Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

Si riapre la finestra per assegnazioni agevolate ai soci ed estromissione dei beni dalle imprese individuali, con imposta sostitutiva all’8% (10,5% per non operative) e 13% sulle riserve in sospensione; opzione per l’estromissione dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 e versamenti tra settembre e novembre 2026. Sul fronte plusvalenze, il nuovo art. 86 TUIR razionalizza la rateazione: tre esercizi per beni posseduti ≥5 anni e cinque per cessioni d’azienda possedute ≥3 anni, con decorrenza dal periodo successivo al 31.12.2025. È riaperto anche l’affrancamento straordinario di saldi attivi e riserve in sospensione (aliquota 10%, pagamento in quattro rate), riferito alle poste che residuano al 31.12.2025. Sui dividendi, doppio intervento: IRAP allinea il trattamento dei flussi intra-UE (recuperi via rimborso per annualità pregresse) e, separatamente, il regime di esclusione viene subordinato a una partecipazione diretta almeno del 10% con prime ricadute già sugli acconti 2026. Per il comparto bancario-assicurativo, arrivano: deducibilità “spalmata” in cinque anni per le svalutazioni stage 1-2 IFRS 9, incremento temporaneo delle aliquote IRAP al 6,65% e 7,90% nel triennio 2026–2028, e differimenti al 2028–2029 di varie quote collegate a DTA, avviamento e first time adoption IFRS 9.

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 14 a 22) 

 

Art. 14 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

 

Contenuto: finestra fino al 30/09/2026; sostitutiva 8 per cento (ordinarie)/10,5 per cento (non operative); 13 per cento su riserve in sospensione; versamenti 60 per cento 30/09/2026, saldo 30/11/2026. Estromissione imprese individuali 1/1/2026-31/5/2026.

La disposizione ripropone la disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe, precisandone la disciplina specifica ai commi da 2 a 6.

In particolare, il comma 2 individua il perimetro dell’agevolazione e stabilisce il valore dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati – o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione – e il costo fiscalmente riconosciuto. Detta aliquota è prevista nella misura dell’8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un’imposta sostitutiva del 13% per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. I commi 3 e 4 precisano le modalità di calcolo del valore normale dei beni oggetto di assegnazione e dell’imposta sostitutiva, nonché l’effetto sui titoli di partecipazione. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del TUR, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986. Si dispone, inoltre, che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Viene disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1 e ai commi da 5 ad 8 dell’articolo 47 del TUIR, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Il comma 5 prevede che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In pratica, sono ridotte alla metà (in via generale dal 9 per cento al 4,5 per cento) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2 per cento per le imposte ipotecarie e dell’1 per cento per quelle catastali).

Il comma 6 precisa che il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Il comma 7 ripropone l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disponeva l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell’imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026. Più in dettaglio, si dispone che l’imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2025, possieda beni immobili strumentali possa, entro il 31 maggio 2026, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. L’esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La disposizione di cui al citato comma 121 prevede, inoltre, l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme dei commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. La citata disposizione di cui al comma 7 disciplina, inoltre, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

 

Art. 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

 

Contenuto: nuovo comma 4 dell’art. 86 TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in 2 esercizi successivi (beni strumentali); regole ad hoc immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e cessioni d’azienda (possesso ≥3 anni, fino a 4 esercizi). Applicazione dal periodo successivo al 31.12.2025.

La previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, modifica la tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l’opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche). Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l’attività d’impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell’anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all’annualità di realizzo Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall’anno imposta 2026, e che nella determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12. 2025 si tiene conto dell’imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni.

In altri termini, fermo restando il principio generale per cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, in base alle modifiche apportate

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni (diversi da quelli a cui si applica l’articolo 87 del TUIR) possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di tre esercizi, qualora i predetti beni siano posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora le predette aziende (o rami di azienda) siano possedute per un periodo non inferiore a tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora i predetti diritti siano posseduti per un periodo non inferiore a due.

