolare rilievo è la ridefinizione delle attività riservate agli iscritti nell’albo degli avvocati. Sono qualificate come attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

La legge delega interviene anche sulla consulenza legale e sull’assistenza legale stragiudiziale. Fuori dai casi in cui la legge attribuisca competenze specifiche ad altre professioni regolamentate, tali attività, quando sono connesse all’attività giurisdizionale e sono svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, sono di competenza degli avvocati.

È comunque consentita l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in favore del datore di lavoro o del soggetto committente, anche mediante rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni continuative e coordinate, nell’interesse esclusivo del destinatario dell’attività. Per società, associazioni ed enti esponenziali sono previste specifiche estensioni, nei limiti del gruppo societario o delle competenze istituzionali e dell’interesse degli associati o iscritti.

La delega prevede poi la nullità delle pattuizioni aventi a oggetto il pagamento di corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati per attività di consulenza e assistenza legale, ove connesse all’attività giurisdizionale, ferme restando le competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate.

La legge dovrà infine limitare l’uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato, vietandone l’uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti per l’iscrizione, e dovrà ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato.

 

Segreto professionale, codice deontologico, assicurazione e pubblicità

 

Le lettere b), c), d) ed e) riguardano i presìdi ordinamentali della professione.

I decreti delegati dovranno rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone inviolabilità e indisponibilità. Il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, dovrà emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico e curarne la diffusione.

È confermato l’obbligo per l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali saranno stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

La pubblicità sull’esercizio della professione dovrà essere disciplinata in modo idoneo a tutelare l’affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale.

 

Personalità dell’incarico e responsabilità dell’avvocato

 

La lettera f) stabilisce che l’incarico professionale deve restare personale anche quando sia conferito all’avvocato componente di un’associazione, di una rete professionale o di una società professionale.

Con l’accettazione dell’incarico, l’avvocato assume responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza.

La delega prevede anche la possibilità per l’avvocato di farsi sostituire da altro avvocato o da praticante abilitato, mediante conferimento di delega anche verbale.

Pertanto, anche nelle forme organizzative collettive, il rapporto fiduciario resta imputato personalmente all’avvocato incaricato. La struttura collettiva non assorbe né neutralizza la responsabilità professionale personale.

 

Compenso dell’avvocato, equo compenso e parametri

 

La lettera g) disciplina il compenso dell’avvocato.

La regola di base resta la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi regolati dalla normativa sull’equo compenso. Il compenso deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto di cui all’articolo 1261 del codice civile e la proporzionalità all’attività svolta secondo l’articolo 2233 del codice civile.

La delega prevede che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell’avvocato, applicabili in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale e nei casi di liquidazione giudiziale.

Di rilievo è anche la previsione di solidarietà nel pagamento del compenso: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura sono obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l’attività professionale e risultino creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.

La delega affronta anche i casi di rilascio del parere di congruità da parte dell’ordine degli avvocati sul compenso o sugli onorari richiesti, al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali. È infine previsto l’obbligo di rimborsare all’avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfetarie nell’importo determinato con decreto del Ministro della giustizia.

 

Associazioni, reti professionali e società tra avvocati

 

La lettera h) disciplina l’esercizio della professione in forma collettiva.

La professione potrà essere esercitata mediante partecipazione dell’avvocato ad associazioni professionali, reti professionali o società tra avvocati. L’incarico deve comunque essere sempre conferito personalmente all’avvocato e la partecipazione a strutture collettive deve avvenire con salvaguardia dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista. Ogni patto contrario è nullo.

Per le associazioni professionali è previsto che il mandato consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto dell’associazione. L’associazione ha natura forense solo se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati.

La delega disciplina anche le reti tra avvocati e le reti multidisciplinari. Le reti multidisciplinari possono avere a oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. Sono ammesse reti-contratto e reti-soggetto; per queste ultime sono richiesti atto pubblico o scrittura privata autenticata, organo comune e fondo patrimoniale.

L’esercizio della professione in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo. Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati iscritti all’albo, ovvero da avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento; la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati. La società non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati, collegati o sottoposti a comune controllo.

