Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste (c.d. documentate), in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

Si ricorda che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

 

Semplice richiesta via web fino a 84 rate

 

Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate). Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.

 

Richiesta documentata fino a 120 rate: online il simulatore

 

Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, la legge prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori: l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice Beta per i condomini. Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Come previsto dal Decreto del 27 dicembre 2024, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

Per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili, i contribuenti possono utilizzare la modulistica disponibile sul sito di AdeR e agli sportelli, predisposta per le diverse casistiche previste, e inviarla, corredata dalla documentazione a supporto, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 gennaio 2025)




Nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza. Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Consulta la sezioneRateizzazione del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025.

(Link al sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/)

Decreto Mef 27 dicembre 2024 – Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti

29.12.2024

Il  decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 
a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; 
c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fonte: sito web dell’AdeR – www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sito www.finanze.gov.it

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, recante: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024

 

Vedi anche:

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 




Le novità del D.Lgs. Riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed entrato in vigore in data 8 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Le principali novità introdotte dal decreto delegato: 

  • Pianificazione annuale

Il Decreto legislativo prevede unapianificazione annuale dell’attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, viene adottata tale pianificazione, sentita la Conferenza Unificata. A tal fine, sono individuati gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione per le quote affidate dal 1° gennaio 2025.

  • Discarico

Con il termine “discarico” si fa riferimento alla speciale procedura attivata dall’agente della riscossione in presenza di un credito ormai inesigibile o per il quale ogni azione esecutiva sia ormai infruttuosa. Nello specifico, si prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In alcuni casi e a determinate condizioni è possibile il discarico anticipato. Mentre ipotesi di differimento del discarico automatico operano in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, qualora siano conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, oppure, in alternativa, siano intervenute dilazioni nelle ipotesi di difficoltà economica del debitore o a seguito di istituti agevolativi previsti dalla legge. 

  • Riaffidamento dei carichi

Il riaffidamento è finalizzato all’esercizio da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n. 602/1973, oppure dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Nel caso in cui si sia proceduto al discarico anticipato per “nullatenenza del debitore e l’ente creditore acquisisca nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, si prevede la possibilità per l’ente stesso, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, di comunicare tale circostanza e i beni da aggredire all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che procederà al relativo recupero.

  • Controlli sul recupero crediti e responsabilità dell’agente della riscossione

Il Decreto legislativo disciplina anche le verifiche e i controlli da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ente creditore circa l’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e delinea la responsabilità di quest’ultima. L’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Magazzino

Il Decreto legislativo istituisce una commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del dipartimento delle Finanze e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché da un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata), che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione, proponendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze le possibili soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte dello stesso. 

  • Quote non riscosse risorse UE e aiuti di Stato

Il Decreto legislativo disciplina il trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali UE e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato rispettivamente affidate dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

  • Integrazione logistica tra Entrate e Riscossione

Al fine di realizzare un’effettiva integrazione logistica tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si prevede che la Riscossione possa fruire di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità delle Entrate. 

  • Modifiche in tema di impugnabilità avverso la cartella di pagamento invalidamente notificata

Il Decreto legislativo sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale, pur confermando la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, prevede alcune ipotesi in cui è possibile proporre impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento.

Nello specifico è previsto che il ruolo e la cartella di pagamento, invalidamente notificati, sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore, che agisca in giudizio, dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.

  • Nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in difficoltà

È modificato l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di dilazione del pagamento.

SI prevede che il contribuente che dichiari di trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà e abbia somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120mila euro, possa chiedere una rateazione del debito fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui il contribuente non solo dichiari, ma documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo siano superiori o meno ai 120mila euro.

Se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

  • Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

È introdotto al D.P.R. n. 602/1973 l’articolo 25-bis, in base al quale qualora il debitore principale ottenga la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è sospesa la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

Inoltre, al fine di garantire la massima tutela del diritto di difesa, vengono modificati gli articoli 45 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e si prevede che, prima di iniziare l’esecuzione forzata, è necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento al debitore principale o a quello in solido in via sussidiaria. In tal modo non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

  • Nuove regole di compensazione tra rimborsi e mancati versamenti degli importi dovuti a seguito di cartelle

Il decreto delegato semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. In particolare, viene introdotta una nuova procedura che consente alla Riscossione, a seguito di segnalazione delle Entrate, di notificare una proposta di compensazione tra il debito non adempiuto e le somme che devono essere rimborsate al contribuente dalla stessa Agenzia delle entrate.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it




In Gazzetta il D.Lgs. recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Tra le tante novelle si segnala ampliamento delle casistiche rispetto alle quali è possibile impugnare la cartella esattoriale non validamente notificata di cui il contribuente prende conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Il Decreto delegato interviene sull’art. 12, del D.P.R. n. 602/1973 sostituendo il comma 4-bis. Tra le nuove ipotesi di impugnazione, inseriti gli eventi atti a procurare un pregiudizio al debitore e collegati: alle operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; alla cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Di seguito il testo dell’articolo 12 Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110:

Art. 12
Disposizioni in materia di impugnazione

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Si riporta il testo dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 12 Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110:

«Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). – 1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Link al testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 e in vigore dall’8 agosto 2024.

Vedi anche: Le novità del D.Lgs. Riscossione