 

Art. 16 – Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

 

Contenuto: imposta sostitutiva 10 per cento su saldi attivi/riserve/fondi in sospensione residui al 31.12.2025; 4 rate annuali dal saldo imposte 2025; rinvio a D.M. 27/06/2025.

La disposizione, “riapre” i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10 per cento, da versare in quattro rate annuali. In particolare, prevede la riapertura, in via straordinaria, dei termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Il comma 2 richiama l’applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Art. 17 – Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso

 

Contenuto: esclusione 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (banche/assicurazioni); rimborsi per annualità pregresse via istanza art. 38 D.P.R. n. 602/1973, con possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva dell’art. 20.

La disposizione modifica gli articoli 6 e 7 del decreto IRAP al fine di adeguare la normativa interna alla decisione dalla CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, che ha giudicato l’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in contrasto con la direttiva n. 2011/96/UE, laddove questo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell’ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro.

Ne consegue che gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina di cui alla direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. direttiva madri-figlie). In linea con la normativa comunitaria, inoltre, richiamando l’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), è ammessa l’esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Disciplinate, inoltre, le modalità di recupero della maggiore IRAP relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in misura eccedente.

In particolare, disposto che l’eccedenza possa essere esclusivamente chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che ammette il recupero dell’imposta non dovuta entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della (ora disegno di legge) legge, non abbiano presentato istanza, qualora alla medesima data sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il rimborso è subordinato alla presentazione all’Agenzia delle entrate di un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detto obbligo non è contemplato per coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno già chiesto il rimborso ai sensi del citato articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

 

Art. 18 – Modifiche alla disciplina dei dividendi

 

Contenuto: regime di esclusione subordinato a partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per l’indiretta). La stretta vale per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; pertanto, deliberare entro il 31 dicembre 2025 consente di mantenere l’attuale, più favorevole, tassazione anche se il pagamento avverrà nel 2026.Tempistiche da ricordare. Entro 31 dicembre 2025: deliberare per conservare l’attuale regime. Dal 1° gennaio 2026: nuova disciplina sulle delibere di distribuzione. Acconti 2026: le nuove regole rilevano già nel calcolo. Previsti decreti MEF di coordinamento. Alternative (complementari) alla delibera anticipata. Incremento della partecipazione fino alla soglia del 10% (acquisti da altri soci) per rientrare anche in futuro nell’esclusione.

La disposizione modifica il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti – disciplinato negli articoli 59 e 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) – limitando l’accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia imposizione economica in presenza di flussi di dividendi provenienti da società o enti i cui utili sono stati già assoggettati ad imposizione fiscale.

In particolare, modifica la disciplina nel caso in cui il percettore dei dividendi sia un imprenditore individuale. L’articolo 59 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella nuova formulazione, prevede che gli stessi concorrono alla base imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare solo se provengono da società nella quali l’imprenditore detiene una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Per determinare tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del c.c. (tenendo conto dell’effetto demoltiplicazione).

La disposizione interviene, anche, sul comma 2 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti residenti in Italia non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare, solo nell’ipotesi in cui il percettore detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Viene, dunque, introdotto nell’ordinamento nazionale un principio desunto dalla direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi che richiede agli Stati membri di porre rimedio alla doppia imposizione economica, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano precipui requisiti sia del soggetto erogante che del soggetto percettore. Con le modifiche sopra descritte, infatti, si valorizza uno di tali elementi consistente nella “partecipazione nel capitale non inferiore al 10 per cento”.

Al fine di valorizzare anche le partecipazioni detenute indirettamente dal percettore dei dividendi, si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione della percentuale rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. La ratio della disposizione è da ricercare nella possibilità da parte del soggetto controllante di incidere sulla distribuzione dei dividendi delle proprie controllate, che detengono ulteriori partecipazioni, rispetto a quelle possedute direttamente, dalle quali provengono parimenti dividendi.