Il cliente deve sempre designare il socio professionista incaricato dell’esecuzione del mandato; in mancanza, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto.

Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 solo per l’esercizio dell’attività di consulenza.

 

Incarico conferito da un terzo

 

La lettera i) disciplina l’ipotesi in cui l’incarico professionale sia conferito da un terzo.

La delega prevede che l’incarico debba essere svolto nell’interesse esclusivo del soggetto patrocinato. L’incarico conferito dal terzo potrà essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza pregiudizio per l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato.

 

Monocommittenza e collaborazione continuativa

 

La lettera l) introduce uno dei profili più innovativi della delega: la disciplina organica dell’attività professionale resa da un avvocato in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso.

Il legislatore delegato dovrà disciplinare la professione resa in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista.

La disciplina dovrà salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio, nonché il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e qualità della prestazione professionale.

 

Formazione continua e aggiornamento professionale. L’aggiornamento professionale viene collegato a un presidio sanzionatorio immediato

 

La lettera m) riforma la disciplina della formazione continua.

L’obbligo di aggiornamento professionale dovrà essere assolto su base annuale. In caso di omesso assolvimento, è prevista la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Sono previste esenzioni temporanee per avvocati titolari di elevate cariche istituzionali, politiche o giurisdizionali, per il periodo di durata della carica. È inoltre prevista l’esenzione dall’obbligo di formazione continua per professori universitari e ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie di deontologia professionale e ordinamento forense.

Il Consiglio nazionale forense dovrà adottare un regolamento per stabilire modalità e condizioni di assolvimento dell’obbligo formativo, gestione e organizzazione della formazione, accreditamento dei soggetti terzi, misure premiali, ulteriori cause di esenzione e criteri per incentivare la formazione individuale.

La delega prevede anche la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche.

 

Specializzazioni forensi

 

La lettera n) dispone la definizione e razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi.

Il titolo di specialista sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi.

L’organizzazione dei corsi è affidata agli ordini territoriali, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università.

 

Albi, elenchi, registri e Cassa forense

 

La lettera o) riguarda l’istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri.

Presso ciascun consiglio dell’ordine territoriale dovrà essere istituito un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva e delle associazioni o società di appartenenza.

Sono previsti gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento saranno disciplinate da regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

È prevista l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, con accesso riservato a ordini, consigli distrettuali di disciplina, Consiglio nazionale forense e Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L’iscrizione all’albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa forense. La professione deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi espressamente previsti.

La delega prevede anche l’istituzione dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense.

 

Incompatibilità e attività compatibili

 

La lettera p) riformula il regime delle incompatibilità.

La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio dell’attività di notaio, con qualsiasi attività d’impresa svolta in nome proprio o per conto altrui e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, salvo che si tratti di società tra avvocati.

Sono invece compatibili, tra l’altro, l’attività scientifica, letteraria, artistica e culturale; l’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi; gli incarichi in procedure concorsuali o relative a crisi d’impresa; l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche; la carica di amministratore di condominio; l’attività di agente sportivo, l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi e l’attività di insegnamento dei professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

 

Avvocati degli uffici legali degli enti pubblici

 

La lettera q) disciplina gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, purché partecipati prevalentemente da enti pubblici.

La delega impone di assicurare piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

L’iscrizione nell’albo sarà obbligatoria per il compimento delle prestazioni riservate agli avvocati, che potranno essere rese esclusivamente in favore dell’ente pubblico presso cui l’avvocato è assunto con contratto di lavoro subordinato.

Il potere disciplinare sarà attribuito al consiglio distrettuale di disciplina competente.

 

Natura giuridica, funzioni e governance degli ordini forensi

 

Le lettere r), s), t) e u) riguardano natura giuridica, organizzazione e sistema elettorale degli ordini circondariali.

Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono configurati come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, cui spetta in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale. Agli ordini sono attribuite funzioni in materia di tenuta degli albi, vigilanza sul tirocinio e sulla condotta degli iscritti, formazione, tutela dell’indipendenza e del decoro professionale, pareri sui compensi, risoluzione delle contestazioni tra iscritti e clienti, rapporti con istituzioni e pubbliche amministrazioni.

