Caro Carburanti e abolizione parziale bollo auto e moto 2027: le novità in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026, il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale».

 

Focus sull’esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori

 

L’articolo 2 del decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, introduce, per il solo anno 2027, una specifica esenzione dalla tassa automobilistica in favore delle persone fisiche, limitata a determinate autovetture, motocicli e ciclomotori e, in ogni caso, riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato.

La misura non determina quindi una generalizzata abolizione del bollo, ma introduce un’esenzione selettiva, costruita sulla tipologia del veicolo, sulla potenza delle autovetture e sulla posizione del soggetto passivo.

 

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Un’esenzione limitata al 2027 e riferita a un solo veicolo

 

Il comma 1 individua le condizioni generali della misura.

L’esenzione:

  • riguarda esclusivamente le persone fisiche;
  • opera per un solo veicolo;
  • richiede che il veicolo sia regolarmente assicurato;
  • si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il riferimento al «termine ordinario di pagamento» assume particolare rilievo.

La norma, infatti, non collega il beneficio genericamente al periodo di possesso del veicolo o all’annualità cui il tributo si riferisce, ma alla scadenza ordinaria del versamento. Ne consegue che, ai fini dell’accesso all’esenzione, deve essere verificato quando il pagamento sarebbe ordinariamente dovuto.

 

Autovetture: esenzione fino a 80 kW

 

Per le autovetture, il comma 2 individua un limite di potenza.

L’esenzione spetta alle persone fisiche che, nel 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture:

  • alimentate a benzina o gasolio;
  • anche in combinazione con altra fonte di propulsione;
  • con potenza non superiore a 80 kW.

La formulazione consente quindi di ricomprendere anche autovetture con sistemi di propulsione combinati, purché sia presente l’alimentazione a benzina o gasolio e sia rispettato il limite massimo di potenza.

 

Più autovetture 

 

Se la persona fisica risulta soggetto passivo per più autovetture aventi i requisiti richiesti, l’esenzione resta limitata a un solo veicolo.

Il decreto-legge stabilisce quale autovettura deve beneficiare dell’agevolazione:

  • quella avente la minore potenza espressa in kW;
  • in caso di pari potenza, quella per la quale, senza l’esenzione, sarebbe dovuto l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

Il contribuente non può quindi scegliere di applicare l’esenzione al veicolo per il quale il bollo sarebbe più elevato.

Si privilegia quindi il veicolo di minore potenza e, a parità di potenza, quello con minore carico tributario.

 

Sull’esenzione per motocicli e ciclomotori: nessun limite autonomo di 80 kW

 

Per motocicli e ciclomotori, il comma 3 segue una logica diversa da quella prevista per le autovetture.

L’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.

La soglia degli 80 kW non costituisce quindi un limite di potenza riferito ai motocicli o ai ciclomotori.

Essa riguarda esclusivamente l’eventuale autovettura posseduta dal contribuente e opera, nel comma 3, come criterio di priorità nell’accesso all’agevolazione.

In altri termini:

  • se il contribuente possiede un’autovettura agevolabile fino a 80 kW, l’esenzione opera sull’autovettura;
  • in tale ipotesi non è possibile beneficiare dell’esenzione anche per un motociclo o ciclomotore;
  • soltanto se non risulta alcuna autovettura agevolabile fino a 80 kW può trovare applicazione il beneficio relativo ai veicoli a due ruote.

 

Più motocicli: prevale quello di minore potenza

 

In presenza di più motocicli astrattamente agevolabili, l’esenzione resta riferita a un solo mezzo.

Il decreto-legge stabilisce che il beneficio si applica:

  • al motociclo con minore potenza, espressa in kW;
  • a parità di potenza, al motociclo per il quale sarebbe dovuto l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

Anche in questo caso non è attribuito al contribuente un potere di scelta.

 

Più ciclomotori: conta la prima immatricolazione

 

Una regola autonoma è prevista per i ciclomotori.

Se risultano più ciclomotori agevolabili, l’esenzione viene riconosciuta al mezzo con la data di prima immatricolazione più remota.

Il criterio utilizzato non è dunque né la potenza né l’importo della tassa, ma l’anzianità di prima immatricolazione.