Stante il rinvio all’esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), non è stato operato alcun intervento sulla disciplina dei dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata (individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Con le disposizioni contenute al comma 1, lettera b), n. 2) è stata allineata al nuovo principio generale anche la disciplina fiscale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, sono, in linea di principio, tassati integralmente (per fruire della esclusione dal reddito il percettore, con riferimento alle partecipate di cui detiene una quota non inferiore al 10 per cento, deve dimostrare il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 47-bis ovvero che «dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato»).

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis, ovvero lo svolgimento di un’attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Le modifiche sopra descritte, infine, si riflettono anche sulla specifica disciplina relativa agli utili distribuiti da una controllata residente che abbia i requisiti CFC è contenuta nell’articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Nell’ipotesi in cui la controllante si sia avvalsa del meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva previsto nel comma 4-ter del citato articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), gli utili distribuiti dalla società controllata estera sono esclusi dal reddito del soggetto percettore nella misura del 95 per cento, non risultando per il socio controllante provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati, solo se provenienti da soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento.

In ragione delle modifiche sopra descritte, apportate agli articoli 59 e 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), qualora i dividendi provengano da partecipazioni nel capitale delle partecipate inferiori al 10 per cento, gli stessi concorrono integralmente al reddito imponibile al momento della relativa percezione (resta, dunque, ferma la tassazione di cassa con il credito in luogo della competenza economica).

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Art. 19 – Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese

 

Contenuto: Per crediti stage 1-2: deducibilità quinquennale (esercizio + 4); coordinamento su DTA.

La disposizioni interviene sulle regole di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela delle imprese del comparto bancario, al fine di ripartire la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito.

Al riguardo, giova ricordare come, con l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), nella valutazione del merito creditizio, si è passati da un approccio retrospettivo basato sulle evidenze delle perdite incorse “incurred loss approach”, ad uno prospettico “forward looking approach” finalizzato ad intercettare in anticipo eventuali possibili perdite di valore, con lo scopo di rilevarne gli effetti nel conto economico senza dover attendere che le perdite stesse si realizzino.

Secondo l’IFRS 9 per la rilevazione delle rettifiche di valore non si deve, quindi, attendere che l’evento di perdita si manifesti, quanto, piuttosto, anticiparlo attraverso una stima della perdita attesa di valore (expected credit loss – ECL).

Come chiarito nella circolare n. 262 del 2005 di Banca d’Italia (agg.to al 17/11/2022), con il termine “stadio di rischio di credito si intende la classificazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9 in funzione delle variazioni del loro rischio di credito (cfr. sezione 5.5 dell’IFRS 9)”.

Nel bilancio bancario, ai fini della svalutazione, dunque, sono distinti i seguenti stadi di rischio:

  • primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale, la banca valuta le perdite attese su un orizzonte temporale di 12 mesi;
  • secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale, la valutazione si estende per l’intera durata (residua) del credito, anche in considerazione degli scenari macroeconomici e settoriali previsti;
  • terzo stadio: esposizioni deteriorate (c.d. attività finanziarie impaired), la valutazione del rischio di credito si opera avendo riguardo all’intera durata del credito, sulla base di scenari analitici.

L’intervento prevede per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, in luogo della deducibilità integrale delle rettifiche di valore relative ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, come sopra descritti, che dette svalutazioni iscritte in bilancio da parte degli intermediari finanziari sono deducibili ai fini IRES nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi (cinque periodi d’imposta).

Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità alle attività per imposte anticipate, iscritte a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta (di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). In pratica, al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d’imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Il comma 3 detta la disposizione relativa all’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Art. 20 – Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva

 

Contenuto: revisione del contributo e affrancamento riserve con modalità dedicate.

Con l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, calcolata sull’incremento del margine d’interesse rispetto all’esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB).

Il citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell’imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-bis, del citato articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario. In sintesi, in luogo del versamento, le banche possono destinare un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta dovuta ad una riserva “non distribuibile”, istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

È, inoltre, previsto che, qualora la riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera sia necessario versare l’imposta straordinaria aumentata di un importo pari in ragione d’anno al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta straordinaria stessa (c.d. recapture rule).