La delega disciplina anche il finanziamento degli ordini, la possibilità di costituire o aderire a unioni regionali o interregionali, associazioni e fondazioni, l’istituzione dei comitati per le pari opportunità, camere arbitrali, organismi ADR e sportelli per il cittadino.

Per i consigli dell’ordine è prevista durata triennale, composizione da cinque a venticinque membri secondo il numero degli iscritti, e organi interni quali presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e organo di revisione.

Il sistema elettorale dovrà tutelare le minoranze, garantire l’equilibrio tra i sessi, consentire candidature individuali, regolare preferenze e voto anche con modalità informatiche, escludere l’elettorato attivo per gli avvocati sospesi e prevedere requisiti stringenti per l’elettorato passivo. È stabilito il limite di tre mandati consecutivi.

 

Consiglio nazionale forense

 

La lettera v) riguarda il Consiglio nazionale forense.

Il CNF resta disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ma la delega ne ridisegna composizione, durata, funzioni e sistema elettorale.

Il CNF dura in carica tre anni. I componenti devono essere avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo una limitata ipotesi di quarto mandato quando uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.

La composizione tiene conto dei distretti di corte d’appello e del numero degli iscritti. L’elezione avviene da parte dei consigli dell’ordine mediante voto ponderato.

Al CNF sono attribuite funzioni di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale, emanazione e aggiornamento del codice deontologico, tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, coordinamento e indirizzo dei consigli dell’ordine, formazione, specializzazione, previdenza forense, proposta dei parametri per il compenso, pareri su proposte normative e amministrazione della giurisdizione disciplinare e ordinistica.

È prevista anche la possibilità di costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l’avvocatura o la giurisdizione e di istituire l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione.

 

Congresso nazionale forense

 

La lettera z) prevede che il Consiglio nazionale forense convochi il Congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

Il Congresso elegge l’organismo congressuale forense, con mandato triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali. Anche per tale organismo è previsto il limite di tre mandati consecutivi, con disciplina delle eventuali ipotesi di rieleggibilità.

 

Tirocinio per l’accesso alla professione

 

La lettera aa) riforma il tirocinio forense.

Il tirocinio avrà durata continuativa di diciotto mesi e consisterà nella formazione teorico-pratica del praticante avvocato, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione dello studio legale, nonché all’apprendimento dei princìpi etici e delle regole deontologiche.

Il tirocinio si articolerà nella pratica presso lo studio professionale di un avvocato e nella frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine mediante scuole forensi, anche in collaborazione con le università, oppure da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate.

Le modalità di istituzione delle scuole forensi, i criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica, la gratuità per i praticanti con ISEE inferiore a soglia individuata dal CNF, i criteri di accreditamento, la selezione dei docenti, la formazione a distanza sincrona entro il limite del 40 per cento del monte orario e la prova finale saranno disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

La delega esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salve specifiche ipotesi: svolgimento integrale presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico; semestre in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali equivalenti; tirocinio anticipato, per non più di sei mesi, da parte degli studenti, anche fuori corso, che abbiano completato gli esami previsti per la laurea.

È ammesso lo svolgimento del tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché orari e modalità consentano l’effettivo svolgimento della pratica e non vi siano specifiche ragioni di conflitto di interessi.

Al praticante presso studio privato è riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio. Il superamento della prova finale dei corsi obbligatori diventa condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato.

 

Esame di Stato per l’accesso alla professione

 

La lettera bb) detta i criteri per la riforma dell’esame di Stato.

L’esame si svolgerà in un’unica sessione annuale e si articolerà in due prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consisteranno nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato e di un atto giudiziario.

Le materie saranno scelte dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, con quesiti che richiedano conoscenze di diritto sostanziale e processuale.

La prova orale consisterà in un colloquio avente a oggetto la soluzione di un caso pratico, un quesito di diritto processuale, un quesito di diritto sostanziale, un quesito in una materia ulteriore scelta tra diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, ecclesiastico, internazionale privato e processuale e tributario, e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

Le commissioni saranno composte da avvocati, magistrati, professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, con maggioranza di componenti avvocati.