 

Motocicli e ciclomotori insieme: resta fermo il limite di un solo veicolo

 

La disposizione stabilisce in apertura che l’esenzione riguarda «un solo veicolo», ma disciplina separatamente il caso di più autovetture, più motocicli e più ciclomotori.

 

La posizione della Federazione Motociclistica Italiana

 

La Federazione Motociclistica Italiana ha evidenziato positivamente l’estensione dell’esenzione anche a motocicli e ciclomotori e ha richiamato, nella propria comunicazione sul provvedimento, il carattere alternativo del beneficio: l’esenzione sul mezzo a due ruote opera quando il medesimo soggetto non fruisce già del beneficio in relazione a un’autovettura agevolabile.

Sul piano strettamente normativo, tuttavia, restano determinanti le condizioni e i criteri di selezione stabiliti dall’articolo 2 del decreto-legge e, in particolare, il limite generale dell’esenzione a un solo veicolo.

 

Regioni a statuto speciale e Province autonome: necessario un accordo

 

La disciplina non opera automaticamente nei territori delle autonomie speciali.

Il comma 4 stabilisce infatti che le esenzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

L’accordo rappresenta quindi una condizione necessaria per l’estensione territoriale della misura.

 

Link al testo del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026




Il Cdm approva il decreto carburanti con l’abolizione parziale del bollo per auto e moto

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 16 settembre 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Per contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici, il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante. La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

È inoltre prorogato il sostegno già previsto in favore dell’autotrasporto.

Il decreto introduce, per il 2027, l’esenzione dal pagamento del bollo per un veicolo.

Ne beneficiano le persone fisiche proprietarie di un’autovettura, e i soggetti passivi quali coloro che utilizzano il veicolo in leasing o a noleggio, a benzina o gasolio, anche ad alimentazione ibrida, di potenza non superiore a 80 kW; quando la persona possiede più veicoli agevolabili, l’esenzione si applica a quello di potenza minore.

Chi non possiede autovetture rientranti nei limiti indicati può fruire dell’esenzione per un motociclo o un ciclomotore. La misura si applica anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo, ed è accompagnata da un trasferimento a favore delle regioni e delle province autonome a compensazione della riduzione di gettito. L’esenzione è disposta per l’anno 2027, nella prospettiva di una successiva abolizione a regime del tributo, cui il Governo intende dare seguito nell’ambito della prossima legge di bilancio.

Si introducono, infine, misure per il diritto allo studio, con l’incremento per il 2026 del fondo per le borse di studio universitarie




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Importi per deduzione forfetaria e istruzioni per la dichiarazione

 

Comunicato Stampa Mef n. 73 del 23 giugno 2026

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2026

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sopra riportato), il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

 




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2025)

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2025

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa Mef n. 63 del 13 giugno 2025)




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d’imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per compilazione della dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 giugno 2024)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2024 (p.i. 2023)

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)

 




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2023. Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2023)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa n. 103 del Mef del 16 giugno 2023)

 




Autotrasportatori. Le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021. Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2022)

 

 

Comunicato Stampa Mef n. 125 del 28 giugno 2022

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2022.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

 

 




Autotrasportatori.  Determinazione delle deduzioni forfetarie p.i. 2020 e indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sotto riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)

 

Autotrasportatori. Le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020

 

Si comunica che le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Così, news pubblicata il 30 giugno 2021 nel sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportata) sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 agosto 2020)

 

Autotrasportatori. Agevolazioni fiscali 2020

Si comunica che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)




Deduzione forfetaria 2019 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

 

Con un comunicato stampa di oggi (ndr. 19 luglio 2019, di seguito riportato) , il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 luglio 2019)

 

Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 138 del 19/07/2019

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019.

Importi delle deduzioni forfetarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 




Agevolazioni fiscali 2018 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

 

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018.

 

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2018)




Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018

Il Mef ha comunicato le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018

 

 “Importi delle deduzioni forfetarie

 

Per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Misura relativa al recupero del contributo al Ssn

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo 6793”. (Così, Comunicato stampa Mef del 16 luglio 2018)




Autotrasportatori, stabilite le deduzioni forfetarie (p.i. 2016) e confermata la misura del recupero del contributo al Ssn

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

 

Confermati gli importi delle deduzioni forfetari

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017)




Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il recupero in F24 dei contributi al SSN. Modificate le deduzioni forfettarie

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

 

Come cambiano le deduzioni forfetarie

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016)