Con il comma 1 dell’articolo in esame si modifica l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevedendo l’inserimento del comma 5-bis.1. Nello specifico, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce che la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, di qualunque tipologia, attuata dai soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Il comma 2 introduce un regime di affrancamento della riserva del citato articolo 26, comma 5-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, che opera in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e al successivo, ma con aliquote differenziate al fine di incentivare la “liberazione” degli utili che costituiscono la riserva.

Il comma 3, infatti, stabilisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è pari al 27,5 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo.

Con il comma 4 si conferma la disattivazione della c.d. recapture rule in caso di distribuzione delle riserve che sono state oggetto di affrancamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2. Diversamente, qualora i soggetti in esame non esercitino l’opzione per l’affrancamento, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, le distribuzioni di utili o riserve sono presuntivamente attribuite alla riserva costituita, ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023, determinando l’attivazione della suddetta recapture rule.

L’imposta, indeducibile, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta nel quale è effettuato l’affrancamento e deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

Le riserve di cui al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, previo pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2, con aliquota 27,5 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (quindi, entro il 30 giugno 2026). La relativa opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). L’affrancamento è operabile anche nel periodo d’imposta 2026, previo pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota 33 per cento ed esercizio dell’opzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2026. A partire dal periodo d’imposta 2027 non può essere operato alcun affrancamento.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sostitutiva nonché del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Art. 21 – Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

 

Contenuto: limitatamente ai periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l’aumento di due punti percentuali delle aliquote Irap per i soggetti:

  • di cui al comma 1-bis, lett. b) – banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%)
  • di cui al comma 1-bis, lett. e) – imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%).

Nel dettaglio, l’articolo prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e per i due successivi), un incremento dell’aliquota base IRAP di due punti percentuali, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Di conseguenza, le aliquote richiamate all’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), vengono rideterminate, rispettivamente, al 6,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziarie e al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione. Il comma 2 precisa che ai fini della determinazione dell’acconto IRAP su base storica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre tenere conto dell’imposta relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2025 che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.

 

Art. 22 – Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

 

Contenuto: sospensione/differimento di quote di deduzione (tra cui 3,80 per cento/12,36 per cento) al 2028–2029; sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018; coordinamento con norme 2015/2018.

La disposizione prevede il differimento di una quota di deduzione pari al 3,80 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Con un intervento analogo differisce una quota di deduzione pari al 12,36 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello stock di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Differisce, inoltre, una quota deducibile pari al 9,50 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

L’eventuale maggior reddito imponibile derivante dall’applicazione delle novello sopra citate, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, fino all’80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Ciò comporterebbe effetti finanziari nulli delle disposizioni in esame. Con il comma 4, lettera b), dunque, con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all’uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfetaria pari al 54 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto delle nuove disposizioni. Resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile. Analogo intervento è effettuato per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. comma 4, lettera a) per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote, con un limite fissato, tuttavia, al 45 per cento del suddetto maggior reddito imponibile relativo al medesimo periodo d’imposta.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni di cui al comma 5 estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della fiscal unit. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 54 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite. Stabiliti, infine, i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per i tre successivi.

 

Continua …

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

 

 




Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato firmato in serata dal Capo dello Stato | Il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).  

 

Affitti brevi: cosa cambia nell’art. 7

 

Nel testo bollinato l’intervento sulle locazioni brevi non alza in generale la cedolare al 26% sul “primo immobile”, ma condiziona l’aliquota ridotta al 21% a un requisito ben preciso: vale solo per una unità immobiliare indicata in dichiarazione a condizione che, nel periodo d’imposta, su quell’unità non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici. In pratica:

  • 21% se il contribuente non usa intermediari/portali per l’unità prescelta;
  • 26% negli altri casi.

La nuova formulazione non cambia la sostanza del precedente, considerato che i contratti di locazione breve sono per la maggior parte conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online.

 

 

 

 

Preleva il testo del Disegno di legge di Bilancio 2026  bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato

 

 




Il testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 e focus sulla novità fiscali

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

 

 

 

Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.

Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.

 

Sul versante fiscale, il Ddl tra l’altro, prevede:

Art. 9 – Detrazioni edilizie/energetiche: rimodulazione delle aliquote: 36 per cento per spese 2025-2026 e 30 per cento per il 2027; per le tipologie al 50 per cento conferma del 50 per cento per 2025–2026 e 36 per cento nel 2027. Estesa al 2026 la finestra prevista da commi correlati dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Art. 11 – “Flat tax” nuovi residenti (art. 24-bis TUIR): imposta sostitutiva annuale da 200.000 a 300.000 euro; per ciascun familiare da 25.000 a 50.000 euro. Applicazione ai trasferimenti di residenza dalla data di entrata in vigore delle legge

Art. 12 – Regime forfetario: prorogate al 2026 le condizioni straordinarie di accesso previste dalla L. 207/2024.

Art. 13 – Criptovalute: per i token di moneta elettronica denominati in euro aliquota al 26 per cento (non 33 per cento);

Art. 14 – Assegnazione agevolata beni ai soci/Estromissione: finestra fino al 30 settembre 2026.

Art. 15 – Rateazione plusvalenze beni strumentali: nuovo art. 86 (comma 4) TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, non oltre il secondo; regole ad hoc per immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e per cessione d’azienda (possesso ≥3 anni, rate fino a 4 esercizi). Decorrenza dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.

Art. 16 – Affrancamento riserve in sospensione: facoltà di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione con imposta sostitutiva del 10 per cento; pagamento in 4 rate annue a partire dal saldo imposte del periodo 2025; rinvio al DM 27 giugno 2025.

Art. 17 – Dividendi infra-UE e rimborsi IRAP: esclusione al 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (valore produzione/margine di intermediazione).

Art. 18 – Dividendi (TUIR): introduzione di soglia di partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per partecipazioni indirette) per il regime di esclusione su dividendi ex artt. 59 e 89 TUIR; applicazione alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; decreti MEF di coordinamento.

Art. 21 – IRAP intermediari finanziari/assicurazioni: aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per tre periodi d’imposta a partire da quello successivo al 31/12/2025; regole sugli acconti.

Art. 22 – DTA: sospensione deduzioni: differita al 2028–2029 la deduzione delle quote 3,80 per cento e 12,36 per cento previste per il 2027 (coord. con norme 2015 e 2018).

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”)

 

Che cosa si può definire

Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR n. 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR n. 633/1972) e per omessi versamenti contributivi INPS; esclusi i carichi da accertamento. Si paga solo capitale + spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio.

Come si aderisce

Dichiarazione telematica all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 (modulo e canale indicati sul sito dell’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore). Nella domanda si sceglie il numero di rate e si dichiarano gli eventuali giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi; il giudice sospende e poi estingue il processo dopo il pagamento della prima/ unica rata. Possibile integrazione della dichiarazione fino al 30 aprile 2026. 

Pagamento e interessi

Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali: 1ª-3ª il 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª ogni 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 dal 2027; 52ª-54ª il 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/2035. In caso di rate, interessi 4 per cento annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR n. 602/1973). 

Effetti immediati dell’adesione (dalla presentazione)

Sospesi termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere; stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e a nuove o proseguite esecuzioni (se non c’è stato primo incanto positivo). Il debitore non è inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e vale la regola sul DURC regolare ex art. 54 D.L. n. 50/2017.

Decadenza

La definizione non produce effetti (riparte la riscossione e i versamenti restano acconti) se non si paga: l’unica rata, due rate (anche non consecutive), o l’ultima rata.

Comunicazioni e discarico

L’agente comunica entro 30 giugno 2026 l’importo complessivo/rate (minimo rata 100 euro) e rende disponibili i pagamenti (domiciliazione, moduli precompilati, sportelli). A definizione pagata, discarico automatico del residuo e trasmissione agli enti dell’elenco debitori entro 31 dicembre 2036. 

