Aggiornato il Decreto Runts del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 2/2026 recante modifiche al D.M 106/2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 che modifica il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020. Il decreto contiene disposizioni modificative e integrative del cd. decreto Runts, che, come è noto, definisce le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il fine è quello di assicurare omogeneità dei procedimenti e conoscibilità degli elementi informativi su tutto il territorio nazionale. Tali procedimenti sono attribuiti all’esclusiva competenza degli Uffici regionali del RUNTS per quel che concerne ODV, APS, enti filantropici, SOMS minori e altri ETS. Sono attribuiti all’Ufficio statale del RUNTS i procedimenti relativi alle reti associative.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità dei dati del RUNTS, rispettando la necessità di aggiornare il Decreto preesistente 106/2020 con il recepimento delle modifiche apportate dall’articolo 4 della Legge 104 del 4 luglio 2024, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore») e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809).

 

Il delegato del rappresentante legale

 

La novità più rilevante è l’introduzione, all’art.8, comma 2-bis, del D.M. 106/2020 (in linea con l’art. 47 Codice Terzo Settore), della figura del delegato del rappresentante legale, introdotta per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

La delega può essere di 2 tipi:

  • delega alla compilazione e invio; il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio; il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

 

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure.

 

Di seguito solo alcune delle novità introdotte.

 

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

 

L’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica recepisce l’art. 48, comma 3, del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

 

Aggiornamento annuale dei dati sociali

 

Modifica l’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l’art.8, comma 6, lett. r) D.M. 106/2020.

 

Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica

 

Il decreto opera una modifica all’art. 17 del D.M 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al Runts, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale); mentre l’art. 16, comma 2, modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso

 

Cancellazione dal Runts

 

Viene introdotto all’art. 23, comma 1, la lett. a-bis) che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l’art. 24 comma 3, come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

 

Devoluzione del Patrimonio

 

Vengono dettagliate all’art. 25 del D.M. 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell’art. 25, il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al Runts, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.

 

Comunicazioni e notifiche

 

All’art. 6, comma 3 del D.M. 106/2020 la novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato).

 

I comitati

 

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica.

 

Modelli standard di statuto e altre novità

 

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (prevista dall’art. 47, comma 5 del CTS), l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 D.M. 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 comma 1, lett. b) D.M. 106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.

In conseguenza della soppressione dell’anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.

 

Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Riforma Fiscale – Terzo Settore, Crisi d’impresa, IVA e Sport

Disposizioni in materia di Terzo settore, Crisi d’impresa, Sport e Imposta sul valore aggiunto

 

Tutte le novità fiscali tra IVA, redditi d’impresa e coordinamento della disciplina del Terzo settore

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Opzione IVA Logistica

 

Settore logistica. Le istruzioni per l’applicazione del regime opzionale dell’IVA “a carico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime transitorio opzionale di versamento dell’IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica – Art. 1, commi da 57 a 63, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 9, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto Fiscale) – Art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento 28/07/2025, prot. n. 309107»

 

 

Trasferte e missioni – Tracciabilità dei pagamenti

 

 

Spese per trasferte o missioni e spese di rappresentanza, dopo la Legge di bilancio 2025 e il decreto fiscale: disciplina e novità in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 22 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Reddito di lavoro autonomo – Reddito di impresa – Determinazione – Trasferte e missioni – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi – Condizioni – Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC, anche tramite piattaforme di mobilità) ai fini della non imponibilità/deducibilità dei rimborsi e della deducibilità delle spese, con effetti anche su redditi di lavoro autonomo e d’impresa e sulle spese di rappresentanza – Artt. 3 e 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 (Decreto delegato IRPEF-IRES) – Art. 1, commi da 81 a 83, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 1, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto fiscale) – Art. 51, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. da 54 a 54-octies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 95, 108 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 23 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In consultazione la bozza di circolare

È disponibile da oggi in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026 all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)




D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

 

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali “Titolo V”

 

Con gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l’obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell’art. 10;  in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell’art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: «enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Di conseguenza l’accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali in forma societaria ex Titolo V.

 

 

 

 

IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V” 

 

Il decreto estende l’aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L’applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in favore dei soggetti indicati nel n. 27-ter). Ne consegue che l’agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

 

Decorrenza

 

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall’art. 3 del decreto si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025» ex dall’art. 104, comma 2, CTS.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025

 




Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

Ci sono punti dello schema di provvedimento su cui desideri chiarimenti? Siamo a tua disposizione

   vai su ai.finanzaefisco.com

È il primo assistente virtuale AI progettato specificamente per il diritto tributario italiano, con un impianto fondato sui principi costituzionali e sul diritto dell’Unione Europea.

 

 

 

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.




Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

 

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, forniti i chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal D.Lgs. 105/2018), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

Il Codice del Terzo settore

La disciplina organica – civilistica e fiscale – per gli enti del Terzo settore

 

Le principali novità e analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

———Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.