I criteri di valutazione dovranno considerare chiarezza, logicità, rigore metodologico, capacità di soluzione di problemi giuridici, conoscenza teorica degli istituti, capacità interdisciplinare e tecniche di persuasione e argomentazione.

 

Sistema disciplinare forense

 

La lettera cc) riforma il potere disciplinare.

La potestà disciplinare è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina forense, con sede nel capoluogo distrettuale, composti da membri eletti dai consigli dell’ordine circondariali in numero parametrato alla composizione degli ordini e nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi.

I consigli distrettuali operano in adunanza plenaria o mediante sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato.

È previsto un consigliere istruttore, responsabile della fase preliminare, che nei sei mesi successivi alla nomina propone l’archiviazione o formula il capo di incolpazione.

Il procedimento disciplinare resta autonomo rispetto al processo penale. La sospensione del procedimento disciplinare può essere disposta per esigenze istruttorie, ma non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado; è prevista la riapertura in caso di conflitto di giudicati.

La prescrizione dell’azione disciplinare è fissata in sei anni dal fatto e non può essere prolungata oltre un quarto, escluso il tempo di sospensione. La delega introduce un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, opponibile ma non impugnabile, nei confronti dell’iscritto che non abbia già subito due volte il medesimo provvedimento.

È prevista anche la riabilitazione dell’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.

 

Articolo 2, commi 2 e 3
Abrogazioni, coordinamento e potere regolamentare

 

Il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, prevedendo le opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Il comma 3 stabilisce che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

 

Articolo 3
Clausola di invarianza finanziaria

 

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica conferma che le disposizioni di delega non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per gli adempimenti del Ministero della giustizia relativi alla polizza assicurativa, ai parametri per il compenso, alla vigilanza su CNF e ordini circondariali e all’esame di Stato, l’attuazione è ricondotta alle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo alle scuole forensi, la relazione segnala che non si configurano adempimenti o finanziamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, essendo l’istituzione delle scuole rimessa ai consigli dell’ordine.




Rimessione in termini nel processo tributario.“Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore

 

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. In applicazione del sopra riportato principio, ritenuta fondata l’istanza di rimessione in termini per il deposito della copia della domanda di definizione delle liti pendenti e del relativo versamento presso il quale la causa è pendente, giustificata da un malessere improvviso e da un totale impedimento, benché temporaneo, a svolgere l’attività professionale da parte del difensore.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019 (di seguito riportata) che ha ritenuto giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, con documentazione del pagamento previsto nella disciplina per la definizione delle liti fiscali pendenti.

Vedi: Cass. SS.UU. 32725/2018, Cass. 12544/2015, 17729/2018

Sulla rilevanza ai fini della rimessione in termini del ricovero in ospedale del proprio unico difensore, vedi: Cass., Sez. II, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011. In tema di temporanea inabilità del proprio difensore, vedi: C.T.P. di Bari, ord. n. 125/2010; C.T.R. del Lazio, Sez. I, Sent. n. 286 del 20 aprile 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2011, pag. 2863). Per la mancata impugnazione dell’atto di accertamento a causa di un forzoso riposo del contribuente presso la propria abitazione per i postumi di un serio intervento chirurgico, vedi: C.T.P. di Pisa, Sez. I, Sent. n. 224 del 10 novembre 2005. Per la C.T.P. Bari, Sez. I, Sent. n. 7 del 17 gennaio 2013, la mancata indicazione delle modalità per proporre il ricorso giurisdizionale in seno ad un atto tributario non ne determina la nullità, ma comporta soltanto che il termine per proporre ricorso non decorre o, comunque, giustifica la remissione in termini da parte del contribuente per errore scusabile (in motivazione, conf.: Cass., SS.UU., 16293/2007 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2007, pag. 2558, Cass., Sez. V Trib., 14373/2010in “Finanza & Fisco” n. 36/2010, pag. 3166, da ultimo, Cass. Sez VI, T, 8082/2018 — in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1577).