Rapporti con precedenti “rottamazioni”

Regole specifiche per i carichi 2000-30 giugno 2022 già oggetto di definizioni inefficaci o regolari al 30 settembre 2025 (quali rientrano e quali no).

 

Art. 24 – Definizione agevolata di tributi regionali e locali

 

Facoltà degli enti

Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni (riduzione/esclusione interessi e/o sanzioni), anche con accertamenti in corso o contenziosi pendenti..

Ambito oggettivo

Tributi disciplinati e gestiti dagli enti; esclusi IRAP, compartecipazioni e addizionali erariali. Ammessa anche l’estensione alle entrate patrimoniali. 

Efficacia e adempimenti

I regolamenti degli enti diventano efficaci con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; entro 60 giorni vanno trasmessi al MEF-DF (solo fini statistici). Devono considerare la situazione finanziaria e l’impatto sulla riscossione, favorendo strumenti digitali.

Abrogazioni

Abrogata, per regioni/province/comuni, la facoltà generale di definizione ex art. 13 L. n. 289/2002.

 

Art. 25 – Contrasto agli inadempimenti IVA (nuovo art. 54-bis.1 DPR n. 633/1972)

 

Liquidazione “da omessa dichiarazione”

In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o presentata priva dei quadri necessari), l’Agenzia può liquidare l’imposta (anche in modo automatizzato) usando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE; non si considera il credito dell’anno precedente e si scomputano solo i versamenti effettuati.

Contraddittorio e pagamento

Esito comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per fornire dati/chiarimenti oppure pagare imposta + interessi + sanzioni; se paga entro 60 giorni, sanzione ridotta a 1/3. Provvedimento del Direttore AE per modalità attuative.

Coordinamenti sanzionatori

L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione esclude l’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997; definita la nozione di «imposta dovuta» (differenza tra tributo accertato e quello già liquidato ex articolo 54-bis.1) ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del TUSAP (D.Lgs. n. 173/2024). 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Divieto di compensazione “mirata” (dal 1° luglio 2026)

I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere usati in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) per pagare i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f), g); il divieto vale anche per crediti trasferiti.

Soglie per controlli/limitazioni

La soglia che abilita i controlli preventivi/limitazioni passa da 100.000 a 50.000 euro, con modifiche al D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies, e al T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), art. 5, comma 7.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2016

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Commenti

Le spese di rappresentanza: nuovi criteri di deducibilità
di Marco Orlandi

 

Mancato perfezionamento della notifica processuale per causa non imputabile al notificante: riattivazione dell’iter notificatorio in tempi stretti
di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Notificazione di atti processuali – Rimedi in caso di mancato perfezionamento non imputabile al notificante

Mancato perfezionamento notificazione non imputabile al notificante: Fissato un termine “ragionevole” per la ripresa del procedimento. Nuova notifica entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Dell’atto di impugnazione – Esercizio di attività defensionale “extra districtum” – Elezione di domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione presso il domicilio eletto – Condizioni – Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE – IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Condizioni – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Tempo massimo per riattivare e completare il processo notificatorio – Termine ragionevole per la ripresa del procedimento, fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c. – Caso di specie – Mancata notifica, in prima battuta, di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio dell’avvocato di controparte del primo grado – Artt. 137, 153, 325, 326, 330 e 360 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

Accesso ai conti bancari del contribuente professionista: presunzioni e prove contrarie ammesse dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzioni basate sui versamenti – Riferibilità alle operazioni imponibili Operatività – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Contenuto»

 

Iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72
Tassatività delle ipotesi previste

Recupero bonus assunzioni per superamento del limite massimo di aiuti “de minimis”: inutilizzabile la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi per l’incremento dell’occupazione – Incentivi (credito d’imposta) alle assunzioni previsti dall’art. 7, della L. 23/12/2000, n. 388 – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2007 – Recupero per indebita utilizzazione di un credito di imposta per aver superato il limite quantitativo del c.d. “de minimis” – Disconoscimento del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno) – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d’imposta – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso di recupero, con motivata revoca, ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Estratto di ruolo
Innesco per l’impugnazione
della cartella non notificata

