Il Consiglio dei ministri approva tre disegni di legge di delega per la Riforma generale delle professioni, dell’ordinamento forense e professioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 settembre 2025, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. È stato rinviato a una prossima riunione l’esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

 

1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (disegno di legge)

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato.

Si ribadiscono la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

2. Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

 

Il disegno di legge, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, contiene la delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. L’obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.

Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnala la previsione di:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

 

3. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d’urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.

Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie.

In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Inoltre, si introduce un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado (es. la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente).

 




Notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari. Ispezioni ipotecarie online anche per i documenti cartacei

È ora possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari. La novità è da oggi operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale (per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari), che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.

 

Il nuovo servizio

 

Il servizio di ispezione ipotecaria via web, già sperimentato in 33 uffici, consente di effettuare telematicamente la ricerca per soggetto (persona fisica o non fisica) o per documento ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister). In particolare, sono disponibili online: i titoli conservati in formato cartaceo, le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione non digitalizzate e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.

Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno. Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.

 

Dalla carta ai bit

 

Ricevuta la richiesta, l’ufficio preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi.

Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2023)




In Gazzetta la legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

La legge composta da 13 articoli interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (in vigore dal 20 maggio 2023).

In particolare:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche (professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4), sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

 

Il comma 3 dell’articolo 2 estende, altresì, l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo in ogni caso conto dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

 

  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

 

In particolare, l’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1). Si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’articolo 1.

Il comma 2 prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l’anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • con esclusivo riferimento al caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità:

  • quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l’intero contratto;
  • opera solo a vantaggio del professionista;
  • può essere rilevata anche d’ufficio.

Il comma 5 specifica che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.

Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio (comma 6).

 

  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

 

In particolare, l’articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e seguenti del c.p.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 14 del D.Lgs 1° settembre 2011, n. 150 acquisti l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dal capo III-quater del titolo I del libro II c.p.c. (artt. 281-decies ss. c.p.c.), introdotto dalla citata “Riforma Cartabia“; le parti possono stare in giudizio personalmente; la sentenza non è appellabile.

 

  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina previgente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

Link al testo della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali». Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 e in vigore dal 20 maggio 2023




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