 

Nel testo integrale dell’ ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T 

Presidente: Greco, Relatore: Dell’Orfano

 

Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Termini processuali – Decadenza dall’impugnazione – A causa malessere improvviso del procuratore – Rimessione in termini – Ammissibilità – – Fattispecie – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie – Sospensione dei giudizi – Mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 per il deposito della copia della domanda di definizione e del relativo versamento presso l’organo giurisdizionale – Artt. 153, 325, 326 e 327 c.p.c. – Art. 46, della L 18/06/2009, n. 69 – Art. 6, commi 8 e 10, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio Greco (Presidente), Dott. Antonella Dell’Orfano (Relatore/Consigliere), Dott. Antonio Francesco Esposito, Dott. Lucio Luciotti, Dott. Rosaria Maria Castorina (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:

 

Ordinanza interlocutoria

 

sul ricorso —/2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato M.P., che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato B.M.;

(ricorrente)

 

contro

 

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. —, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

intimata)

avverso la sentenza n. 5450/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.07.2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Rilevato che

V.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 414/2015, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2009;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il contribuente ha depositato memoria difensiva chiedendo di essere rimesso in termini con riguardo al deposito dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985)

Considerato che

1.1. il contribuente ha depositato, in data 12.06.2018, istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, documentando il pagamento ivi prescritto;

1.2. va preliminarmente rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

1.3. il contribuente ha omesso di provvedere tempestivamente al suddetto adempimento prospettando quanto segue: la documentazione relativa all’istanza di sospensione era stata ricevuta dall’Avvocato M.P., difensore del contribuente con studio legale a Roma, nel pomeriggio di venerdì 07.06.2019; la notte tra la domenica ed il lunedì successivo il difensore era stato colto da improvviso grave malore con somministrazione di sedativi e prescrizione di riposo assoluto per almeno gg. 7, come da documentazione medica allegata; di conseguenza, l’istanza di sospensione non era stata depositata tempestivamente e si chiedeva che fosse disposta la rimessione in termini ai fini del deposito della suddetta istanza;

1.4. va preliminarmente evidenziato, con riguardo al fatto che la parte sia assistita da due Avvocati, uno del Foro di Roma (Avvocato M.P.) e l’altro del Foro di Pordenone (Avvocato B.M.), che l’istanza e la relativa documentazione erano in possesso del difensore del Foro di Roma – ossia il difensore colpito da malore -, che nulla poteva far supporre all’altro difensore l’incombente impeditivo ed inoltre che, anche se l’altro difensore fosse stato avvertito del grave malore, gli studi legali dei due Avvocati sono ubicati in città molto distanti tra loro (Roma-Pordenone) con impossibilità per l’altro difensore di provvedere al deposito in questione nella mattinata del 10.06.2019;

1.5. poste tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908/2006), non potendo quindi l’istanza di remissione in termini essere motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l’attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. SS.UU. n. 32725/2018);

1.6. nel caso in esame, quindi, facendo applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi sussistente un legittimo impedimento del difensore, stante la gravità del malore, improvviso ed imprevedibile, tale da incidere sull’attività professionale dello stesso, rendendogli impossibile il compiere atti ad essa relativi, altresì considerando che tale malore non aveva neppure consentito all’altro difensore di provvedere in sua sostituzione non essendo siti gli studi legali dei due Avvocati nella stessa città;

2. dovendo ritenersi giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, con documentazione del pagamento ivi prescritto, sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonché pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo ex art. 6 D.L. n. 119/2018 conv. (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, in data 10/07/2019.

 




Protezione dei Dati Personali negli studi legali: il CNF pubblica le linee guida

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, noto anche come GDPR, il Consiglio nazionale forense ha diffuso una guida, corredata da schede pratiche e relativa modulistica. Il GDPR, sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 e gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività dovranno adeguarsi. Peraltro, come ricorda il CNF i dati ai quali l’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha accesso sono, per loro natura, particolarmente sensibili: essi possono infatti riguardare la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione familiare, dati di minori etc, e il loro trattamento obbedisce ad una logica specifica, diversa da quella dell’impresa commerciale, essendo intimamente connessa al rapporto di fiducia che lega l’avvocato al suo cliente e al rispetto degli obblighi deontologici, primo fra tutti l’obbligo di garantire il segreto professionale. La divulgazione, anche accidentale di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte: l’avvocato dovrà pertanto avere una cura particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia. La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto.

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Le linee guida del CNF in materia di Protezione dei Dati Personali

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