Ammessa l’impugnazione della cartella conosciuta tramite l’estratto di ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

 

Tribunali

Cartella o AVA INPS per fatti accertati dal Fisco – Rideterminazione di un maggior reddito – Riflessi contributivi

La pendenza della lite fiscale salva il commerciante dagli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al giudice tributario

Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 144 del 13 aprile 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo per l’impugnazione dell’accertamento tributario fondante il recupero – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Emissione avviso di addebito contributivo in presenza di accertamento fiscale impugnato presso le commissioni tributarie: INPS condannato alle spese di lite anche in caso di successivo sgravio in esito al processo tributario

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 700 del 15 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Avviso di addebito INPS di contributi omessi alla gestione commercianti relativi derivanti da un accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – Formazione e notificazione dell’avviso contributivo in pendenza di ricorso dinanzi alla C.T.P. – Accoglimento del ricorso presso il giudice tributario – Sgravio nel corso del processo dell’avviso di addebito opposto – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere e condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite – Ragioni – In pendenza di lite fiscale gli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al Giudice tributario sono illegittimi a prescindere dall’esito del ricorso tributario»

 

Avviso di addebito dell’INPS fondato su accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione dell’atto di recupero dell’Ente previdenziale

Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – Sentenza n. 548 del 23 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa” – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell’art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS (Gestione Commercianti) – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Prassi

Errori dichiarativi
Ravvedimento operoso

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Restituzione dell’azienda
Esercizio della riserva di proprietà

Cessione d’azienda con riserva di proprietà:conseguenze fiscali della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 E del 13 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Responsabilità solidale – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di azienda a rate con riserva di proprietà – Pagamento rateale del prezzo e riserva di proprietà ex art. 1523 e ss., c.c. a favore della parte venditrice – Risoluzione del contratto di vendita di azienda per inadempimento del compratore – Conseguenze fiscali dell’eventuale azione di restituzione dell’azienda esperibile in caso di esercizio della riserva di proprietà – Responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall’acquirente – Disciplina IRES ed IRAP, da riservare in capo al cedente all’eventuale credito residuo non incassato – Disciplina IRES ed IRAP dell’indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale “reductio ad equitatem” prevista dall’articolo 1526, comma 2, del c.c. – Obblighi ai fini dell’imposta di registro in merito all’esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del c.p.c. – Art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 101 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1523 c.c.»

 

Correlazione e consequenzialità tra assegnazione agevolata dei beni ai soci e vendita – Legittimo risparmio d’imposta

Messa in liquidazione della società, assegnazione agevolata e successiva cessione a terzi di immobili ex strumentali per destinazione non è abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 17 ottobre 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione – Immobili strumentali per destinazione appartenenti a società – Messa in liquidazione della società – Mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni – Conseguenze – Fuoriuscita dei beni dal ciclo produttivo dell’impresa e applicabilità della disciplina agevolata per l’assegnazione – Successiva cessione degli immobili effettuata dai soci assegnatari – Configurazione di un’ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Legittimo risparmio d’imposta – Fondamento – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Cartella o AVA INPS
Annullamento totale o parziale in via di autotutela

Le condizioni per l’annullamento in autotutela di avvisi di addebito INPS divenuti inoppugnabili

Messaggio INPS n. 3913 del 29 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – AUTOTUTELA – RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale o avviso di addebito (AVA) INPS – Annullamento totale o parziale di atti inoppugnabili illegittimi in via di autotutela – Condizioni – Art. 24, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122»

 

Novità del Decreto correttivo del Jobs Act

Tracciabilità via e-mail dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – n. 1 del 17 ottobre 2016: «LAVORO – Disciplina del lavoro accessorio ex art. 49 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Buoni lavoro (Voucher) – Decreto correttivo del Jobs Act – Art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24/09/2016, n. 185 – Tracciabilità dei Voucher – Comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher – Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni – Sanzioni per la violazione dell’obbligo della preventiva di comunicazione»

 

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole operative del Mef

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016: «Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di agosto 2016

 

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